AVVISO:
Gli articoli 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 sono stati abrogati dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il codice dei contratti pubblici vigente è il DLGS. 18/04/2016 n. 50
L’applicazione e la relativa tabella dei tassi restano pubblicate per mera consultazione storica.
Questa utility consente di calcolare gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento secondo quando previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici, DM 19 aprile 2000 n. 145, e dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Per effettuare il calcolo, seleziona il tipo di operazione, compila tutti i campi e clicca sul bottone [Calcola];
in base alle date ed al termine previsto saranno calcolati automaticamente i giorni di ritardo e gli interessi
(legali e/o moratori) sulla base dei tassi vigenti nel periodo considerato.
Ogni volta che si cambia la tipologia di calcolo il termine è impostato automaticamente al valore previsto dalla normativa;
è possibile tuttavia modificarlo, se necessario, ad esempio qualora sia stabilito un termine inferiore (capitolati speciali o contratti).
In base al capitolato generale d'appalto l'utility gestisce tre tipologie di operazioni:
1) Emissione del Certificato di Pagamento
- nel campo Importo digita l'importo del certificato di acconto;
- nella Data Iniziale inserisci la data di prevista emissione del certificato di pagamento;
- nella Data Finale inserisci la data di emissione del certificato di pagamento.
2) Pagamento della Rata di Acconto
- nel campo Importo digita l'importo del titolo di spesa;
- nella Data Iniziale inserisci la data di emissione del certificato di pagamento;
- nella Data Finale inserisci la data del pagamento della rata di acconto.
3) Pagamento della Rata di Saldo
- nel campo Importo digita l'importo della rata di saldo;
- nella Data Iniziale inserisci la data di emissione del certificato di collaudo o del suo previsto rilascio;
- nella Data Finale inserisci la data del pagamento della rata di saldo.
A) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.
Art. 29: Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori
a norma dell'articolo 168 del regolamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni
a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo' superare i novanta giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge.
Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30: Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute,
fino alla data di emissione di detto certificato.
Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
B) Art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(DLGS. 12/04/2006 n. 163 (abrogato)).
Gli interessi moratori, che differiscono da quelli applicati nelle transazioni commerciali, vengono stabiliti "nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Vedi tabella con la serie storica dei tassi.
Calcolo interessi moratori nelle transazioni commerciali
Calcolo interessi legali