Con questa applicazione è possibile simulare il calcolo del risarcimento erogato dall'INAIL per il danno biologico e/o patrimoniale
riconosciuti al lavoratore per la perdita dell'integrità psicofisica in seguito ad infortunio sul lavoro o all'insorgere di una malattia professionale
in base a quanto stabilito dall' art. 13 del DLGS n. 38/2000.
L'applicazione è predisposta per calcolare l'indennizzo in capitale e la rendita vitalizia Inail, comprensiva del risarcimento del danno biologico nonché dell'ulteriore danno patrimoniale
maggiorato di eventuali quote integrative in base al numero di familiari aventi diritto.
Può servire inoltre per determinare il c.d. "danno differenziale"
,
vale a dire la differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'Inail e quello individuato secondo la disciplina civilistica corrente,
come ad esempio il calcolo del danno non patrimoniale
Ricordiamo infine che l'Inail è l'unico ente titolato a fornire i calcoli ufficiali sul risarcimento e che pertanto questa utility fornisce sempre risultati a carattere indicativo.
Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la nuova tabella per l'indennizzo in capitale con aumenti fino al 40% e stesso risarcimento per uomini e donne.
Ultimo aggiornamento:
Circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024.
La legge n. 144/1999 ed il decreto legislativo n. 38/2000
hanno introdotto significative novità in materia di risarcimento per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Tali disposizioni obbligano infatti l'Inail a indennizzare qualunque danno permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore (a partire dal 6% di invalidità),
anche se tale danno non ha conseguenze patrimoniali.
Con la normativa previgente non era previsto alcun risarcimento al di sotto degli 11 punti di invalidità e, sopra tale soglia, era risarcito il danno fisico solo
se questo riduceva la capacità lavorativa del danneggiato (non erano considerati ad esempio danni estetici che non avevano alcun impatto sullo svolgimento del lavoro).
L' Art. 13 del citato decreto legislativo attualmente in vigore prevede diverse tipologie di risarcimento in base alla percentuale di invalidità
riconosciuta per la menomazione
subita dal lavoratore:
- per danni inferiori al 6% non è dovuto alcun indennizzo (franchigia).
- dal 6% al 15% l'indennizzo per il danno biologico è corrisposto versando al lavoratore una somma in capitale (come avviene ad esempio nel risarcimento del
danno biologico da infortunio stradale).
E' previsto inoltre un adeguamento al rialzo di tale somma in caso di aggravamento del danno, ma una volta soltanto.
- dal 16% al 100% l'indennizzo è versato sottoforma di rendita mensile vitalizia che può essere adeguata a seguito di revisioni periodiche.
Per il risarcimento del danno biologico "in capitale" si utilizzano delle apposite tabelle in base al grado di invalidità (dal 6% al 15%)
all' età e, nella priva versione della normativa, in base al sesso del danneggiato,
assumendo che per le lavoratrici il risarcimento debba essere più alto in ragione della maggiore aspettativa di vita delle donne rispetto agli uomini.
In pratica si ragiona come nel danno biologico, ovvero si parte dal cosiddetto "Punto Base", tanto più elevato quanto maggiore è il danno subito,
con riduzioni progressive in relazione all'aumentare dell'età; in altri termini, a parità di percentuale di invalidità,
un lavoratore più giovane percepisce un risarcimento "in capitale" più alto rispetto ad un lavoratore più anziano.
NOTA: a partire dal 2019 il risarcimento inail "in capitale" non è più differenziato in base al genere (uomo o donna).
Per quanto riguarda l'età da prendere come riferimento per il calcolo, il comma 2, lettera a, del citato art. 13 dispone che si deve considerare l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, e cioè alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Nei casi in cui non esiste un periodo di inabilità temporanea assoluta, come ad esempio per diverse tipologie di malattie professionali, deve essere presa a riferimento l'età dell'assicurato al momento della ricezione da parte dell'Inail della denuncia di malattia.
A partire da un danno biologico permanente del 16% l'Inail corrisponde, in alternativa al risarcimento in capitale,
il cosiddetto indennizzo vitalizio (o rendita), versato mensilmente.
Poiché si tratta appunto di un indennizzo riconosciuto a vita, non ha più senso considerare l'età o il sesso del danneggiato,
ma semplicemente si riconosce un indennità uguale per tutti, di importo via via crescente con l'aumentare del grado di invalidità.
