Questa applicazione consente di calcolare rapidamente le scadenze che il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal Giudice e i consulenti di parte (CTP) sono tenuti a rispettare nelle varie fasi attinenti al deposito della perizia nell'ambito del processo civile.
I vari passaggi sono disciplinati dall'Art 195 del Codice di Procedura Civile ed il Giudice può stabilire di volta in volta tempi differenti per ciascuna fase, a partire da una data iniziale che, solitamente, coincide con la data di inizio delle operazioni peritali:
Termine per l'invio della "bozza" della relazione tecnica peritale ai consulenti tecnici di parte (CTP).
Termine per l'invio delle osservazioni da parte dei CTP al CTU.
Termine per il deposito in Cancelleria della CTU definitiva, comprensitva delle eventuali osservazioni dei consulenti di parte e delle relative valutazioni da parte del CTU.
Nota: trattandosi di termini processuali disciplinati dal Codice di Procedura Civile, l'applicazione tiene sempre conto dei commi 4 e 5 dell'Art 155.
Per quanto riguarda la decorrenza dei due termini intermedi è possibile applicare o meno la modalità "prudenziale" (v. nota nella maschera).
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa.
Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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