In questa pagina è disponibile un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali forensi in ambito civile
secondo i parametri ministeriali stabiliti nel DM n. 140/2012.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/4/2014 il DM 55/2014 con i parametri forensi.
Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Penali
N.B. Si precisa che l'art. 9 del DL n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, NON obbliga a fare riferimento ai suddetti parametri per la predisposizione del preventivo di massima di cui al comma 4, terzo periodo.
E' possibile variare gli importi relativi a ciascuna fase modificando i valori contenuti nella colonna "compenso". La selezione dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) sovrascriverà sempre gli importi inseriti manualmente.
Abbiamo predisposto una griglia di aumenti e riduzioni personalizzati, come indicati nel citato decreto, legati al verificarsi di particolari condizioni o alla natura stessa di taluni procedimenti (ad es: incarico collegiale, class/action, cause per responsabilità art. 96 cpc etc.).
Avvertenza:
Nelle situazioni che prevedono riduzioni multiple (ad es: inammissibilità della domanda in un gratuito patrocinio), il decreto non fornisce indicazioni esplicite sulle modalità di calcolo delle stesse e pertanto, nelle more degli auspicati chiarimenti da parte del Ministero, si è ritenuto opportuno limitare la scelta ad una sola riduzione per volta.
Per quanto riguarda gli aumenti invece, la norma sembra chiara, almeno nei punti in cui specifica che tali aumenti si riferiscono al compenso tabellare ex art. 11 (v. art. 4, commi 4 e 5) ma, in ogni caso, apporteremo le necessarie correzioni qualora dovessero emergere indicazioni diverse.
Il campo "Ulteriore valutazione" consente di esprimere una valutazione soggettiva dell'opera prestata, come indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 4: Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Nella sezione "Spese" si possono indicare le eventuali spese sostenute, comprese quelle forfettarie ex art. 15. Il campo per la selezione delle spese forfettarie è previsto per consentire una valutazione complessiva delle spese rimborsabili da concordare con il cliente nella fase negoziale.
E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche i c.d. accessori di legge, ovvero l'IVA e la quota per la cassa di previdenza forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox separatamente. Se hai già calcolato una fattura o una notula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non è selezionata, ma può sempre essere impostata successivamente.
Diversamente da quanto avviene nel calcolo della notula civile, dove il livello di dettaglio delle attività consente una valutazione più accurata dell'opera prestata, in questo caso i compensi sono stabiliti forfettariamente per "macro-fasi" in base al valore della causa ed all'organo giudicante, senza tener conto della distinzione tra Diritti e Onorari. Per questo motivo, anche nella fase di predisposizione di un eventuale preventivo di massima, si consiglia l'utilizzo congiunto di questo applicativo con il calcolo della notula basato sul tariffario 2004, che consente tra l'altro la possibilità di effettuare le opportune variazioni in aumento o in diminuzione (c.d. riparametrazioni).
Il comma 9 dell' art. 11 stabilisce che per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000 si debba fare riferimento, ove non espressamente indicato, allo scaglione immediatamente precedente; in tal caso il giudice liquiderà il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5.
Il comma 7 dell'art. 1 ribadisce che le soglie numeriche indicate, sia nei minimi che nei massimi, non sono vincolanti per la liquidazione del compenso; per questo motivo è stata prevista la possibilità di modificare i valori della colonna "compenso" (a destra nella maschera).
Utilizza sempre la virgola come separatore dei decimali.
Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
Avvertenza:
Questa utility è realizzata per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Per maggior comodità riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali attività riconducibili alle diverse "macro-fasi" come indicato nell' art. 11 del D.M. 140.
Studio degli atti e consultazione con il cliente, ispezioni dei luoghi, ricerca dei documenti, relazione o parere (scritto o orale) al cliente.
Atti di costituzione in giudizio, ricorsi e controricorsi, citazioni e comparse, chiamate di terzo, esame delle autorizzazioni giudiziali, esame dei provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi di terzo, istanze, impugnazioni, notificazioni, esame delle relate, iscrizione a ruolo, versamento del contributo unificato, atti di rinnovazione o riassunzione della domanda, autentiche di firma, esame della procura notarile, formazione del fascicolo, richieste di copie al cancelliere, ulteriori consultazioni con il cliente.
Richieste di prova, memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, esame degli scritti o documenti delle altre parti, esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, partecipazioni e assistenza nelle attività istruttorie, designazione dei consulenti di parte, esame delle corrispondenti attività, esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio, compresi quelli al contumace, richieste di copie al cancelliere, istanze al giudice in qualsiasi forma, dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, deduzioni a verbale, intimazioni dei testimoni comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, querele di falso e istanza di verificazione delle scritture private.
Precisazioni delle conclusioni, esame delle conclusioni delle altre parti, memorie conclusionali e memorie di replica, compreso il loro deposito ed esame, discussione orale, sia in camera di consiglio che in pubblica udienza, redazione e deposito delle note spese, pubblicazione, esame e registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, richieste di copie al cancelliere, ritiro del fascicolo di parte, iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Disamina del titolo esecutivo e sua notifica, notifica del precetto, esame delle relative relate, pignoramento, esame del relativo verbale, iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, atti d'intervento, assistenza all'udienza davanti al G.E., ispezioni ipotecarie e catastali, assistenza agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.