Questa semplice applicazione nasce da un’idea della nostra redazione che nel corso degli anni ha sviluppato altre applicazioni per il calcolo di scadenze e termini processuali, e può essere di aiuto per districarsi nel mondo delle multe e dei ricorsi.

Quando si riceve una contravvenzione per violazione del codice della strada, come ad esempio una multa per eccesso di velocità (autovelox) o per essere passati col semaforo rosso, o ancora quando troviamo la "classica" multa per divieto di sosta sul parabrezza, non sempre è semplice capire quali sono i nostri diritti e cosa possiamo fare per impugnare la sanzione, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Bisogna stare attenti soprattutto a non far scadere i termini per presentare il ricorso (al prefetto o al giudice di pace) ma anche alle scadenze per il pagamento della multa, per evitare di incorrere in maggiorazioni o ulteriori sanzioni.

Inserendo alcune informazioni sarà possibile conoscere le scadenze che devono essere rispettate nelle varie fasi (notifica o contestazione immediata della multa, presentazione ricorso, esito del ricorso), oppure sapere entro quanto tempo l’Amministrazione deve dare una risposta, o ancora calcolare i termini per il versamento e la riduzione dell’importo se si paga entro 5 giorni.

Una volta effettuato il calcolo, l’applicazione fornirà anche alcune indicazioni utili mettendo a disposizione il bottone per appuntare le scadenze su Google Calendar con un semplice click.

TERMINI per RICORSO / PAGAMENTO MULTA
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Il Ricorso

Quando si riceve una multa per una violazione del Codice della Strada, ricorrendone i presupposti, è possibile impugnare la sanzione presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace della provincia in cui è avvenuta la violazione.

Presupposti per il Ricorso

Ecco alcuni casi in cui è possibile presentare ricorso:

  • Verbale notificato al precedente proprietario del veicolo dopo aver effettuato il passaggio di proprietà.

  • Notifica tardiva del verbale dopo 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione (150 giorni in caso di residenza all’estero).

  • Dispositivi elettronci che rilevano la violazione non omologati (ad esempio autovelox, photored, tutor ecc…).

  • Mancanza di segnaletica stradale o scarsa visibilità della stessa.

  • Autovelox non segnalato (art. 142, comma 6 bis CdS) o segnalazione non visibile o posta ad una distanza non sufficiente.

  • Notifica inviata per errore o inviata nuovamente dopo aver effettuato il versamento.

  • Verbale di accertamento incompleto o illeggibile.

  • Contravvenzione effettuata dagli ausiliari del traffico non relativa alla sosta del veicolo.
    ecc…

Ricorso al Prefetto

La possibilità di presentare ricorso al Prefetto è prevista dall’ art. 203 del Codice della Strada.

Se il prefetto accoglie il ricorso emetterà un’apposita ordinanza di archiviazione.
Viceversa, se il ricorso viene rigettato il prefetto emetterà un ordinanza di ingiunzione di pagamento per un importo non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per la violazione; tale somma dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Il provvedimento di rigetto del ricorso e l’ingiunzione di pagamento devono essere notificati all’interessato entro 150 giorni.

L’ordinanza-ingiunzione può comunque essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, che di fatto è solo il Giudice di Pace considerata la quantificazione economica della controversia.

Come fare ricorso al Prefetto

Il ricorso può essere redatto in carta semplice utilizzando anche, ove disponibili, gli appositi moduli predisposti generalmente dalla Polizia Municipale e spesso scaricabili anche online.
E’ importante comunque indicare sempre il numero e la data del verbale di violazione.

Il ricorso può essere recapitato al Prefetto con le seguenti modalità e non vi sono imposte fa versare o marche da bollo da acquistare:

  • Tramite raccomandata A.R. al Comando di Polizia Municipale o direttamente presso gli sportelli abilitati.

  • Alla Prefettura, sempre tramite raccomandata A.R..

  • Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato, ove disponibile.

Non è possibile presentare ricorso al Prefetto qualora si sia già effettuato il pagamento in misura ridotta oppure si sia richiesto il versamento rateale secondo quanto previsto dall’ art. 202 bis


Ricorso dinanzi al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso al Prefetto, anche se il primo è preferibile per una serie di motivi illustrati di seguito, è possibile impugnare la contravvenzione seguendo le vie legali ordinarie, ossia tramite il Giudice di Pace (art. 204 bis).

