Con questa applicazione è possibile effettuare il calcolo IMU (imposta municipale propria), ovvero l'imposta comunale sugli immobili prevista inizialmente dal D.L. 201/2011, meglio noto come 'manovra Monti' o 'decreto salva Italia', convertito in legge con modificazioni dalla L. 214/2011.
Per il calcolo dell' IMU è sufficiente selezionare il gruppo o la categoria catastale cui appartiene l'immobile e inserire la relativa rendita catastale non rivalutata (per i terreni agricoli è il reddito dominicale non rivalutato).
La rendita catastale, da non confondere con il valore di mercato dell'immobile, è reperibile nella dichiarazione dei redditi o direttamente online sul sito dell'Agenzia del Territorio (per autenticarsi serve il codice fiscale).
Se l'immobile è la prima casa, comprese le relative pertinenze, ricordati di selezionare il campo "Abitazione principale".
Puoi effettuare il calcolo IMU anche se sei comproprietario dell' immobile: indica nell'apposito campo la "Quota di possesso" dell'immobile ed il numero dei proprietari residenti con diritto alla detrazione (se prima casa).
Abitazioni concesse in Comodato
La legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile
in caso di immobili ad uso abitativo concessi in comodato come prima casa
a parenti di primo grado (figli e genitori) se sono rispettate determinate condizioni.
Per maggiori informazioni leggi l' articolo pubblicato.
Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 431/1998, l'IMU calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune
è ridotta del 25%.
Terreni agricoli
E' prevista l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli classificati come montani o parzialmente montani secondo la
circolare n.9/1993
e per tutti i terreni (anche in pianura) posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola,
oppure ubicati nelle isole minori (a prescindere dal possessore), oppure ancora per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva e inusucapibile.
Cooperative edilizie
Sono esenti dall'IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari che siano soci assegnatari,
anche se non residenti.
Per il 2024 le scadenze sono le seguenti:
16 giugno e 16 dicembre.
NOTA: se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o in un giorno festivo la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Tali scadenze riguardano tutti gli immobili per i quali non è stata prevista l'abolizione dell'IMU.
Per coloro che devono versare l'imposta, il saldo si ottiene ricalcolando l'IMU con l'ultima aliquota
deliberata dal Comune e sottraendo quanto già versato con la prima rata.
Dal 2013 l'IMU si versa in 2 rate: l'acconto del 50% entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
Se il Comune non ha deliberato le aliquote IMU entro i termini di legge, si devono utilizzare quelle dell'anno precedente.
Se anche nell'anno precedente il Comune non aveva stabilito le aliquote si applicano quelle 'base' previste per legge (in questo caso lascia vuoto il campo "Aliquota").
Il calcolo dell'IMU sui singoli beni immobili va effettuato arrotondando al centesimo di euro
per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio 241,634 diventa 241,63, mentre 241,635 diventa 241,64.
L' importo complessivo da versare si calcola sommando le imposte calcolate sui singoli immobili
e arrotondando il risultato finale all'euro superiore o inferiore come nel calcolo dell'Irpef.
Esempio 658,49 diventa 658,00 mentre 658,50 diventa 659,00.
IMU e PRIMA CASA
La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
(dal 2016 anche per studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza);
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).
Dal 2014 inoltre non è più dovuta l'IMU sui fabbricati rurali strumentali all'agricoltura.
Se sei interessato alle precedenti modalità di pagamento valide fino al 2012 leggete: Versamento IMU prima casa.
Con provvedimento del 12/04/2012 l'Agenzia delle entrate ha apportato le modifiche ai modelli di versamento
"F24" e
"F24 Accise",
adeguandoli alla normativa IMU.
- Per usufruire delle agevolazioni IMU sulla prima casa non è più sufficiente che l'immobile sia dichiarato "dimora abituale" ma serve la residenza anagrafica.
Attenzione: la recente normativa ha stabilito dei criteri ancora più restrittivi:
in pratica gli aventi diritto alla agevolazione prima casa devono appartenere allo stesso nucleo familiare il che significa che
per ogni nucleo familiare può esservi al massimo un solo immobile adibito come prima casa, nell'ambito dello stesso Comune.
- La rendita catastale (o il reddito dominicale) sono quelli non rivalutati.
- Le pertinenze della prima casa possono essere al massimo una sola per ciascuna delle categorie: C/2 C/6 e C/7.
- La detrazione base per la prima casa ammonta a € 200,00 e può essere modificata dal Comune;
se si cancella il campo sarà utilizzato comunque il valore di € 200,00 previsto per legge.
- Se preferisci calcolare l'IMU per le pertinenze della prima casa separatamente dall'abitazione, inserisci nel campo "Detrazione"
la detrazione residua non utilizzata per la prima casa.
Si ha una detrazione residua quando la detrazione spettante per la prima casa supera l'IMU lorda calcolata;
in questo caso l'utility calcola automaticamente la detrazione residua, visualizzandola in un'apposita riga.
- Nel caso in cui vi siano più proprietari (o in generale più titolari) aventi diritto alla agevolazione prima casa indica il loro numero complessivo
(attenzione: non vanno considerati tutti i proprietari indistintamente, ma solo coloro che possono usufruire della detrazione prima casa);
in questo caso il calcolatore accetterà una "Quota di possesso" inferiore al 100 %.
Se invece vi è un solo proprietario (o titolare) che risiede nell'immobile adibito a prima casa lascia il valore predefinito = 1.
