Il Servizio di Separazione Consensuale Online

Separazione Consensuale Online: richiedi un preventivo gratuito Il servizio di separazione consensuale online consente di ottenere in modo semplice, veloce e a costi contenuti un ricorso di separazione perfettamente valido ai sensi di legge, e pronto per essere depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale competente per territorio che procederà alla relativa omologa.

Si tenga presente che non tutti i Tribunali accettano ricorsi per separazione sottoscritti dai soli coniugi senza la presenza dell'avvocato all'udienza; pertanto sarà cura degli interessati informarsi preventivamente presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente.


Il servizio consiste in:

  • Acquisizione ed esame delle informazioni inviate dai coniugi attraverso la compilazione di un apposito questionario.

  • Eventuale colloquio telefonico con il legale incaricato del ricorso per approfondimenti e chiarimenti.

  • Redazione ed invio del ricorso per separazione unitamente alle istruzioni necessarie per il deposito in tribunale.

  • Una revisione gratuita del ricorso per recepire le eventuali disposizioni presidenziali (in presenza di figli minori è possibile che il presidente del Tribunale, nell'interesse dei minori stessi, richieda modifiche o integrazioni alle condizioni stabilite dai coniugi nel ricorso).

Richiedi un preventivo gratuito


Riportiamo di seguito le condizioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per separarsi in modo consensuale.


Condizioni per la Separazione

  1. il consenso di entrambi i coniugi alla separazione;

  2. il regime di affidamento dei figli minorenni e, anche in caso di affidamento condiviso, la scelta del coniuge "collocatario" presso il quale andranno ad abitare (*);

  3. il calendario delle visite (giorni e fasce orarie) per il genitore "non collocatario", considerando anche i periodi di vacanza, le festività ed i fine settimana;

  4. a quale genitore deve essere assegnata la casa coniugale (preferibilmente in favore del genitore collocatario) sia essa in proprietà di uno o di entrambi i coniugi, oppure in affitto;

  5. il contributo economico che il coniuge non collocatario dovrà versare all'altro per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni), costituito da una somma di denaro mensile o periodica, rivalutabile anno per anno secondo gli indici ISTAT;

  6. l'assegno di mantenimento (non obbligatorio), anch'esso mensile o periodico e rivalutabile, in favore del coniuge non economicamente autosufficiente;

(*) non è indispensabile, anche se preferibile, stabilire il genitore collocatario per i figli maggiorenni non autosufficienti, in quanto questi posso scegliere con quale genitore andare a vivere.


AVVERTENZE

Se i coniugi non raggiungono l'accordo anche su una soltanto delle condizioni suddette non sarà possibile dare corso alla separazione consensuale.

Saranno prese in considerazione richieste di ricorsi inoltrate esclusivamente tramite l'apposito modulo online.


Prima di effettuare la richiesta leggi il funzionamento del servizio.


Se non si è convinti di intraprendere questa strada o si desiderano ulteriori delucidazioni in materia di separazione è possibile richiedere preventivamente una consulenza legale online.


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi