Cos' è la mediazione?

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Il mediatore, assolutamente imparziale e "super partes", ha il compito di individuare l'interesse primario delle parti e di guidarle nell'individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l'auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.


Chi è il mediatore?

Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010, è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale.
E' inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa.
Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro, ma deve svolgere il compito di "facilitatore" nel raggiungimento di un accordo tra le parti.


Che differenza c'è tra mediazione e conciliazione?

Talvolta si usa impropriamente il termine "conciliazione" al posto di "mediazione" ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.


La mediazione è sempre obbligatoria?

La Corte Costituzionale aveva dichiarato l'ilegittimità costituzionale del DLGS del 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione (v. articolo pubblicato).
La mediazione è ritornata obbligatoria nel 2013 con il D.L. 21/6/2013 n. 69 nelle materie di cui all'art. 5 che riportiamo di seguito.

- Condominio
- Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
- Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari
- Locazioni
- Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
- Affitto di azienda
- Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari


Se voglio separarmi dal coniuge devo tentare prima la mediazione?

No, la mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.


Come si inizia la mediazione?

La domanda di mediazione si presenta all'organismo di conciliazione del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per le cause di merito.
Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi verrà data priorità a quella depositata per prima; in tal caso farà fede la data del deposito dell'istanza.


Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa?

No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall'esito della mediazione.


Come avviene il procedimento di mediazione?

L'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
Al primo incontro il mediatore illustra in cosa consiste la mediazione e invita le parti ed esprimersi sulla loro volontà di continuare la mediazione.
In caso negativo redige il verbale di mancato accordo. In questo caso nessun compenso è dovuto né all'organismo di mediazione, né al mediatore.



Dove si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge presso la sede operativa dell'organismo di conciliazione scelto per il procedimento.


Chi sceglie l'organismo di conciliazione?

L'organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l'organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.


Come viene scelto il mediatore dall'organismo di conciliazione?

Il mediatore viene scelto dall'organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della 'rotazione' e/o della 'competenza' per materia.


Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?

Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l'imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.


E' obbligatoria la presenza dell'avvocato alla mediazione?

Si, con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013, l'assistenza del legale è obbligatoria per tutta la durata della mediazione.


Quanto dura la mediazione?

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.


La mediazione è pubblica?

No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.


Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

Si, ma anche in questo caso vale l'obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all'altra.


E se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?

La controparte può non presentarsi al primo incontro, oppure può aderire ma dichiarare la volontà di non proseguire nella mediazione (senza costi aggiuntivi). L'organismo redigerà in ogni caso il verbale in cui si attesta la mancata partecipazione o la volontà della controparte di non voler proseguire.


Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo, redatto dalle parti stesse dai loro avvocati che lo devono sottoscrivere e devono attestare che esso è conforme alla normativa vigente e all'ordine pubblico.


E se non si arriva ad un accordo?

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può (senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti.
Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farlo.
In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.


Quali sono i costi della mediazione?

Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in € 40,00 per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni alcune delle quali sono note a priori mentre altre dipendono dall'andamento della mediazione.
Si tenga presente che, se le parti (o anche una sola di esse) decidono di non proseguire con la mediazione, non è dovuto alcun compenso all'organismo e al mediatore ma solo l'indennità.

Per avere un'idea dei costi dell'intero procedimento in base al valore della controversia e sui fattori che comportano un aumento o una riduzione dei costi è disponibile questa utility gratuita


I costi della mediazione sono decurtabili dalle future spese della causa?

No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa, neppure nel caso di mediazione obbligatoria.
Vi è anzi un caso in cui le spese legali non 'seguono la soccombenza' come solitamente avviene; questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince, ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore.
In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto, ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice la condanna al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.


Le spese della mediazione sono detraibili fiscalmente?

Non esiste una vera e propria detraibilità delle spese di mediazione ma, in base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.


Posso avvalermi della mediazione con il gratuito patrocinio?

Si, ma solo per le materie obbligatorie e, naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio (in questo caso all'organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità).
Per richiedere la mediazione con il patrocinio dello Stato la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l'Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal mediatore designato.
Il limite di reddito previsto dall'art.76 dell D.P.R. n.115/2002, aggiornato al 2022, è di € 12.838,01 (reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.


Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?

No, l'attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all'indennità dovuta all'organismo di conciliazione, mentre l'onorario dell'avvocato che assiste il cliente durante la mediazione dovrà essere corrisposto a parte.


Calcolo Costi e Tariffe della Mediazione Civile


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