La rendita inoltre non ha carattere retributivo e pertanto non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali (non è assoggettata all'Irpef).
Il valore del "punto base" utilizzato per il calcolo dell'indennizzo in capitale del danno biologico, così come le rendite vitalizie legate al grado di invalidità,
non sono attualmente soggetti ad alcun adeguamento periodico Istat.
In attesa di una norma specifica al riguardo, tanto auspicabile quanto necessaria per ridurre nel corso del tempo la perdita del valore del risarcimento dovuta all'inflazione,
vengono emanati di tanto in tanto degli appositi decreti di adeguamento degli importi all'indice Istat, spesso con un recupero parziale della svalutazione.
In pratica, a partire dal 2000, anno di pubblicazione delle prime tabelle, sono stati emanati solamente i seguenti decreti interministeriali di aggiornamento:
- Il D.M. 14 febbraio 2014 dove si stabilisce "a decorrere dal 2014, l'aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'Inail
ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000". Per espressa previsione del decreto, l'aumento in questione si aggiunge a quello dell'8,68%"
(v. circolare Inail)
.
- Il D.M. 27 marzo 2009 dove si stabilisce che "in attesa dell'introduzione di
un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via
straordinaria, nella misura dell'8,68% (pari al 50% della variazione Istat), delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del
valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000"
(v. circolare Inail)
.
Le nuove norme stabiliscono che, in caso di danno biologico superiore al 15%, si debba presumere che sussistano per il lavoratore anche delle conseguenze sulla sua capacità di produrre reddito per il futuro.
Per questo motivo il legislatore ha stabilito che, a partire dal 16% e fino al 100% di invalidità, devono essere indennizzate al lavoratore anche le conseguenze "patrimoniali" del danno permanente,
attraverso un sistema legato alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio (o l'insorgenza della malattia proferssionale).
Tuttavia non tutta la retribuzione è presa come riferimento per il calcolo del danno patrimoniale ma il sistema risarciorio prevede l'utilizzo di appositi coefficienti legati alla gravità del danno subito.
Esistono infatti 4 gradi di menomazione ("A", "B", "C" e "D") all'interno dei quali operano 7 coefficienti moltiplicativi, inversamente proporzionali alla percentuale di invalidità.
Per le memomazioni di grado "D", superiori all'86%, la retribuzione è considerata per intero (coefficiente = 1).
Questa la classificazione del danno agli effetti patrimoniali:
Grado "A": La menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.
Grado "B": La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attivita' svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
Grado "C": La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
Grado "D": La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
con i relativi coefficienti di riduzione in base alla percentuale di invalidità riconosciuta:
Grado | Dal | Al | Coefficiente |
---|---|---|---|
"A" | 16% | 20% | 0,4 |
"A" | 21% | 25% | 0,5 |
"B" | 26% | 35% | 0,6 |
"B" | 36% | 50% | 0,7 |
"C" | 51% | 70% | 0,8 |
"C" | 71% | 85% | 0,9 |
"D" | 86% | 100% | 1 |
L' art. 77 del T.U. del 1965, tutt'ora in vigore,
prevede il riconoscimento per l'infortunato di una quota integrativa per il coniuge e per ciascun figlio entro determinati limiti di età.
Il comma 10 dell' art. 13 del DLGS n. 38/2000 limita l'applicazione della quota integrativa al solo risarcimento del danno patrimoniale, come
specificato anche nella circolare n. 57/2000
dell'Inail, atteso che tali quote hanno "finalità di ristoro di un pregiudizio economico" e non possono essere applicate al risarcimento del danno biologico, che prescinde dalla capacità
di produzione del reddito.
La quota relativa alla rendita per il danno patrimoniale, è aumentata del 5% per:
- il coniuge,
- ciascun figlio fino a 18 anni di età,
- ciascun figlio fino a 21 anni se studente di scuola superiore e a carico,
- ciascun figlio fino a 26 anni se studente universitario e a carico,
- ciascun figlio inabile senza limiti di età, finché permane la condizione di inabilità (anche se intervenuta dopo l'infortunio del lavoratore).
