Tabella del contributo unificato 2024 nel processo civile (primo grado, impugnazioni e cassazione), amministrativo e tributario.
Tutto il C.U. in una sola pagina facile da consultare con la normativa aggiornata: importi per scaglioni nei tre gradi di giudizio, valori fissi per tipo di procedimento, aumenti, riduzioni ed esenzioni del contributo unificato.
Per il calcolo rapido del contributo unificato in base al valore della causa ed alla tipologia del procedimento giudiziario utilizza questa applicazione.
Gli importi del contributo unificato sono aggiornati al D.L. 132/2014 (decreto giustizia) e al D.L. 90/2014.
La tabella precedente è disponibile in questo documento.
Riduzioni e aumenti | |
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Riduzioni del Contributo Unificato | |
Aumenti del Contributo Unificato |
Circolari e Decreti sul Contributo Unificato… | Apri/Chiudi |
Gli aumenti del 2014:
Il D.L. n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014, ha stabilito una serie di
aumenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti
dall’introduzione del processo telematico.
Si tratta di incrementi generalizzati intorno al 15% applicati alla tabella per scaglioni del processo civile a ad alcuni procedimenti dove il contributo è dovuto in misura fissa.
Invariato il contributo unificato per il rito tributario ed amministrativo.
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Novità per il Processo Tributario dal 1° gennaio 2014
Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Il comma 3 bis dell’art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito".
Di conseguenza, la diversa (e maggiore) determinazione del valore della lite comporta nella generalità dei casi un aumento dell’importo del contributo unificato da versare.
Impugnazioni iniziate dal 31 gennaio 2013
Art. 1, commi 17 e 18 L. 228/2012.
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Per approfondire leggi l’articolo pubblicato.
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 1.100,00 | € 43,00 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 98,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 237,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 518,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 759,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.214,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 1.686,00 |
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 1.100,00 | € 64,50 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 147,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 355,50 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 777,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 1.138,50 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.821,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 2.529,00 |
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 1.100,00 | € 86,00 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 196,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 474,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 1.036,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 1.518,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 2.428,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 3.372,00 |
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 2.582,28 | € 30,00 |
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 | € 60,00 |
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 | € 120,00 |
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 | € 250,00 |
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 | € 500,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 | € 1.500,00 |
NOTA: l’art. 261 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che per i ricorsi in cassazione in materia tributaria il contributo unificato si applica nella misura prevista per il processo civile.
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 200.000,00 | € 2.000,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 | € 4.000,00 |
Valore superiore a € 1.000.000,00 | € 6.000,00 |
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 200.000,00 | € 3.000,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 | € 6.000,00 |
Valore superiore a € 1.000.000,00 | € 9.000,00 |
Valore della Causa | Contributo |
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Valore fino a € 200.000,00 | € 4.000,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 | € 8.000,00 |
Valore superiore a € 1.000.000,00 | € 12.000,00 |
NOTA: le tabelle si riferiscono ai ricorsi amministrativi in materia di pubblici lavori, forniture e servizi, nonché provvedimenti delle autorità indipendenti.
Per il contributo negli altri ricorsi amministrativi clicca qui.
Il Contributo Unificato nei processi dinanzi al Giudice di Pace segue le tabelle ordinarie del rito civile.
Non sono dovuti i diritti di cancelleria per controversie di valore inferiore a € 1.033,00 mentre dal 2015 le spese di notifica sono dovute anche per tali cause.
Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:
Nota 1: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l’impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.
Nota 2: nella circolare ministeriale del 17 marzo 2023, si chiarisce che per il procedimento semplificato di congnizione, ex artt. 281-decies e segg. c.p.c. (nuovo rito), il contributo unificato è dovuto per l’intero.
Nei giudizi di impugnazione (v. tavola), ossia l’appello ed il reclamo (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).
Per i giudizi di impugnazione nei procedimenti amministrativi di cui al comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Se il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (art. 13, comma 3-bis e 6-bis lettera 'e' D.P.R. 115/2002).
Se la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis D.P.R. 115/2002).
Nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione (v. tavola) (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).
Nei procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).
