Questa utility permette di calcolare, a partire dallo stipendio tabellare, l'ammontare dell'equo indennizzo per infermità derivanti da cause di servizio
per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Oltre al valore dello stipendio è sufficiente indicare la categoria di appartenenza della lesione o dell'infermità accertata
(cliccando su si apre la tabella) e l'età della persona.
Per calcolare l'età del danneggiato a partire dalla sua data di nascita (o dal codice fiscale) utilizza questa applicazione
NOTE:
L'equo indennizzo che si ottiene dal calcolo deve essere ridotto della metà se viene conseguita anche la pensione privilegiata.
Lo stipendio tabellare annuale è l'importo della classe iniziale di stipendio lordo della qualifica o livello (escluse I.I.S., anzianità, indennità e tredicesima) percepito al momento della domanda.
L'età è quella al momento dell'evento dannoso o, laddove tale momento non sia individuabile con esattezza, si considera l'età al momento della presentazione della domanda di equo indennizzo o di dipendenza da causa di servizio.
L'articolo 6 del decreto Monti del 6 dicembre 2011 ha abolito l'equo indennizzo
ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Questo il testo integrale dell'art. 6:
"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data."
Per la determinazione dell’equo indennizzo spettante, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano subito menomazioni fisiche per cause riconosciute dipendenti dall’attività di servizio, il comma 210 rispolvera la disposizione a suo tempo varata dalla legge 724/1994 (Finanziaria 1995), dove si stabiliva che la misura dell’equo indennizzo andava calcolata sulla base dell’importo del solo stipendio tabellare e nessuna altra voce doveva entrare nel calcolo; in ragione di quanto sopra ed a partire dalle domande presentate dal 1° gennaio 2006 (vedasi comma 211) si dovrà pertanto fare tassativo riferimento al solo stipendio tabellare.
Disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle amministrazioni statali.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi,
con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico,
ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.
L'equo indennizzo è uno speciale beneficio economico che spetta al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia contratto una patologia o subito una menomazione per cause di servizio.
Ha diritto all'equo indennizzo il dipendente pubblico che abbia perso la propria integrità fisica per una delle cause di servizio riconducibili ad una delle tabelle allegate al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
Il dipendente che intende ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo, innanzitutto deve presentare all'ufficio di appartenenza la domanda per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio.
Il termine di decadenza è di sei mesi dall'evento dannoso o dal giorno in cui l'interessato abbia avuto piena consapevolezza dell'infermità; tale domanda può essere proposta anche dagli eredi entro sei mesi dal decesso.
All'istanza devono essere allegati i precedenti sanitari ed ogni altra documentazione che possa risultare utile per una completa valutazione della patologia contratta e della dipendenza dal servizio prestato.
L'equo indennizzo si riduce del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell'evento che ha provocato il danno (prescindere da quando venga accertata la dipendenza da cause di servizio, accertamento che può anche avvenire in un secondo momento).
E' importante precisare che tale beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario
e la giurisprudenza (Cass. Sez. unite 14/12/1999, n. 900, Cass. Sez. lavoro 19/04/2000, n. 5160) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno.
L'equo indennizzo non è altresì cumulabile con un'eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.