Questa applicazione è un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per l' attività stragiudiziale basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.

Nel compenso stragiudiziale previsto dalla nuova tabella in vigore dal 23/10/2022, per affari di valore superiore a € 520.000 è possibile scegliere tra due modalità di calcolo:

  1. Percentuale 'secca': il calcolo segue "alla lettera" il dettato normativo del DM in base al quale la percentuale tabellare è calcolata sull'intero valore dell'affare.

  2. A scaglioni: le diverse percentuali previste dalla tabella si applicano sul valore eccedente di ogni singolo scaglione.
    Tale modalità di calcolo non è espressamente indicata nel testo del DM ma, richiamandosi a criteri di calcolo previsti in altri ambiti (es: calcolo onorari CTU), garantisce una diretta proporzionalità del compenso al crescere del valore dell'affare.

Nota: Le due modalità di calcolo producono lo stesso risultato nel caso in cui il valore ricada interamente nella prima percentuale.

L'applicazione è aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.


PARAMETRI AVVOCATI 2014 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
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Dati Documento: Cos’è questo?
Tabelle:
Competenza:
Compenso:   Tabellare   In Percentuale
Scaglione:
Valore €
MinMedMaxCompenso
Compenso€ 993€ 1.985€ 2.978
Ulteriore valutazione: aumento del:% art. 19, comma 1
Includi accessori
IVA: CPA:
Rit. acc.
Nascondi tipo compenso:

Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Civili

Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Penali

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Ambito di applicazione (Art. 1, DM 55/2014 )
Il regolamento disciplina "... i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese...".

Note per l'utilizzo dell'applicazione

  • Compenso Tabellare o Percentuale:
    A differenza di quanto accade nei parametri giudiziali civili, il compenso stragiudiziale può essere determinato come percentuale sul valore dell'affare (gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale).
    In questo caso è necessario selezionare la tipologia di compenso a In Percentuale in modo da abilitare i campi "Valore" e "Percentuale" tramite i quali sarà calcolato il compenso medio nonché i valori minimo e massimo secondo le percentuali di variazione previste dal decreto (-50% e +80%). La percentuale per il calcolo del compenso non può superare il 5% del valore dei beni amministrati, tenendo conto della durata dell'incarico della sua complessità e dell'impegno profuso.
    Ogni volta che si imposta uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascrive l'eventuale importo inserito manualmente nell'ultima colonna sulla destra.

  • Compenso:
    Nell'ambito dei compensi tabellari, l' importo medio è esattamente quello riportato nella tabella ministeriale e non è la media aritmetica dei valori minimo e massimo. Per comodità, tali valori sono stati precalcolati applicando al valore medio di liquidazione le percentuali di variazione previste dal DM (art. 19, comma 1).
    E' possibile anche modificare manualmente il compenso utilizzando l'apposito campo.
    Ogni qual volta si seleziona uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascrive sempre l'eventuale importo inserito manualmente.

  • Affari di Valore Indeterminabile:
    Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 21, comma 7, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
    E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
    Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:

    - Valore indeterminabile, complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
    - Valore indeterminabile, complessità alta (da 52.000 a 260.000)
    - Valore indeterminabile, complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)

    NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.

    Per le cause di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

  • Ulteriore Valutazione:
    Questo campo consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'attività, entro i limiti previsti dal decreto (art. 19, comma 1). Si consiglia quindi di utilizzare questa modalità di incremento su un compenso di liquidazione medio.
    La percentuale di aumento indicata come ulteriore valutazione sarà applicata all'importo tabellare totale utilizzato come base su cui calcolare le eventuali riduzioni previste dagli altri commi del decreto.
    Si ricorda che la valutazione soggettiva può essere applicata anche scegliendo i valori minimi, massimi o insrendo un compenso "personalizzato" nella colonna "compenso".

  • Spese Esenti:
    In questo campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: marche da bollo). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.

  • Spese di Trasferta:
    Le modalità di determinazione delle spese di trasferta nell'attività stragiudiziale sono stabilite dall' art. 27 del decreto.
    Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso del professionista, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso forfettario oppure a pié di lista). Ne consegue pertanto che le spese inserite in questo campo vanno considerate spese imponibili a tutti gli effetti.

  • Spese Generali:
    Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
    Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense (v. l'articolo pubblicato).

  • Accessori di Legge:
    E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche gli accessori di legge, ovvero l'IVA e la cassa di previdenza forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox separatamente. Se hai già calcolato una fattura o una notula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
    Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.

  • Valori Numerici:
    Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
    Questa caratteristica può risultare utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
    Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgola come separatore dei numeri decimali.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


Determinazione del Valore dell'Affare

Riportiamo qui di seguito le indicazioni contenute nell' art. 21 del DM circa la determinazione del valore dell' "affare" ai fini della corretta individuazione dello scaglione di riferimento per la determinazione del compenso dovuto per l'attività stragiudiziale.


1. Nella liquidazione dei compensi stragiudiziali il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.


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