Il Servizio di Divorzio Congiunto Online

Divorzio Congiunto Online: richiedi un preventivo gratuito Il servizio di divorzio su domanda congiunta consente di ottenere in modo semplice, veloce e a costi contenuti un ricorso di divorzio pronto per essere depositato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale competente per territorio.

Il divorzio può essere richiesto trascorso un anno dalla separazione giudiziale, e sei mesi da quella consensuale, e precisamente dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale; in caso di separazione giudiziale è necessario che il Tribunale abbia emesso la sentenza di separazione definitiva.

Si tenga presente che non tutti i Tribunali accettano ricorsi per divorzio sottoscritti dai soli coniugi senza la presenza dell'avvocato nel giudizio; pertanto sarà cura degli interessati informarsi preventivamente presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente.


Il servizio consiste in:

  • Acquisizione ed esame del questionario inviato dai coniugi unitamente al verbale omologato (o alla sentenza) di separazione.

  • Eventuale colloquio telefonico con il legale incaricato del ricorso per approfondimenti e chiarimenti.

  • Redazione ed invio del ricorso di divorzio unitamente alle istruzioni necessarie per il deposito in tribunale.

  • Una revisione gratuita del ricorso per recepire le eventuali indicazioni del Tribunale (in presenza di figli minori è possibile che il Tribunale in composizione collegiale, nell'interesse dei minori stessi, richieda modifiche o integrazioni alle condizioni stabilite dai coniugi nel ricorso).

Richiedi un preventivo gratuito


Riportiamo di seguito le condizioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per divorziare in modo congiunto.


Condizioni per il Divorzio

  1. il consenso di entrambi i coniugi al divorzio;

  2. il regime di affidamento dei figli minorenni e, anche in caso di affidamento condiviso, la scelta del coniuge "collocatario" presso il quale andranno ad abitare (*);

  3. il calendario delle visite (giorni e fasce orarie) per il genitore "non collocatario", considerando anche i periodi di vacanza, le festività ed i fine settimana;

  4. a quale genitore deve essere assegnata la casa coniugale (preferibilmente in favore del genitore collocatario) sia essa in proprietà di uno o di entrambi i coniugi, oppure in affitto;

  5. il contributo economico che il coniuge non collocatario dovrà versare all'altro per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni), costituito da una somma di denaro mensile o periodica, rivalutabile anno per anno secondo gli indici ISTAT;

  6. l'assegno di mantenimento (non obbligatorio), anch'esso mensile o periodico e rivalutabile, in favore del coniuge non economicamente autosufficiente;

(*) non è indispensabile, anche se preferibile, stabilire il genitore collocatario per i figli maggiorenni non autosufficienti, in quanto questi posso scegliere con quale genitore andare a vivere.


AVVERTENZE

Se i coniugi non raggiungono l'accordo anche su una soltanto delle condizioni suddette non sarà possibile dare corso al divorzio su domanda congiunta.

Saranno prese in considerazione richieste di ricorsi inoltrate esclusivamente tramite l'apposito modulo online.


Prima di effettuare la richiesta leggi il funzionamento del servizio.


Se non si è convinti di intraprendere questa strada o si desiderano ulteriori delucidazioni in materia di divorzio è possibile richiedere preventivamente una consulenza legale online.


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi