In questa pagina è possibile effettuare una simulazione del calcolo del TFR, ossia il "trattamento di fine rapporto" detto anche "liquidazione", in base a quanto previsto dall'Art. 2120 del Codice Civile, tenendo conto dell'eventuale anticipazione erogata durante il rapporto di lavoro.

L'applicazione calcola:

  • il TFR accantonato, al netto dell'eventuale anticipo, e la ricostruzione del fondo anno per anno;

  • la rivalutazione di legge del TFR con i coefficienti basati sull'indice Istat;

  • la tassazione separata della rivalutazione;

  • le trattenute per la contribuzione aggiuntiva IVS;

  • le deduzioni e le detrazioni di legge;

  • le imposte e il TFR netto.

Per il calcolo delle imposte, l'applicazione calcola automaticamente l'aliquota Irpef media a partire dal c.d. "reddito di riferimento", tenendo conto della clausola di salvaguardia che consente di applicare le aliquote irpef vigenti fino al 2006 se più favorevoli.

Per effettuare il calcolo del TFR basta inserire inizialmente le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro.

Una volta impostate le date, si aprirà automaticamente l'elenco degli anni di lavoro dove è possibile inserire anno per anno la cosiddetta retribuzione utile per il calcolo del TFR, ovvero il totale delle voci che per legge costituiscono la base per determinare l'ammontare della liquidazione.

Se sei soggetto alla contribuzione IVS il datore di lavoro trattiene dal TFR una quota da destinare a questa contribuzione.
Per calcolare tale quota metti la spunta sull'apposito campo ed inserisci, oltre alla "retribuzione utile", anche l'"imponibile previdenziale" necessario per calcolare la quota del contributo IVS.

Tieni presente inoltre che l'"imponibile previdenziale" spesso non coincide con la "retribuzione utile" per il TFR.
Se non conosci l'imponibile previdenziale, puoi anche non mettere la spunta ed effettuare comunque la simulazione di calcolo senza tener conto di questa voce.

NOTA: è possibile inserire gli importi sia in Lire che in Euro.

Avvertenze

L'applicazione effettua il calcolo del TFR a titolo indicativo sulla base della normativa generale vigente stabilita dal Codice Civile.
In considerazione delle molteplici specificità legate ai singoli contratti collettivi ed alla propria situazione personale, l'importo da considerare "ufficiale" è quello determinato dal datore di lavoro, in sede di liquidazione del TFR, e successivamente dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda il ricalcolo dell'imposta e la rimodulazione delle aliquote.

In caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, l'applicazione non può tenere conto delle quote di TFR trasferite al fondo stesso.

L'ultimo indice pubblicato dall'Istat è del mese di Ottobre 2024

L'indice di Novembre sarà pubblicato dall'ISTAT il 16 Dicembre 2024.

-
CALCOLO del TFR
-
Dati Generali per il Calcolo
Inizio rapporto di lavoro:
Cessazione rapporto di lavoro:
Contributo IVS:
Art. 3, comma 2 L. 297/1982
Sviluppa il calcolo:
visualizza la ricostruzione del fondo TFR anno per anno
-
Anticipazione TFR
Data richiesta anticipazione:
Importo lordo richiesto:
-
Retribuzioni Annuali
Per inserire le retribuzioni annuali imposta prima di tutto le date di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro.
Anno
Valuta
Retribuzione Utile per TFR
Imponibile Previdenziale
Valuta l'applicazione:
4.4 / 5 (812voti)
Calcolo del TFRCalcolo del TFR sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

Cos'è il TFR

Il trattamento di fine rapporto, abbreviato con l'acronimo TFR, e indicato spesso con i termine "liquidazione", "indennità di fine rapporto" o buona uscita, è stato introdotto per la prima volta nel 1924 (allora si chiamava "indennità di anzianità") e consiste in una somma di denaro versata dal datore di lavoro al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR è dovuto al lavoratore subordinato sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento e spetta anche in caso di decesso.

Il TFR è disciplinato nel nostro ordinamento dall'Art. 2120 del Codice Civile che stabilisce anche le modalità di calcolo in linea generale; tali modalità possono variare in taluni casi in base al contratto collettivo.

La liquidazione ha un duplice scopo: da un lato ha la funzione di "ammortizzatore" per il dipendente che perde il lavoro, in attesa di trovare un nuovo impiego, e dall'altro costituisce una "buona uscita" al momento del pensionamento per il servizio prestato.

Inizialmente il TFR veniva determinato semplicemente sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, moltiplicata per gli anni di servizio.

