Questa applicazione è un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi forensi in ambito penale basati sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.
Per chi ha necessità di utilizzare l'applicazione precedente, basata sul DM 140/2012, è disponibile questo link.

L'applicazione è aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.


PARAMETRI AVVOCATI 2014 - PROCEDIMENTI PENALI
Sembra che JavaScript sia disattivato o che non sia supportato dal tuo browser. Per poter utilizzare l’applicazione in tutte le sue funzionalità è necessario attivare JavaScript. Se possibile, attiva JavaScript modificando le opzioni del browser.
Dati Documento: Cos’è questo?
Tabelle:
Competenza:
FASIMinMedMaxCompenso
Studio€ 237€ 473€ 710
Introduttiva€ 284€ 567€ 851
Istruttoria / dibattiment.€ 567€ 1.134€ 1.701
Decisionale€ 709€ 1.418€ 2.127
Totale:
Numero parti: aumento del:% art. 12, comma 2
Ulteriore valutazione: aumento del:% art. 12, comma 1
Includi accessori
IVA: CPA:
Rit. acc.
Nascondi tipo compenso:

Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Civili

Calcolo Liquidazione per le Attività Stragiudiziali

Valuta l'applicazione:
4.62 / 5 (675voti)
Compenso Avvocati Parametri 2014 - Procedimenti PenaliCompenso Avvocati Parametri 2014 - Procedimenti Penali sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

Ambito di applicazione (Art. 1, DM 55/2014 )
Il regolamento disciplina "... i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese...".

Note per l'utilizzo dell'applicazione

  • Compenso:
    I compensi riportati nella colonna centrale dei "valori medi" sono i valori contenuti nelle tabelle ministeriali (nel decreto si usa proprio il termine "valori medi"). I valori minimi e massimi sono ottenuti applicando ai "valori medi" di liquidazione le variazioni in aumento e diminuzione previste dall' art. 12, comma 1 del DM.
    Si ricorda inoltre che il DM 55/2014, laddove fa uso della locuzione "di regola", conferisce alle variazioni in aumento e in diminuzione carattere assolutamente non vincolante, concetto ribadito più volte anche nella relazione illustrativa ministeriale.
    Nella colonna "compenso" è possibile inserire importi personalizzati, con valori che possono anche superare le soglie indicate. La selezione dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) sovrascriverà sempre qualsiasi altro importo inserito manualmente.
    NOTA: a differenza dei parametri 2012 non è più previsto il compenso orario per la fase esecutiva.

  • Aumenti e Riduzioni:
    La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati rispecchia quanto previsto dal DM 55/2014 che consente di aumentare o diminuire il compenso sulla base di particolari condizioni (ad es: aumento per numero delle parti, riduzione per gratuito patrocinio etc.).

  • Numero Parti:
    Il D.M. stabilisce una regola per determinare la percentuale massima di aumento del compenso in relazione al numero delle parti o delle imputazioni. La stessa modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui l'avvocato difende un solo soggetto contro più parti, a patto che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto e diritto.
    Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti tutelate contro cui si svolge l'azione penale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente; l'utente ha comunque la facoltà di impostare una percentuale inferiore.

  • Ulteriore Valutazione:
    Questo campo consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'opera prestata (particolare complessità, urgenza, importanza, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 12, comma 1). Per rimanere entro detti limiti si consiglia quindi di applicare tale variazione al compenso medio.
    La variazione indicata è applicata all'importo tabellare totale e il compenso così aumentato sarà utilizzato come base su cui calcolare gli eventuali aumenti o riduzioni previsti dagli altri commi del decreto.
    Naturalmente, la valutazione soggettiva può essere espressa anche scegliendo i valori minimi, massimi oppure indicando, come detto, un compenso "personalizzato" nella colonna "compenso" di ciascuna fase.

  • Spese Esenti:
    In questo campo è possibile indicare le spese esenti, ovvero le spese non imponibili relative a somme anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: marche da bollo o diritti). Tali spese non concorrono alla formazione della base imponibile purché risultino da apposito documento allegato alla fattura consegnata al cliente.

  • Spese di Trasferta:
    Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 15 e 27 del regolamento.
    Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso, a prescindere dalla modalità di calcolo (forfettario o a pié di lista). Le spese inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a tutti gli effetti.

  • Spese Generali:
    Tali spese, dette anche spese forfettarie, sono stabilite dal regolamento nella misura fissa del 15% sul compenso, anche nel caso in cui il compenso sia pattuito con il cliente (art. 2).
    Abbiamo tuttavia preferito lasciare la possibilità di modificare tale percentuale per qualsiasi necessità. Per completezza ricordiamo inoltre che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense (v. l'articolo pubblicato).

  • Accessori di Legge:
    Pur essendo tale applicazione predisposta per la determinazione dei compensi nella "liquidazione giudiziale", è possibile includere nel prospetto finale i cosiddetti accessori di legge, ovvero l'IVA e la quota per la cassa di previdenza forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono automaticamente selezionate ma è possibile agire sui rispettivi checkbox in modo indipendente. Per disattivare contemporaneamente gli accessori di legge clicca nuovamente sullo stesso pulsante.
    E' disponibile inoltre l'opzione per includere nel prospetto di liquidazione anche la ritenuta d'acconto.

  • Valori Numerici:
    Il calcolatore accetta anche importi monetari con il separatore delle migliaia, anche se preceduti dal simbolo dell'euro (€). Questa caratteristica può rivelarsi utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
    Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgola come separatore dei numeri decimali.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


Fasi del procedimento

Riportiamo qui di seguito l'elenco delle attività tipiche riconducibili alle diverse "fasi" come indicato nell'art. 12, comma 3.


Fase di studio (compresa l'attività investigativa)

L'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.


Fase introduttiva del giudizio

Gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.


Fase istruttoria o dibattimentale

Le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.


Fase decisionale

Le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.


Servizi correlati

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi