La mediazione è l'attività svolta da un terzo
imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione
di una controversia.
Il mediatore, assolutamente imparziale e
"super partes", ha il compito di individuare l'interesse primario
delle parti e di guidarle nell'individuazione di un accordo che
possa soddisfarle entrambe, con l'auspicio che tale accordo possa
costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa
di eventuali futuri rapporti tra le stesse.
Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010,
è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non
inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in
alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale.
E' inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su
materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione,
la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di
gestione del conflitto e di interazione comunicativa.
Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro,
ma deve svolgere il compito di "facilitatore" nel raggiungimento di un accordo tra le parti.
Talvolta si usa impropriamente il termine "conciliazione" al posto di "mediazione" ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.
La Corte Costituzionale aveva dichiarato l'ilegittimità costituzionale del
DLGS del 4 marzo 2010 n. 28
nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione (v. articolo pubblicato).
La mediazione è ritornata obbligatoria nel 2013 con il D.L. 21/6/2013 n. 69 nelle materie di cui all'art. 5 che riportiamo di seguito.
- Condominio
- Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
- Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari
- Locazioni
- Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
- Affitto di azienda
- Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
No, la mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.
La domanda di mediazione si presenta all'organismo di conciliazione del luogo
dove si trova il giudice territorialmente competente per le cause di merito.
Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi
verrà data priorità a quella depositata per prima; in
tal caso farà fede la data del deposito dell'istanza.
No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall'esito della mediazione.
L'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
Al primo incontro il mediatore illustra in cosa consiste la mediazione e
invita le parti ed esprimersi sulla loro volontà di continuare la mediazione.
In caso negativo redige il verbale di mancato accordo. In questo caso nessun compenso
è dovuto né all'organismo di mediazione, né al mediatore.
La mediazione si svolge presso la sede operativa dell'organismo di conciliazione scelto per il procedimento.
L'organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l'organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.
Il mediatore viene scelto dall'organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della 'rotazione' e/o della 'competenza' per materia.
Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l'imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.
Si, con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013, l'assistenza del legale
è obbligatoria per tutta la durata della mediazione.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.
No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.
Si, ma anche in questo caso vale l'obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all'altra.
La controparte può non presentarsi al primo incontro, oppure può aderire ma dichiarare la volontà di non proseguire nella mediazione (senza costi aggiuntivi). L'organismo redigerà in ogni caso il verbale in cui si attesta la mancata partecipazione o la volontà della controparte di non voler proseguire.
Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un
accordo, il mediatore forma processo verbale al quale
viene allegato il testo dell'accordo, redatto dalle parti stesse dai loro avvocati
che lo devono sottoscrivere e devono attestare che esso è conforme alla normativa vigente e all'ordine pubblico.
Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può
(senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di
mediazione, che viene comunicata alle parti.
Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la
formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il
mediatore è obbligato a farlo.
In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore;
in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore
redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il
successivo giudizio.
Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in €
40,00 per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore
presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni alcune delle quali sono note a priori
mentre altre dipendono dall'andamento della mediazione.
Si tenga presente che, se le parti (o anche una sola di esse) decidono di non proseguire con la mediazione,
non è dovuto alcun compenso all'organismo e al mediatore ma solo l'indennità.
Per avere un'idea dei costi dell'intero procedimento in base al valore della controversia e sui fattori che comportano un aumento o una riduzione dei costi è disponibile questa utility gratuita
No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa,
neppure nel caso di mediazione obbligatoria.
Vi è anzi un caso in cui le spese legali non 'seguono la soccombenza' come solitamente avviene;
questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore
intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince,
ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore.
In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto,
ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice
la condanna al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.
Non esiste una vera e propria detraibilità delle spese di
mediazione ma, in base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Inoltre, il verbale di accordo è esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro;
viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Si, ma solo per le materie obbligatorie e, naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al
gratuito patrocinio (in questo caso all'organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità).
Per richiedere la mediazione con il patrocinio dello Stato la parte che presenta la domanda è
tenuta a depositare presso l'Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal mediatore designato.
Il limite di reddito previsto dall'art.76 dell D.P.R. n.115/2002, aggiornato al 2022,
è di € 12.838,01 (reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
No, l'attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all'indennità dovuta all'organismo di conciliazione, mentre l'onorario dell'avvocato che assiste il cliente durante la mediazione dovrà essere corrisposto a parte.
Calcolo Costi e Tariffe della Mediazione Civile