La riforma dell'82 (L. 297/1982) ha modificato le modalità di calcolo, come descritto di seguito, introducendo tra l'altro la rivalutazione annuale del TFR tramite i coefficienti di rivalutazione.

La "Retribuzione Utile" al calcolo del TFR

Con il termine "retribuzione utile TFR" si intende la somma di tutte quelle voci della "busta paga" che costituiscono la base di partenza per quantificare il TFR spettante al lavoratore.

Cosa prevede il Codice Civile

Art. 2120 c.c.
"Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 (malattia, gravidanza, puerperio n.d.r.), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro."

Il criterio generale è quindi quello di escludere le somme erogate per motivi occasionali e al tempo stesso di considerare nel calcolo i periodi di assenza per i motivi sopra indicati, ma l'Art. 2120 lascia spazio ai contratti collettivi di stabilire eventuali deroghe alla norma generale.
Vediamo in generale quali sono tali voci.

Voci che fanno parte della Retribuzione Utile

Vediamo ora quelle che, più comunemente, sono le voci da considerare nel calcolo della retribuzione utile, ribadendo nuovamente che la contrattazione nazionale può derogare ai principi stabiliti dall'Art. 2120, anche in senso peggiorativo per il dipendente.

- paga base, minimo contrattuale o stipendio come previsto dai Ccnl,
- tredicesima mensilità e gratifica natalizia,
- altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva,
- contingenza,
- scatti di anzianità,
- voci corrisposte periodicamente (bonus di fine anno, premi di rendimento, provvigioni, partecipazioni agli utili ecc.),
- straordinari prestati con continuità,
- superminimo "ad personam" e superminimi collettivi,
- maggiorazioni contrattuali per orari o lavori disagiati
- maggiorazioni per turni,
- indennità di mensa,
- importi per festività non godute,
- indennità sostitutiva del preavviso,
- premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.

Voci che NON fanno parte della Retribuzione Utile

- rimborsi spese e rimborsi chilometrici;
- indennita` di trasferta;
- compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;
- indennita` sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
- "una tantum" occasionali;
- somme a titolo di risarcimento in seguito a conciliazione o sentenza;
- contributi versati dal datore di lavoro nei fondi assistenziali integrativi.
- contributi versati dal datore di lavoro nei fondi pensione (si consideravano per il calcolo fino al 1992; v. D.Lgs. n. 124/1993);
- borse di studio per i figli dei dipendenti;

Voci controverse

- indennità per ferie non godute; esiste a tal proposito una giurisprudenza contrastante.

NOTA:
Il termine "retribuzione utile TFR" viene comunemente abbreviato in "retribuzione utile".

Mesi parzialmente lavorati

Quando le date di assunzione o di cessazione non coincidono con l'inizio o con la fine del mese, occorre determinare se tali mensilità vanno considerate o meno nel calcolo della retribuzione utile.

Fortunatamente la regola da seguire in questi casi non è difficile in quanto il codice civile stabilisce chiaramente che, ai fini del calcolo del TFR, la retribuzione percepita in un determinato mese va considerata solo se in quel mese il rapporto lavorativo è durato almeno 15 giorni di calendario (attenzione: non 15 giorni lavorativi).

Come si calcola il TFR

Il trattamento di fine rapporto, salvo particolari casi previsti dagli specifici contratti di lavoro, si calcola sommando per ogni anno di lavoro un importo minore o uguale alla retribuzione utile annuale diviso per il valore convenzionale fisso 13,5, senza considerare, come detto, gli emolumenti corrisposti a titolo occasionale.

Il TFR viene accantonato dal datore di lavoro ed è soggetto ad una rivalutazione annuale determinata nel seguente modo:

A fine anno (o al momento della cessazione del rapporto di lavoro), si calcola il 75% la varazione dell'indice Istat FOI (famiglie di operai e impiegati) rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente e si somma ad un tasso fisso stabilito nella misura dell’1,5%, ottenendo così il coefficiente di rivalutazione che si utilizza per rivalutare il TFR accantonato nell'anno precedente.

Dal totale delle somme rivalutate si deve poi detrarre una parte destinata al "Contributo IVS" (attualmente lo 0,5%) che va calcolata sull'imponibile previdenziale dell'anno (e non sul TFR accantonato).

Quale coefficiente considerare

Per calcolare il coefficiente di rivalutazione occorre tenere presente che:

  • Se il rapporto di lavoro termina entro il 14 del mese (compreso) si utilizza il coefficiente del mese precedente a quello di cessazione.

