Rivalutazione Mensile Importi Non Pagati

Questa utility serve per calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su importi dovuti e non pagati, riconducibili a scadenze mensili.
Esempi di applicazione: calcolo dell'assegno di mantenimento non versato, affitto non pagato ed alcuni contratti di lavoro.


FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI.

Indice Istat a Novembre 2024 = 120,1
Variazione rispetto al mese precedente = 0,0%
Variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 1,2%

Importo €
Data Inizio:
Data Fine:
Rivaluta mensilmente gli importi dovuti e non riscossi
Calcola solo gli interessi legali al  %
Rivaluta annualmente gli importi dovuti al  %
Dettaglio per ogni singolo mese
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Utilizzo delle opzioni di Calcolo

Per calcolare ad esempio quanto deve corrispondere l'ex-marito che non paga più l'assegno di mantenimento dei figli è necessario selezionare la prima e la seconda opzione.

Selezionando la terza opzione (rivaluta annualmente gli importi dovuti) le somme dovute sono rivalutate ogni 12 mesi secondo la percentuale indicata.


Spiegazione dell'algoritmo

L'importo su cui calcolare gli interessi legali e la rivalutazione per un dato mese si ottiene sommando alla rata di quel mese tutte le rate precedenti eventualmente rivalutate ("importo cumulato" o "progressivo"). Su tale importo si calcola la rivalutazione monetaria rispetto al mese precedente ed eventualmente gli interessi legali maturati nel mese.


La formula utilizzata per il calcolo degli interessi legali è la seguente:

I = D x S x N/36500

dove:

D è l'importo dovuto e non pagato,
S è il tasso di interesse legale,
N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.

NOTA:
Per evitare di applicare un rateo giornaliero diverso a seconda dell'anno, si assume che il denominatore della formula sia 365 anche per gli anni bisestili. La motivazione, improntata ad un criterio di equità ed uniformità del calcolo, è illustrata anche nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 296/E del 14 luglio 2008 che tratta degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso.


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