- Poiché i Comuni possono aumentare o diminuire l'aliquota, comme avveniva anche per l'ICI, abbiamo previsto l'apposito campo da compilare;
se lasciato vuoto, il calcolo dell'IMU sarà effettuato con l'aliquota base
(4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille per la seconda casa).
- L'IMU è ridotta della metà per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati e per quelli dichiarati di interesse storico/artistico,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (inserisci in questo caso la rendita catastale ridotta in proporzione ai mesi).
- Gli immobili classificati come ruderi (categoria F2) sono esenti IMU.
- Nei campi che contengono gli importi puoi utilizzare il punto come separatore delle migliaia (utile ad es. nel copia-incolla).
Il comma 10 dell' Art. 13 del decreto Monti, modificato dalla Legge di Stabilità 2014, stabilisce che "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione".
In altre parole, la detrazione base IMU spetta al proprietario (soggetto passivo) in proporzione ai mesi in cui ha usufruito dell'immobile come "prima casa".
Supponiamo che il proprietario di un immobile vi trasferisca la residenza anagrafica il 10 settembre;
in questo caso i mesi in cui l'immobile è adibito ad "abitazione principale" sono 4 (si ricorda che anche per l'IMU, così come avveniva per l'ICI,
si considera come intero il mese in cui il possesso dell'abitazione si è verificato per almeno 15 giorni).
NOTA: con l'abolitazione dell'IMU per la prima casa la detrazione resta solo per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Sempre il comma 10 dell' Art. 13 del decreto Monti prevede che "se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi
(comproprietari n.d.r.), la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
In altri termini la norma stabilisce che se più comproprietari hanno la residenza anagrafica nello stesso immobile,
la detrazione IMU per la prima casa spetta loro in proporzione ai mesi durante i quali ne hanno usufruito come abitazione principale.
(ATTENZIONE: NON in base alle quote di proprietà dell'immobile).
Naturalmente, se i comproprietari risiedono nell'immobile per lo stesso numero di mesi, la detrazione spetterà loro in parti uguali.
Se invece vi risiedono per periodi diversi la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente ai mesi di effettiva residenza;
questo calcolo è gestito automaticamente dalla nostra applicazione.
AVVISO: a partire dal 2014 la detrazione IMU per i figli non è più valida.
La detrazione aggiuntiva per i figli fino a 26 era infatti prevista per i soli anni 2012 e 2013.
E' possibile calcolare l'IMU per le pertinenze assieme a quella per l'abitazione utilizzando gli appositi campi.
Se le pertinenze sono registrate separatamente dall'abitazione indica in ciascuno dei campi la loro rendita catastale non rivalutata.
Si ricorda che limitatamente alla prima casa è possibile considerare fino a tre pertinenze complessive, una sola per ciascuna categoria, ovvero:
una sola per la categoria C/2 (cantine ecc.), una sola per la categoria C/6 (garage ecc.) ed una sola per la categoria C/7 (tettoie).
Inoltre, se una pertinenza risulta registrata al catasto assieme all'abitazione principale, va considerata comunque come se fosse separata,
e pertanto va a decrementare il numero di pertinenze che possono essere associate alla prima casa.
Nota metodologica
Per le pertinenze dell'abitazione principale, il calcolatore utilizza l'eventuale detrazione residua non usufruita per la prima casa.
In base a quanto specificato dalla circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000,
(riteniamo che in assenza di ulteriori comunicazioni la circolare, emanata quando era in vigore l'ICI, sia valida anche per l'IMU),
la detrazione residua non utilizzata per l'abitazione principale può essere computata nel calcolo dell'IMU sulle pertinenze.
In pratica si ha una detrazione residua quando la detrazione supera l'imposta calcolata.
Se, ad esempio, l'IMU calcolata sulla prima casa ammonta a 160 euro e la detrazione complessiva è di 200 euro, rimangono 40 euro che
possono essere detratti dall'imposta sulle pertinenze della prima casa.
Il D.L. 102/2013 aveva stabilito che, per le abitazioni concesse in comodato ai parenti entro il primo grado
(ossia i figli e i genitori), fossero i Comuni a decidere se equipararle o meno alle abitazioni principali
(leggi anche questo articolo).
La legge di stabilità 2016, introducendo la riduzione della base imponibile per le abitazioni non di lusso concesse in comodato a parenti entro il primo grado,
ha di fatto cancellato questa norma con l'effetto che i Comuni non possono più equiparare alla prima casa tali abitazioni, ma al più prevedere
delle aliquote agevolate entro determinati limiti, come peraltro chiarito dal MEF nella
risoluzione del 17/02/2016.
Con l'abrogazione dell'IMU per i terreni agricoli, praticamente per tutti tranne quelli ubicati in zone di pianura non posseduti e condotti da coltivatori iscritti alla previdenza agricola, i redditi dominicali dei terreni non concessi in locazione tornano ad essere assoggettati all'IRPEF ed alle relative addizionali locali.
Avvertenza:
Questa utility è realizzata per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Di seguito un estratto dell'Art. 13 del decreto 6 dicembre 2011 aggiornato con la Legge di Stabilità 2014.
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (detta IMU n.d.r.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta minicipale propria (IMU ndr) ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata, nonchè l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente
il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della
L. 23/12/1996, n. 662,
i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (65 dal 1° gennaio 2013);
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento
ai sensi dell' articolo 3, comma 51 della
L. 23/12/1996, n. 662,
un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.
I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,38 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
NOTA: La detrazione per i figli, per coloro che devono versare l'IMU sulla prima casa, non spetta più a partire dal 2014.
Articolo 13 completo aggiornato alla Legge di Stabilità
Articolo 13 prima della Legge di Stabilità