  • Se il rapporto di lavoro termina a partire dal 15 del mese (compreso) si utilizza il coefficiente del mese di cessazione.

  • Per i rapporti di lavoro ancora in corso a fine anno, naturalmente, si considera il coefficiente di dicembre calcolato rispetto all'indice Istat del mese di dicembre dell'anno precedente.

Quando fare la rivalutazione

La rivalutazione del TFR si effettua:

  • Il 31 dicembre di ogni anno se il rapporto di lavoro continua anche nell'anno successivo.

  • Il giorno della cessazione del rapporto (per dimissioni o licenziamento) se il rapporto termina durante l'anno.

Bisogna tenere presente infine che nessuna rivalutazione può essere riconosciuta sul TFR maturato nell'anno corrente ma solo sulla quota accantonata l'anno precedente per cui, se un rapporto di lavoro inizia e termina nello stesso anno, non è contemplata alcuna rivalutazione.

Nota:
A partire dal 2001 la rivalutazione del TFR è soggetta a tassazione separata con un'aliquota fissa dell’11%, che dal 2015 è stata aumentata al 17% per le sole rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Contributo IVS

Vediamo cos'è il contributo IVS e in quale misura incide sul TFR accantonato.

Innanzitutto occorre premettere che il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) è un quota della retribuzione versata all'INPS dai lavoratori dipendenti (tranne quelli pubblici) e dai lavoratori autonomi, con aliquote che variano in base alla categoria di appartenenza.
Tale contributo è utilizzato dall'INPS per erogare le pensioni di invalidità, di anzianità e le pensioni di reversibilità in caso di decesso del lavoratore.

L'art. 3 della citata riforma dell'82 ha introdotto considerevoli novità anche in materia pensionistica, istituendo la rivalutazione automatica delle pensioni in base all'indice Istat.

L'aumento dei costi per il sistema pensionistico, derivante dalla riforma, è stato in qualche modo recuperato andando ad intaccare l'accantonamento del TFR. Vediamo in che modo.

Art 3 L. 297/1982:
"Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (abbreviato in "IVS" n.d.r) , ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile ("imponibile previdenziale" n.d.r.) e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa."

In altre parole, il datore di lavoro anticipa mensilmente la contribuzione aggiuntiva dello 0,5%, calcolata sull'imponibile previdenziale (non sul TFR), e recupera tale importo a fine anno, detraendolo dal TFR accantonato.

E' bene precisare inoltre che l'"imponibile previdenziale" considerato per il calcolo della quota IVS spesso non coincide con la "retribuzione utile TFR".
Questo perché, ad esempio, le giornate di malattia o di assenza per i motivi consentiti dalla legge vanno considerate ai fini del TFR ma non entrano nell'imponibile previdenziale.
Vi sono poi altri motivi alla base di tali differenze che tralasciamo per brevità.

Tassazione del TFR

Poiché il TFR è un emolumento versato in un'unica soluzione (esclusi gli anticipi) e accantonato nel corso del tempo non può essere soggetto alla tassazione ordinaria ma segue la cosiddetta "tassazione separata" (art. 17 DPR 917/1986).

In altre parole, quando il lavoratore percepisce il TFR, non lo deve sommare agli altri redditi per calcolare le imposte perché la somma ricevuta sarà già stata decurtata dell'Irpef calcolata in base alla "tassazione separata".

Per calcolare l'imposta sul TFR accantonato in un determinato periodo è necessario determinare l'aliquota Irpef da applicare.
A questo scopo si calcola l'Irpef sul c.d. "reddito di riferimento" secondo il consueto meccanismo degli scaglioni (aliquote diverse per ogni scaglione di reddito) e si determina l'aliquota Irpef media risultante, come fa, ad esempio, la nostra applicazione per il calcolo dell'Irpef.

Poiché dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione del Tfr inizia ad essere tassata separatamente con una sua imposta sostitutiva, a partire da quell'anno, nel calcolare il reddito di riferimento, si dovrà escludere tale rivalutazione dal reddito di riferimento (altrimenti verrebbe tassata due volte).

La formula per il calcolo del reddito di riferimento è pertanto la seguente:
RR = ((Ta - Rs) X 144) / Nm dove:

- Ta = somma dei TFR accantonati nel periodo.
- Rs = somma delle rivalutazioni soggette a tassazione separata nel periodo (solo quelle dal 2001 in poi).
- Nm = numero dei mesi utili per il calcolo del TFR.

