Questa utility consente di calcolare il danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti.

Per il calcolo è sufficiente impostare i punti di invalidità permanente riconosciuti (con eventuali decimali), l'età del danneggiato, i parametri relativi all'invalidità temporanea (giorni di invalidità totale e parziale) e la percentuale di danno morale riconosciuta.

Ultimo aggiornamento:
Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024.

Se conosci la data di nascita o il codice fiscale del danneggiato puoi calcolare l'età al momento del sinistro con questa applicazione.


CALCOLO DANNO BIOLOGICO di LIEVE ENTITA'

Anno:  
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
Punti riconosciuti: ,
Età del danneggiato: Calcola età
INVALIDITA' TEMPORANEA
Giorni invalidità totale:
Giorni invalidità parziale:  Inabilità: %
Giorni invalidità parziale:  Inabilità: %
Giorni invalidità parziale:  Inabilità: %
DANNO MORALE
Perc. riconosciuta: %
Calcola danno morale: su invalidità permanente e temporanea
solo su invalidità permanente
SPESE DOCUMENTATE
Spese mediche €
Altre spese €

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E' disponibile anche il servizio di calcolo del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti basato sulle tabelle dei Tribunali di Milano e Roma

I criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (ITT), detta anche 'invalidità assoluta', e di invalidità temporanea parziale (ITP) sono stabiliti per legge: art. 5 L.57/2001 e D.M. Sviluppo Economico 12/06/2007; i valori economici del punto base e dell'indennità giornaliera sono aggiornati annualmente in base all' indice ISTAT; per ulteriori dettagli si rimanda alla tabella del danno biologico.

Art. 5 Legge 05/03/2001 n.57

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: ...omissis...
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all' ALLEGATO A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a ...omississ...;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di ...omissis... per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat. ...omissis...
ALLEGATO "A": TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
1 punto = 1,0 - 2 punti = 1,1 - 3 punti = 1,2 - 4 punti = 1,3 5 punti = 1,5 - 6 punti = 1,7 7 punti = 1,9 - 8 punti = 2,1 - 9 punti = 2,3


Calcolo del "mezzo punto"

L'applicazione consente di calcolare il c.d. "mezzo punto" (oltre al quarto ed ai tre quarti di punto) selezionando il corretto valore decimale.
Poiché la normativa non specifica nulla al riguardo, si è stabilito, in attesa di giurisprudenza consolidata contraria, di adottare la modalità di calcolo basata sulla "media" tra il risarcimento spettante per due percentuali di invalidità consecutive.
Ad esempio: il danno biologico permanente per 1,5 punti di invalidità è la media aritmetica tra il danno spettante per 1 punto e quello spettante per 2.


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