Con questa utility è possibile calcolare, in un unico passaggio, fino a quattro aumenti o riduzioni di pena consecutivi a partire dalla pena base, che può essere sia di tipo detentivo che pecuniario.

L’applicazione può essere utilizzata ad esempio nel calcolo del patteggiamento, nel giudizio abbreviato oppure in caso di circostanze attenuanti o aggravanti.

CALCOLO AUMENTI / RIDUZIONI della PENA
Pena Detentiva:
anni
mesi
giorni
Pena Pecuniaria
Aumenta Riduci
di:
oppure di:
 / 
Aumenta Riduci
di:
oppure di:
 / 
Aumenta Riduci
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oppure di:
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Aumenta Riduci
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oppure di:
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Istruzioni per l'uso

Per il calcolo delle variazioni inserisci la pena base detentiva o pecuniaria (se necessario anche entrambe contemporaneamente).
La pena detentiva è espressa in anni / mesi / giorni mentre quella pecuniaria è un valore monetario espresso in euro, senza decimali, con la possibilità di separare le migliaia con il punto.
Successivamente imposta le operazioni che il calcolatore eseguirà sequenzialmente, e indica per ciascuna di esse le seguenti informazioni:

1) l'operazione da effettuare (Aumenta oppure Riduci).
2) l'entità della variazione selezionando una frazione tra quelle predefinite (per il momento abbiamo considerato gli aumenti previsti dall'art. 99 c.p.) oppure inserendo una frazione personalizzata con numeratore e denominatore.

Cliccando infine sul bottone Esegui le Operazioni l'applicazione eseguirà sequenzialmente, dall'alto verso il basso, tutte le operazioni impostate visualizzando i passaggi intermedi (la pena finale si trova sempre nell'ultima riga).
Ciascuna operazione di incremento o riduzione è calcolata sempre sul risultato dell'operazione precedente ed il valore iniziale è costituito dalla pena base.

Per effettuare un nuovo calcolo clicca sul bottone Nuovo Calcolo: questa operazione cancellerà tutti i valori presenti nella maschera, compresa la pena base.
Per cancellare una singola riga basta cliccare sull'icona


Esempi di utilizzo

Gli utilizzi del calcolatore possono essere molteplici in base alle necessità che si presentano.

Nel caso più semplice può servire per calcolare la variazione in aumento o diminuzione di una pena detentiva e/o pecuniaria.
Se ad esempio si vuole sapere quant'è la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione aumentata di due terzi, basterà compilare solo la prima riga indicando come operazione "Aumenta" e selezionando la frazione "2/3".
Il risultato sarà in questo caso: 8 anni, 10 mesi e 20 giorni.

Un altro esempio di utilizzo dell'utility, più complesso del precedente, lo troviamo nell'ambito di applicazione dell' Art. 444 del codice di procedura penale per determinare se l'imputato può richiedere il c.d. patteggiamento.
Supponiamo di partire da una pena detentiva base di 5 anni di reclusione con le seguenti circostanze:
1) è stata concessa un'attenuante ex. art. 62 o 62bis c.p.
2) vi è l'aggravante della continuazione.
Per predisporre il calcolatore affinché determini la "pena finale" occorre compilare tre righe nel seguente modo:
- Nella prima riga selezioniamo l'operazione "Riduci" e impostiamo una frazione pari a "1/3" (per la circostanza attenuante)
- Nella seconda riga selezioniamo "Aumenta" con frazione uguale a "1/6" (per la continuazione del reato)
- Nella terza riga impostiamo nuovamente "Riduci" di "1/3" (per il rito).

Sviluppando il calcolo otterremo:

Pena Base :5 anni
Dopo la riduzione di 1/3 :3 anni, 4 mesi
Dopo l'aumento di 1/6 :3 anni, 10 mesi, 20 giorni
Dopo la riduzione di 1/3 :2 anni, 7 mesi, 3 giorni (è la pena finale)

Avvertenza
Questa applicazione è utilizzabile a scopo puramente informativo
e per un utilizzo non professionale.
L'utente è tenuto sempre a verificare l'esattezza dei calcoli.



Il Codice Penale

Le pene principali stabilite per i delitti sono: l'ergastolo, la reclusione e la multa;
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l'arresto e l'ammenda (art. 17 c.p.).
Quando si parla di ergastolo, reclusione e arresto ci riferiamo a una pena detentiva mentre per la multa e l'ammenda ad una pena pecuniaria (art. 18 c.p.).
Alla pena principale, inflitta dal giudice a seguito di condanna, si accompagna spesso una ulteriore pena accessoria.
La pena accessoria è disciplinata dall'art. 19 del codice penale:
Per i delitti:
- l'interdizione dai pubblici uffici,
- l'interdizione da una professione o da un'arte,
- l'interdizione legale,
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
- la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Per le contravvenzioni:
- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte,
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui una pena accessoria stabilita per i delitti sia comune alla contravvenzione.


La pena detentiva

La pena detentiva consiste nella privazione della libertà personale del condannato.
In generale tale limitazione può protrarsi per un periodo di tempo limitato o per tutta la vita (il c.d. ergastolo) e può variare nel corso del tempo in base a determinate circostanze (comportamento del detenuto, condizioni di salute etc.) a seconda dell'ordinamento giuziario.
Come detto, le tre tipologie di pena previste dal nostro Codice Penale sono:
Art. 22: Ergastolo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto NOTA: il presente articolo è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non esclude l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore imputabile (Corte Costituzionale, n. 168/1994)
Art. 23: Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Art. 25: Arresto
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.


La pena pecuniaria

Quelle previste dal Codice Penale italiano sono:
Art. 24: Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 50, nè superiore a € 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da € 50 a € 25.000.
Art. 26: Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 20 nè superiore a € 10.000.
Art. 27 La legge determina i casi nei quali una pena pecuniaria sia fissa e quelli in cui sia proporzionale.
La pena pecuniaria proporzionala non ha limite massimo.


Aumenti di Pena

Art. 99 c.p.
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'incremento di pena può essere fino alla metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'incremento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi previsti ai punti 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi;
nel caso previsto al punto 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l'incremento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.


Circostanze attenuanti

Art. 62 c.p.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Art. 62-bis c.p. (altre circostanze)
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62.


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