Con questa applicazione è possibile calcolare la prescrizione di un reato secondo il codice penale aggiornato con la L. 251/2005 (c.d. "Legge Cirielli") e, se richiesto, confrontare il risultato con la normativa previgente.
Potrebbe servirti anche il:
Inserisci la data in cui è stato commesso il reato ("Data reato") e la data dell'ultimo atto interruttivo (art. 160).
Imposta inoltre il tipo di pena prevista per il reato in questione e, se richiesto, specificate anche la pena edittale massima espressa in anni.
Indica infine se è previsto il raddoppio della pena edittale e/o l' aggravante per recidiva o abitualità,
in base dagli articoli riportati nella maschera.
Cliccando sul bottone [Calcola], l'applicazione fornisce le seguenti informazioni:
1) Nella prima colonna è visualizzata la data di prescrizione massima calcolata a partire dalla data del reato (commissi delicti),
naturalmente in presenza di uno o più atti interruttivi, tenendo altresì conto dei limiti imposti dall' art. 161.
2) Nella seconda colonna l'applicazione riporta, come informazione supplementare, la data di prescrizione calcolata a partire dall'ultimo atto interruttivo
applicando alla lettera l'art. 160.
A questo proposito si ricorda che, in virtù del comma 4 del citato art. 160, il termine indicato nella prima colonna costituisce sempre il termine di prescrizione massimo,
a prescindere dalla data indicata nella seconda colonna.
Normativa previgente
Per i procedimenti incardinati prima dell' 8/12/2005 è possibile effettuare il
calcolo della prescrizione secondo il codice penale in vigore prima della legge Cirielli.
Per attivare il calcolo basta inserire la spunta nell'apposito campo situato nell'intestazione della maschera,
contraddistinto dalla dicitura "Confronta con normativa antecedente la legge 251/2005".
In tal modo l'utility effettuerà un doppio calcolo, visualizzando entrambi i risultati nel seguente modo:
La prima riga contiene la prescrizione calcolata secondo la normativa previgente, identificata dalla dicitura: "ANTE L. 251/2005".
La seconda riga contiene la prescrizione calcolata secondo la legge Cirielli, contraddistinta dalla dicitura: "EX L. 251/2005".
In caso contrario viene visualizzata la sola riga con la prescrizione calcolata in base al codice penale attuale ("EX L. 251/2005").
NOTA:
Il calcolatore non tiene conto della sospensione ex art. 159 c.p.
I termini di sospensione dovranno pertanto essere considerati dall'utente dopo aver effettuato il calcolo.
Per le operazioni con date e giorni puoi utilizzare questa utility.
Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 159 c.p. secondo comma, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “Legge spazza-corrotti”), pubblicata nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019.
L'art. 159 modificato recita:
"Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita'
della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna".
In altre parole scatta il blocco del decorso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado o del decreto di condanna, indipendentemente dall’esito (condanna o assoluzione), con la conseguenza che la prescrizione del reato non potrà più maturare in appello o in cassazione.
Avvertenza
Questa applicazione è fornita per un utilizzo non professionale.
L'utente è tenuto sempre a verificare l'esattezza dei calcoli.
Calcolo aumenti e riduzioni di pena | |
Calcolo conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria |
Calcolo rapido della parcella penale | |
Calcolo liquidazione compensi procedimenti penali (DM 55/2014) | |
Calcolo liquidazione compensi procedimenti penali (DM 140/2012) | |
Tabelle parametri in ambito penale |
La prescrizione dei reati è regolata dal codice penale, modificato nel corso del tempo da numerose leggi,
tra le quali ricordiamo in particolare la
L. 251/2005 (c.d. Cirielli),
recante "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione",
che nell' Art. 7 ha cambiato radicalmente i criteri per il calcolo della prescrizione.
Riportiamo di seguito gli articoli del codice penale che disciplinano la prescrizione indicando ove necessario il testo previgente.
Testo in vigore dall' 8/12/2005.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se
si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o
tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il
tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o
alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria,
si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo,
terzo e quarto comma (*), nonchè per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la
pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(*) Testo così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24/7/2008, n. 125
Riportiamo di seguito la normativa previgente in vigore fino al 7/12/2005.
La prescrizione estingue il reato (**):
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
(**) La Corte Costituzionale con sentenza 31/05/90 n. 275, ha dichiarato l'illegittimita` del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato".
Testo in vigore dal 01/01/2020.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di
custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di
legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con
cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui
l'autorita' competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno
in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore.
In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non
puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita' richiedente
riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna
fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, la durata della
sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini
previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
Testo in vigore dall' 8/12/2005.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione:
l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto,
l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice,
l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio,
il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione,
la richiesta di rinvio a giudizio,
il decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato,
il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena,
la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo,
il decreto che dispone il giudizio immediato,
il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157
possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (***).
(***) Il testo previgente alla legge 251/2005 era il seguente:
"Se piu` sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i
termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la meta`".
Testo in vigore dall' 8/12/2005.
La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare:
- l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere,
- della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma,
- di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma,
- del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.