Il ricorso al giudice di pace non è consentito quando è già stato effettuato il pagamento in misura ridotta o quando si è richiesta la rateazione del pagamento.

Come fare ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso, sia in prima istanza che in seguito a impugnazione dell’ordinanza di rigetto del Prefetto, deve essere presentato alla cancelleria del Giudice di Pace.

All’udienza il Giudice può pronunciarsi subito nel merito oppure trattenere la sentenza in decisione, nel qual caso occorrerà attendere la comunicazione dell’esito da parte della cancelleria.

Se il ricorso viene respinto il Giudice stabilirà nella sentenza l’importo della sanzione con l’ingiunzione di pagare la somma entro 30 giorni dalla notifica.
La notifica viene effettuata dall’Amministrazione che indicherà termini e modalità di pagamento così come stabilito dall’organo accertatore.

Poiché si tratta di un procedimento civile è previsto il versamento del contributo unificato che dipende dal valore della causa. Per le sanzioni di importo fino a € 1.100,00, che sono la maggiorparte, il contributo è pari a € 43,00.
Il contributo sale a € 237 per le controversie di valore non determinabile come ad esempio il ricorso contro la sospensione della patente.
Inoltre, sopra € 1.033,00 è dovuta anche la marca da bollo da € 27,00.

Inoltre, trattandosi di un procedimento giudiziario in sede civile, raccomandiamo sempre di rivolgersi al proprio avvocato, ancorché non obbligatorio in questa fase, se non altro per valutare l’opportunità di intraprendere l’azione legale.
Se poi il Giudice di Pace respinge il ricorso non è possibile "cambiare strada" e ricorrere al Prefetto ma si dovrà presentare appello presso gli uffici giudiziari competenti e in tal caso è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato.


Vantaggi del ricorso al Prefetto

  1. Assenza di costi: tranne le spese per l’invio della raccomandata (nel caso in cui non si intende consegnarlo personalmente) non vi sono imposte o costi aggiuntivi per il procedimento.

  2. Silenzio-assenso: la normativa prevede che il Prefetto debba adottare il provvedimento entro un certo termine, trascorso il quale il ricorso va inteso come accolto.
    Tale termine è di 180 giorni se il ricorso viene presentato tramite l’organo che ha accertato la violazione (es: Polizia Municipale) e di 210 giorni se invece lo si presenta direttamente al Prefetto.
    A questi vanno aggiunti 150 giorni di tempo entro i quali l’Amministrazione deve notificare il provvedimento.

  3. Possibilità di impugnare la decisione: nel caso in cui il Prefetto respinga il ricorso è sempre possibile impugnare la decisione dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni: in questo caso valgono le stesse modalità descritte per il ricorso alla giustizia ordinaria.

  4. Semplicità: il ricorso al prefetto non richiede la redazione di un atto giudiziario o la partecipazione all’udienza ma segue il suo corso automaticamente.
    L’unico caso in cui si viene convocati dal Prefetto è quando lo si è richiesto espressamente al momento del ricorso.
    Si tenga presente tuttavia che in questo caso il termine per il silenzio-assenso si allunga dal momento che si interrompe a partire dalla convocazione fino al momento dell’audizione.
    Per questo motivo è preferibile richiedere di essere ascoltati soltanto se si è ragionevolmente sicuri che la propria testimonianza sia determinante per l’esito del ricorso stesso.

  5. Tempi certi: al contrario del ricorso al Giudice di Pace, che segue i tempi della giustizia ordinaria, il ricorso al Prefetto deve rispettare dei termini ben precisi sia nel emettere il provvedimento che nei tempi di notifica.


Termini per il Ricorso

Vi sono dei termini precisi per la presentazione del ricorso:

60 giorni per il ricorso al Prefetto.
30 giorni per il ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

Per sapere quanto tempo abbiamo per presentare ricorso bisogna conoscere la data di partenza da cui iniziare a contare i giorni.

A prescindere da come intendiamo presentare il ricorso (tramite prefetto o giudice di pace), dobbiamo considerare:

  • La data di contestazione: è la data in cui l’organo che accerta la violazione redige il verbale e lo consegna direttamente al trasgressore.
    Questo può accadere ad esempio ad un posto di blocco o quando una pattuglia accerta una violazione su un veicolo in marcia e ne richiede l’arresto per la contestazione immediata.

