Questa applicazione consente di determinare velocemente il compenso spettante al curatore fallimentare, secondo quanto disposto dal D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.
NOTA: poiché la normativa prevede che il compenso, calcolato sull'attivo e sul passivo, possa variare secondo determinate percentuali minime e massime, diverse per ogni scaglione di riferimento, l'applicazione fornisce l'indicazione del compenso minimo, del compenso massimo e del compenso medio, quest'ultimo calcolato come semplice media aritmetica dei precedenti.
La determinazione del compenso per il curatore fallimentare è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 30 del 25 gennaio 2012 che si richiama
al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare) e successive modificazioni.
Il compenso spettante al curatore fallimentare è liquidato dal Tribunale a norma dell'art. 39 del R.D. 267 in base a percentuali prestabilite
(minime e massime) calcolate sull'ammontare dell' attivo realizzato e tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti,
dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui il curatore ha svolto le varie attività.
NOTA: gli articoli indicati tra parentesi nei titoli si riferiscono al
D.M. n. 30 del 2012
Le percentuali minime e massime da applicare all'attivo per la determinazione del compenso base variano in base agli scaglioni e si calcolano sulle somme eccedenti in base alla seguente tabella:
Dal 12% al 14% fino a € 16.227,08
Dal 10% al 12% sulle somme eccedenti € 16.227,08 fino a € 24.340,62
Dal 8,5% al 9,5% sulle somme eccedenti € 24.340,62 fino a € 40.567,68
Dal 7% al 8% sulle somme eccedenti € 40.567,68 fino a € 81.135,38
Dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti € 81.135,38 fino a € 405.676,89
Dal 4% al 5% sulle somme eccedenti € 405.676,89 fino a € 811.353,79
Dal 0,9% al 1,8% sulle somme eccedenti € 811.353,79 fino a € 2.434.061,37
Dal 0,45% al 0,9% sulle somme eccedenti € 2.434.061,37
Le percentuali massime non possono essere superate, neppure nel caso in cui il fallimento si chiuda con concordato.
E' corrisposto inoltre un compenso supplementare, calcolato sul passivo accertato, secondo la seguente tabella:
Dal 0,19% al 0,94% fino a € 81.131,38
Dal 0,06% al 0,46% sulle somme eccedenti € 81.131,38
Nel caso in cui sia autorizzata la continuazione dell'attività economica al curatore spetta un ulteriore compenso calcolato sulla base dello 0,50% degli utili netti e dello 0,25% sul ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
Tranne il caso in cui il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso complessivo determinato (al netto delle spese) non può essere inferiore a € 811,35.
Al curatore fallimentare spetta sempre un rimborso spese forfettario calcolato come il 5% del compenso.
Oltre alle spese forfettarie è riconosciuto il rimborso delle spese vive, debitamente documentate e autorizzate dal giudice,
e dell'eventuale indennità di missione in caso di traferta fuori dalla residenza del curatore.
La trasferta è determinata in base al trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale,
anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1,
sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario
redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera
prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo
e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare
dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante
dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
Art. 39 del R.D. 267 / 1942:
"Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto
del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facoltà del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine
della procedura, salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti
contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale."