Lavoro in fabbrica nel 1927Il Diritto del Lavoro, genericamente inteso, consta di una regolamentazione molto varia, che ha il fine di fornire tutela, su diversi piani, alla parte più debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore, o ad altri soggetti ritenuti meritevoli di protezione.

Il diritto del lavoro si distingue in: diritto sindacale, diritto del lavoro in senso stretto e diritto previdenziale.


Il diritto sindacale riguarda la posizione dei sindacati nell'ordinamento, la contrattazione collettiva, il diritto di sciopero e il diritto di assemblea etc.


Il diritto del lavoro in senso stretto regolamenta i diritti e doveri reciproci del lavoratore e del datore di lavoro come ad esempio il diritto alla retribuzione, alle ferie, al riposo settimanale etc.


Il diritto previdenziale, infine, attiene alla tutela dei soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di eventi in vario modo lesivi della capacità di lavoro, come infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, assicurazioni sociali obbligatorie.

Sono molteplici le situazioni che possono sfociare in una controversia di lavoro: da un trasferimento non gradito al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, o ancora un demansionamento, un mancato riconoscimento di qualifica superiore, i comportamenti lesivi della personalità che spesso sfociano nel mobbing, il cosiddetto lavoro nero, le differenze retributive etc.

In tutti questi casi e in altri ancora il lavoratore, spesso non può fare altro che ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni e ricondurre nella legalità la propria situazione, ed in tal caso può rendersi necessaria l'assistenza di un legale, che rappresenti gli interessi della parte lesa fin dalla fase del tentativo di conciliazione.


Processo del Lavoro

Sotto il profilo più strettamente processuale, le controversie di lavoro sono devolute alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, mentre nessun ruolo è riconosciuto in tale materia agli uffici del Giudice di Pace.

Il c.d."processo del lavoro", introdotto dalla L. 11 agosto 1973 n. 533, si distingue strutturalmente dal processo ordinario di cognizione (o quantomeno tale era l'obiettivo del legislatore) per essere improntato ai principi di oralità, immediatezza, concentrazione, che consentono (o dovrebbero consentire) una maggiore speditezza nella definizione delle controversie.

Il processo del lavoro, quindi, si caratterizza per essere veloce e scandito da preclusioni severe, volte ad evitare o, comunque, scoraggiare rinvii e manovre dilatorie in un settore che viceversa richiede celerità e conclusione rapida.

Il giudizio vero e proprio deve, peraltro, essere preceduto da un tentativo di conciliazione avanti ad una commissione istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro (Art. 410 cpc).

Tale atto preliminare costituisce condizione di procedibilità della domanda, nel senso che soltanto dopo che è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, la parte può adire l'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni; in caso contrario, il giudice adito sospenderà il giudizio per consentire alle parti di promuovere il tentativo di conciliazione (Art. 412 bis cpc).


L'Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori

Una menzione a parte merita il procedimento di repressione della condotta antisindacale, disciplinato dall'art. 28 L. 20.05.1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Trattasi di procedimento speciale che il lavoratore può attivare in tutti i casi in cui il "datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero".

Possono quindi essere oggetto di impugnativa gli attentati al diritto di sciopero, nonché le violazioni dei diritti sindacali riconosciuti, quale il diritto di assemblea, così come può costituire motivo per ricorrere a tale procedura un provvedimento che colpisca il singolo lavoratore (ad es: il licenziamento di un dipendente RSU).

Il procedimento ex art. 28 (Statuto dei Lavoratori) si caratterizza per essere un giudizio sommario, d'urgenza, come tale diretto a ripristinare lo status quo ante in tempi brevi; possono promuovere tale tipo di procedura gli organismi locali delle associazioni nazionali che vi hanno interesse, mentre è esclusa la legittimazione del singolo lavoratore, il quale potrà comunque impugnare individualmente il provvedimento lesivo nelle forme ordinarie.


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