Un caso particolare si ha per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno per cui il reddito di riferimento è dato semplicemente da:
(Ta - Rs) X 12.

Nota:
Nel calcolo del reddito di riferimento il nostro calcolatore aderisce all'interpretazione più favorevole al contribuente, come peraltro ribadito dal D.Lgs 47/2000 e dalle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 29E/2001 e 70E/2007, che imputano l'imposta sostitutiva della rivalutazione alla riduzione del fondo e non alla riduzione della rivalutazione stessa.

In tal modo, quando si calcola il reddito di riferimento, si toglie dal TFR una rivalutazione più alta (senza sottrarvi l'imposta sostitutiva) ottenendo così un reddito di riferimento più basso (e quindi un'aliquota media per la tassazione del TFR più bassa).

Clausola di salvaguardia

In materia di aliquota applicata al TFR, la legge finanziaria 2007, ha introdotto una clausola di salvaguardia che consente di continuare ad applicare le aliquote fiscali in vigore fino al 31/12/2006, se più favorevoli rispetto all'aliquota media calcolata.

Ad esempio, l'aliquota media calcolata su un reddito di riferimento di € 24.617,76 è il 24,56%. Tale reddito però nel 2006 rientrava nello scaglione del 23% (redditi fino a 26.000 euro) e quindi, per la clausola di salvaguardia, l'aliquota media sarà quella più favorevole tra le due, ossia il 23%.

Deduzioni e detrazioni di imposta

Una volta calcolata l'aliquota media, bisogna determinare l'imponibile fiscale su cui calcolare l'imposta escludendo le deduzioni fisse rapportate ai mesi e le somme su cui è già stata applicata una tassazione separata, come ad esempio le rivalutazioni a partire dal 2001.

Per complicare ulteriormente il calcolo, già non molto semplice di per sé, dall'imposta calcolata vanno poi sottratte le detrazioni d'imposta previste per legge che sono di due tipi:

  • Rapporto di lavoro concluso prima del 01/04/2008:
    € 61,97 (rapportati ai mesi) per rapporti di lavoro di durata effettiva inferiore a 2 anni, al netto dei giorni di sospensione.

  • Rapporto di lavoro concluso a partire dal 01/04/2008:
    la detrazione è legata al reddito di riferimento (lo stesso utilizzato per calcolare l'aliquota media), secondo una formula complessa basata su 3 scaglioni che tralasciamo per brevità.
    Quest'ultima detrazione, introdotta dalla finanziaria 2008, si aggiunge a quella per i rapporti di lavoro inferiori a 2 anni.

Avvertenza
L’imposta sul TFR va considerata a titolo indicativo perché l'Agenzia delle entrate effettua sempre un ricalcolo sulla base dell'aliquota media dei 5 anni precedenti, confrontandola con quella relativa all'anno di maturazione.

Se l'importo dovuto è superiore a quello calcolato inizialmente, sarà richiesto al lavoratore il versamento della differenza.

Fondo di Garanzia

Per garantire i lavoratori in caso di fallimento o insolvenza dell'azienda, l'art. 2 della riforma dell'82 ha istituito un apposito fondo di garanzia presso l'INPS.
Tale fondo è alimentato dai datori di lavoro con lo 0,03 % della retribuzione ma l'aliquota può essere modificata dal Ministero per mantenere "in pareggio" la gestione del fondo.

Il lavoratore (o i suoi aventi diritto) possono ottenere, dietro presentazione di apposita domanda, il pagamento a carico del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, detratte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di anticipo.
Il pagamento del TFR deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Anticipazione del TFR

L'Art. 2120 c.c. stabilisce la possibilità per il lavoratore subordinato, previa presentazione di adeguata documentazione, la possibilità di richiedere l'anticipo del TFR per motivi di salute, per l'acquisto della prima casa oppure per spese da sostenere durante i congedi di paternità.

L'anticipo può essere richiesto dopo 8 anni di servizio, non può superare il 70% della liquidazione calcolata al momento della richiesta e può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

NOTA: Quando si calcola la rivalutazione del TFR nell'anno in cui il dipendente ha richiesto l'anticipo del TFR il coefficiente di rivalutazione da applicare al fondo accantonato è quello del mese in cui si effettua la richiesta.

Successivamente si deve sottrarre l'anticipo dal TFR maturato e rivalutare la defferenza ottenuta con il coefficiente di rivalutazione calcolato rispetto al mese della richiesta.

L'applicazione tiene conto di questa particolarità svolgendo in automatico tutti i calcoli necessari.





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi