Con questa utility è possibile calcolare l’ammontare della pensione di reversibilità INPS spettante ai parenti del defunto che ne hanno diritto.
Per il calcolo della pensione di reversibilità è indispensabile inserire l’importo lordo della pensione percepita dal defunto, specificando se si tratta di un valore mensile o annuale (13 mensilità), oppure l’assegno maturato alla data del decesso sulla base dei contributi versati (pensione indiretta).
Occorre indicare poi quali sono i parenti aventi diritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per calcolare l’eventuale riduzione per cumulo con altri redditi è necessario indicare il reddito del coniuge. L’anno serve per determinare il reddito minimo Inps utile per il calcolo della riduzione.
Nota:
L’applicazione calcola la riduzione per cumulo nell’ipotesi più frequente, ossia riferita al coniuge beneficiario.
Per non applicare la riduzione è sufficiente non mettere la spunta sul campo "Il coniuge ha un reddito".
I dati forniti dall’applicazione sono utilizzabili a scopo indicativo e per un uso non professionale. I conteggi ufficiali della pensione di reversibilità sono effettuati dall’INPS.
Si tratta di una prestazione di tipo previdenziale in favore di alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi
o pensionati deceduti con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall’Inps.
Il termine usato più comunemente per indicare questo tipo di trattamento pensionistico è "pensione di reversibilità",
che però si riferisce al caso in cui la persona deceduta era titolare di una pensione o ne aveva già maturato il diritto.
Se invece il deceduto non era titolare di alcuna pensione si parla di "pensione indiretta" ma in un caso o nell’altro le regole per
la determinazione della quota spettante agli eredi sono le stesse.
La pensione di reversibilità può essere richiesta se:
- il defunto godeva già di un trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia, inabilità o anzianità).
La pensione indiretta può essere richiesta se:
- il defunto alla data del decesso aveva i "vecchi" requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia, e cioè almeno 15 anni.
- il defunto era assicurato e versava contributi da almeno 5 anni, di cui 3 nei cinque anni precedenti la data della morte.
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità anche se risulta:
- separato consensualmente,
- separato "con addebito" (in questo caso solo se gli è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento),
- divorziato, non risposato e già titolare dell’ "assegno alimentare" per il coniuge prima della sentenza di divorzio.
NOTA: In presenza di almeno un coniuge contitolare (ad esempio il coniuge divorziato dal defunto e non risposato),
l’ammontare dell’assegno spettante a entrambi i coniugi non viene stabilito dall’Inps ma dal Tribunale con un’apposita sentenza.
Generalmente il criterio adottato per la ripartizione è in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ma la sentenza
della Corte Costituzionale n. 419/1999 ha statuito che la durata temporale non sia l’unico criterio da seguire,
ma che vadano presi in considerazione altri elementi, quali ad esempio le condizioni economiche dei contitolari aventi diritto.
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti o nati da precedente matrimonio con l’altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta qualora, alla data del decesso del genitore, siano:
- minori di 18 anni,
- studenti di scuola media o professionale non oltre i 21 anni di età che siano a carico del genitore defunto e non svolgano alcuna attività lavorativa,
- studenti universitari per la durata legale del corso di laurea e in ogni caso non oltre i 26 anni di età che siano a carico e senza lavoro,
- figli riconosciuti "inabili al lavoro" di qualsiasi età purché a carico del genitore.
Hanno diritto all’assegno (di reversibilità o indiretto) anche i figli nati postumi entro il 35° giorno dalla data del decesso del genitore.
NOTE:
- I figli (o equiparati) maggiorenni e studenti sono considerati "a carico" se il loro reddito annuo non supera il trattamento minimo inps maggiorato del 30%.
- Il figlio studente universitario perde il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità se inizia un’attività
lavorativa anche a carattere precario o saltuario (cfr. Corte-Cost n. 42 del 25/02/1999).
- Un figlio inabile al lavoro è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore
a quello consentito per la pensione di invalidità civile totale.
- Un figlio inabile al lavoro, che sia anche titolare dell’indennità di accompagnamento, è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore
a quello per gli invalidi civili totali, aumentato dell’indennità di accompagnamento.
- L’inabilità al lavoro deve essere certificata dal medico INPS.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/1999, ha stabilito che i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti vanno equiparati ai figli se:
- non sono economicamente autosufficienti,
- sono a totale carico del defunto.
I genitori del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta se:
- non vi sono coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- hanno più di 65 anni di età,
- non sono titolari di pensione,
- sono a carico del lavoratore deceduto.
I fratelli (o le sorelle) del defunto hanno diritto se:
- non esistono genitori, coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- sono celibi (o nubili),
- sono inabili al lavoro,
- sono completamente a carico del lavoratore deceduto.
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento
al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
60%, solo coniuge;
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
NOTA:
Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale,
rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni;
la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo
inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
A partire dal 1995 la pensione di reversibilità o indiretta deve essere ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario (Art. 1, comma 41 L. 335/95):
- riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
Scarica le tabelle INPS con i limiti di reddito per il 2024
(vedi tabella "F")
NOTA:
La circolare Inps n. 234 del 25 agosto 1995 stabilisce che la riduzione per cumulo non si applica
se sono titolari della pensione di reversibilità i figli (minori, studenti o portatori di handicap anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.
Si applica invece nel caso in cui sia titolare della pensione il solo coniuge (oppure il coniuge con figli che non rientrano nell’ipotesi di non applicabilità)
eventualmente contitolare con fratelli, sorelle o genitori.
Per effettuare il calcolo senza applicare la riduzione per cumulo basta non mettere la spunta nel campo "Il coniuge ha un reddito".
A tutela di coloro che hanno redditi poco superiori ai limiti delle fasce sopra descritte la normativa prevede un meccanismo che attenua la riduzione per cumulo.
In sostanza il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridotta) non può essere inferiore a quello che
sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo reddito.
Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:
tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
i redditi da lavoro autonomo da cui devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori,
i redditi conseguiti all’estero,
le pensioni estere dirette.
Per il calcolo del reddito non si considerano invece:
la casa di abitazione e le relative pertinenze,
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
la pensione sociale e l’assegno sociale,
le pensioni di guerra e indennità accessorie,
le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva,
le rendite vitalizie Inail,
gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.