NOTE:
1) Il comma 1 dell'art. 77 T.U. stabilisce che le quote integrative spettano a prescindere dalla data del matrimonio o dalla data di nascita dei figli, eventi questi che possono
risultare anche successivi al momento dell'infortunio (in altre parole la quota integrativa spetta anche se il lavoratore si è spostato o ha avuto figli dopo l'infortunio).
2) Per la sussistenza della condizione di "figlio a carico" si considera come parametro il limite reddituale che dà diritto al riconoscimento degli "assegni familiari" da parte dell'INPS.
3) In caso di separazione o divorzio, il diritto alla quota integrativa è riconosciuto all'infortunato solo se esistono obblighi economici a favore dell'ex coniuge (assegno di mantenimento).
Il danno differenziale è una quantificazione dello scostamento tra il danno permanente riconosciuto dall'Inail,
e il maggior danno subito dal lavoratore risarcibile secondo il diritto civile
(danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale).
Mentre per quanto riguarda l'Inail l'indennizzo è riconosciuto automaticamente ope legis - ed è proprio il calcolo che può essere simulato tramite questa applicazione -
per il riconoscimento del danno differenziale il lavoratore deve agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro o del terzo responsabile,
limitatamente alla quota parte che eccede quanto già erogato dall'ente assicurativo pubblico (art. 10 commi 6 e 7, DPR n. 1124/1965).
In base a quanto sopra esposto, le tipologie di indennizzo erogate dall'Inail hanno un impatto diretto sulle modalità di calcolo del danno differenziale.
1) Per invalidità permanenti inferiori al 6% l'Inail, come detto, non riconosce alcun indennizzo e pertanto il lavoratore può richiedere l'intero risarcimento del danno liquidato secondo i criteri civilistici.
2) Per i postumi valutati tra il 6% ed il 15%, poiché l'Inail prevede un indennizzo in capitale liquidato una tantum, il danno differenziale è
facilmente determinabile sottraendo al risarcimento ottenibile in sede civilistica la somma riconosciuta dall'Inail.
3) Per invalidità superiori al 15% invece, il calcolo del danno differenziale si complica notevolmente perché siamo in presenza di una vera e propria rendita vitalizia.
Pertanto la differenza dovrà essere calcolata sulla cosiddetta rendita vitalizia capitalizzata,
che si ottiene calcolando quanto il lavoratore presumibilmente andrà a percepire nel corso della sua vita.
Il calcolo della capitalizzazione delle rendite è tutt'altro che semplice e, allo scopo di garantire una necessaria omogeneità nella valutazione,
si utilizzano apposite tabelle di coefficienti (art. 39, DPR n. 1124/1965) stabilite dall'Inail di concerto con il Ministero del lavoro e aggiornate ogni 5 anni,
come ad esempio quelle pubblicate nel DM del 01/04/2008.
Contrariamente a quanto visto per il punto base e la rendita per il danno biologico,
il risarcimento del danno patrimoniale, che scatta a partire dai 16 punti di invalidità ed è legato alla retribuzione del lavoratore,
viene rivalutato anno per anno tramite apposite circolari Inail che recepiscono i decreti ministeriali di aggiornamento.
Lo prevede il D.L. 38/2000 che all' articolo 11
stabilisce che "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal
1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL è
rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e rilevata dall'ISTAT".
Questa disposizione prevede quindi che l'Inail aggiorni anno per anno le retribuzioni per la prima liquidazione
nonché gli importi per le cosiddette riliquidazioni delle indennità già stabilite per gli anni precedenti
(in quest'ultimo caso l'Inail provvede autonomamente a calcolare gli appositi coefficienti moltiplicativi).
La rivalutazione delle rendite si intende applicata anche alle quote integrative sopra descritte.
In base a quanto sopra descritto, emerge quindi una doppia modalità di adeguamento dei risarcimenti Inail
diversa tra danno biologico e danno patrimoniale.
Siamo in presenza infatti di un "doppio binario rivalutativo" con il quale
l'Inail aggiorna i risarcimenti e le rendite vitalizie al costo della vita:
- Il danno biologico (in capitale e vitalizio) è aggiornato saltuariamente con appositi decreti ministeriali.
- Il danno patrimoniale è aggiornato anno per anno in base ad una specifica disposizione di legge, attuata
con appositi decreti del Ministero del Lavoro recepiti dalle circolari attuative emanate dall'Inail.