Procedimenti Fallimentari | Contributo |
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Insinuazione tardiva al passivo | esente |
Insinuazione tempestiva al passivo | esente |
Istanza di fallimento | € 98,00 |
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare | € 70,00 |
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) | € 851,00 |
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole | Contributo |
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Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi (1) | € 98,00 |
Procedimenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970: scoglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es: divorzio giudiziale). (1) | € 98,00 |
Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970: separazione consensuale e divorzio congiunto (1) | € 43,00 |
Procedimenti riguardanti la prole | esente |
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole | esente |
1) Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.
Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria | Contributo |
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Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito (1) | esente |
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1) | € 21,50 |
Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012) | esente |
Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1) (2) (3) | 50% del contributo per i procedimenti civili |
Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte e' inferiore o uguale al limite stabilito (1) | esente |
Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1) | € 43,00 |
1) Il limite di reddito stabilito per l'esenzione è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002. Tale limite è attualmente pari a € 38.514,03.
2) Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro la circolare n. 10 dell'11 maggio 2012 esclude l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 50%
3) Per i ricorsi in cassazione concernenti controversie individuali di lavoro, pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie si applica la tabella ordinaria senza riduzioni.
Volontaria Giurisdizione | Contributo |
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Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione | esente |
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta | esente |
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; | esente |
Procedimenti di rettificazione di stato civile | esente |
Procedimenti di volontaria giurisdizione | € 98,00 |
Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.) | esente |
Ricorsi Amministrativi | Contributo |
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Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs 286/1998) | esente |
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato (1) (2) | € 300,00 |
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005 | esente |
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (1) (2) | € 300,00 |
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato | € 650,00 |
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie) (1) (2) | € 1.800,00 |
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell'amministrazione) (1) (2) | € 300,00 |
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica | € 650,00 |
1) Dal 1° gennaio 2013 il contributo di cui all'art. 13, comma 6-bis, del T.U. di cui al DPR 115/2002 e successive modificazioni è aumentato della metà anche per i giudizi di impugnazione nel processo amministrativo.
2) L'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Procedimenti Vari | Contributo |
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Conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs 28/2010) | esente |
Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se richiesta condanna generica) | esente |
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014) | esente |
Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, L. 180/1978) | esente |
Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro abusi familiari | esente |
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi | esente |
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto) | esente |
Procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione (multe, sanzioni amministrative, ecc.) | C.U. ordinario + anticipazioni forfettarie |
Procedimenti in materia tavolare | esente |
Risarcimento danni per responsabilità dei magistrati (art. 15, comma 2, L. 117/1988) | esente |
Processi amministrativi di valore indeterminabile | € 650,00 |
Processi civili di valore indeterminabile | € 518,00 |
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 237,00 |
Processi tributari di valore indeterminabile | € 120,00 |
Processi amministrativi di valore indeterminabile | € 975,00 |
Processi civili di valore indeterminabile | € 777,00 |
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 355,50 |
Processi tributari di valore indeterminabile | € 120,00 |
Processi amministrativi di valore indeterminabile | € 1.300,00 |
Processi civili di valore indeterminabile | € 1.036,00 |
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 474,00 |
Processi tributari di valore indeterminabile | € 1.036,00 |
Processo Civile | € 1.686,00 |
Processo Tributario | € 1.500,00 |
Ricorsi Amministrativi | € 6.000,00 |
Processo Civile | € 2.529,00 |
Processo Tributario | € 1.500,00 |
Ricorsi Amministrativi | € 9.000,00 |
Processo Civile | € 3.372,00 |
Processo Tributario | € 3.372,00 |
Ricorsi Amministrativi | € 12.000,00 |
E’ dovuta a titolo di anticipazione forfettaria
una marca da € 27,00.
L’anticipazione forfettaria, prevista dall’art. 30 D.P.R. 115/2002, non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l’esenzione da ogni tributo e spesa
(art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).
Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1ˆ gennaio 2012)
Art. 14 comma 3 D.P.R. 115/02: "La parte di cui al comma 1(*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue
l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta".
(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata,
fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Riduzioni e aumenti | |
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Riduzioni del Contributo Unificato | |
Aumenti del Contributo Unificato |
Calcolo del contributo unificato per competenza e grado di giudizio | |
Calcolo dei diritti di copia |