  • La data di notifica: è la data in cui si riceve la notifica della contravvenzione (generalmente tramite raccomandata A.R.), come ad esempio nel caso di multa per eccesso di velocità riscontrata tramite autovelox non presidiati, infrazione semaforica o ingresso nella ZTL.

Nota: quando troviamo la classica multa sul parabrezza dell’auto non si tratta di contestazione immediata non essendo presenti entrambi i soggetti (organo accertante e trasgressore) ma di un semplice "Preavviso di Accertamento" che le Amministrazioni rilasciano per anticipare i tempi di riscossione delle contravvenzioni.
In questo caso, per fare ricorso, bisogna attendere di ricevere la notifica del verbale che deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento.
Se la notifica non avviene nei termini previsti la multa è impugnabile anche se non ne ricorrono i presupposti oggettivi.
In alternativa è possibile presentare subito ricorso al Prefetto recandosi personalmente dinanzi agli sportelli preposti i quali, contestualmente alla ricezione del ricorso, effettuaranno anche la notifica, come se si trattasse di una contestazione immediata. La data per il calcolo del termine sarà in questo caso la data di consegna del ricorso.

Sabato e Giorni Festivi

Se il termine ultimo del ricorso al Prefetto cade di Domenica o in un giorno Festivo, questo viene spostato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda i ricorsi dinanzi al Giudice di Pace, la giurisprudenza corrente estende a questi ultimi l’art. 155 c.p.c. (cfr. Cassazione 16816/2012.
Ciò significa che, secondo l’orientamento prevalente, se il termine ultimo cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo, anche in questo caso si passa automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Inoltre, trattandosi di procedimento giudiziario civile, si applica la cosiddetta sospensione dei termini che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, oltre all’eventuale sospensione straordinaria.

NOTA: per i termini che cadono di sabato l’applicazione, in via prudenziale, non indica il primo giorno lavorativo successivo, lasciando all’utente la facoltà di seguire o meno la giurisprudenza corrente.
In questi casi raccomandiamo sempre e comunque di anticipare di un giorno piuttosto che rischiare di incorrere nella decadenza in quanto, come è noto, le sentenze della Corte di Cassazione, pur fornendo dei principi base cui attenersi, non sono vincolanti come una vera e propria legge.


Termini per il Pagamento della Multa

L’ art. 202 del codice della strada consente il pagamento della sanzione in misura ridotta, ossia pari al minimo edittale previsto per la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Nei verbali l’importo da versare in misura ridotta è generalmente indicato nel riquadro "Modalità di Estinzione" oppure preceduto dalla dicitura "E’ ammesso il pagamento in misura ridotta…" assieme agli estermi del bollettino postale, della Tesoreria o della banca.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi oppure si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altra documentazione che in base alle norme vigenti deve portare con sé o in altri casi previsti dai commi 3 e 3-bis dell’ art. 202.

Se il termine per il pagamento cade di Domenica o in un giorno festivo slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (cfr. Cassazione 24375/2010).

Trascorso tale termine, la cifra dovuta sarà pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento e notifica (art. 203, comma 3, del Codice della Strada).
Generalmente il massimo edittale è riportato nel verbale e i due importi (sanzione pari alla metà del massimo e spese di notifica) sono indicati sul verbale separatamente.


Sconto del 30%

E’ possibile pagare la multa con una riduzione del 30% entro 5 giorni dalla constestazione immediata o dalla notifica della violazione (art. 202 secondo capoverso).

Lo sconto non si applica quando, oltre alla multa, è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Nota: Il verbale che troviamo sul parabrezza generalmente è accompagnato da un bollettino postale per il versamento.
La presenza del bollettino potrebbe indurre il trasgressore ad affrettare i tempi del versamento per usufruire dello sconto del 30% ma in realtà i 5 giorni non si calcolano dal momento in cui il verbale è stato lasciato sul parabrezza ma dalla data in cui lo stesso è notificato all’interessato;
L’Amministrazione infatti è sempre obbligata alla notifica, tranne nel caso in cui il bollettino venga pagato volontariamente in anticipo, ossia prima della notifica stessa.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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