Utility per calcolare la fattura per gli agenti di commercio comprensiva di IVA, contributo Enasarco e ritenuta d'acconto. Le aliquote sono aggiornate in base alla normativa vigente e possono essere comunque modificate per effettuare delle simulazioni.
La ritenuta d'acconto è calcolata automaticamente in base all'inquadramento selezionato che tiene conto della presenza di eventuali dipendenti o collaboratori e della modalità di svolgimento dell'attività (vendita presso il domicilio del consumatore).

E' possibile selezionare il regime fiscale semplificato, addebitare l'imposta di bollo al cliente e memorizzare le impostazioni scelte.

CALCOLO FATTURA AGENTE ENASARCO
Dati Fattura
Cos’è questo?
Importo €
Calcola dalle Vendite
Vendite €
Provvigione:%
Spese Esenti €
(art. 15, DPR 633/72)
Spese Imponibili €
IVA:
%
Contributo Enasarco:
%
Ritenuta d'Acconto:
%
Inquadramento per ritenuta d'acconto:
Senza collaboratori né dipendenti
Con collaboratori e/o dipendenti
Agente di vendita a domicilio
Regime semplificato:
Tipo Regime:
Addebito bollo:
(al cliente) Novità bollo AdE
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(inquadramento, regime e addebito bollo)
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L' Ente Previdenziale Enasarco

L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENAsARCo), eroga agli agenti di commercio (soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 Codice Civile) la la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità nonché la pensione ai superstiti, integrative di quella prevista dalla L. 613/1966 e successive modifiche e integrazioni.


Il Contributo Previdenziale Obbligatorio

L'art. 4, comma 1 del regolamento prevede che il contributo previdenziale obbligatorio si calcoli secondo un' aliquota prefissata su tutte le somme dovute all'agente, a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi di produzione.
L'aliquota per l'anno 2024 è stabilita nella misura del 17,00%.
Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, tranne che per le società di capitali di cui all' articolo 6 del regolamento, per le quali è prevista una contribuzione legata agli importi provvigionali annui.
Tale contributo è diviso in parti uguali tra la casa mandante (o preponente) e l' agente.


Gli aumenti previsti

Con delibera n. 72/2012 l'Enasarco ha modificato l'art. 4 del regolamento innalzando l'aliquota contributiva al 17%, (valore che è stato raggiunto nel 2020) mediante una serie di aumenti "automatici" scattati nel corso degli anni secondo la seguente tabella:

Anno% Complessiva% Carico Agente
202017,00%8,5%
201916,50%8,25%
201816,00%8%
201715,55%7,775%
201615,10%7,55%
201514,65%7,325%
201414,20%7,1%
201313,75%6,875%
201213,50%6,75%

Nella prima colonna è indicata la percentuale di contribuzione complessiva.
Nella seconda colonna la percentuale di contribuzione obbligatoria a carico dell'agente di commercio (da indicare in fattura), pari al 50% di quella complessiva.


I massimali provvigionali

Il contributo obbligatorio è dovuto nel limite del massimale provvigionale annuo, legato alla tipologia del rapporto di agenzia (agente monomandatario o plurimandatario).
I massimali provvigionali stabiliti dall'Enasarco in base all'anno sono elencati nella seguente tabella (art. 5 del regolamento):

AnnoAgente MonomandatarioAgente Plurimandatario
2024€ 44.727,00€ 29.818,00
2023€ 42.435,00€ 28.290,00
2022€ 39.255,00€ 26.170,00
2021€ 38.523,00€ 25.682,00
2020€ 38.523,00€ 25.682,00
2019€ 38.331,00€ 25.554,00
2018€ 37.913,00€ 25.275,00
2017€ 37.500,00€ 25.000,00
2016€ 37.500,00€ 25.000,00
2015€ 37.500,00€ 25.000,00
2014€ 35.000,00€ 23.000,00
2013€ 32.500,00€ 22.000,00
2012€ 30.000,00€ 20.000,00

NOTA:
Quanto calcoli la fattura devi sapere se hai già superato il massimale annuale, nel qual caso è sufficiente togliere la spunta dal campo Contributo Enasarco nella maschera.
Se è proprio la fattura che stai compilando a farti superare il massimale allora devi dividere il calcolo in due parti:
1° parte: calcola la fattura con la spunta sul campo "Contributo Enasarco" per l'importo che ti consente di raggiungere il massimale annuo.
2° parte: calcola un'altra fattura senza la spunta sul campo "Contributo Enasarco" per l'importo rimanente.


Minimali contributivi

Il minimale contributivo annuo per il 2024, per ciascun rapporto di agenzia, è pari a € 1.002,00 per l'agente monomandatario e a € 502,00 per l'agente plurimandatario.

Gli importi dei minimali contributivi sono rivalutati annualmente in base all' Indice Istat.
Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata almeno una provvigione.
In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico della casa mandante.


Obbligo di Iscrizione

L' obbligo di iscrizione all'Enasarco sussiste per gli agenti di commercio che operano in Italia, con forma giuridica individuale, oppure in società o associazione, in nome e per conto di case mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una dipendenza in Italia (art. 2 del regolamento).
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia in applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.


La Ritenuta d'Acconto per gli Agenti di Commercio

Come stabilito dall' art. 25-bis del DPR 600/1973, comma 1, le provvigioni per le prestazioni di intermediazione, come appunto quelle percepite da rappresentanti o agenti di commercio, sono assoggettate alla ritenuta d'acconto calcolata con l'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito.
A partire dal 2003, ultimo anno di modifica delle aliquote Irpef, la percentuale per il calcolo della ritenuta d'acconto degli agenti di commercio è pari al 23%.
Sempre l' art. 25-bis, al comma 2, stabilisce inoltre che la ritenuta debba essere calcolata sul 50% delle provvigioni maturate.


Utilizzo di dipendenti o collaboratori

Se il rappresentante, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in modo continuativo di dipendenti e/o collaboratori, e lo dichiara al committente, la ritenuta si calcola sul 20% delle provvigioni (art. 25-bis, comma2).


Venditori a domicilio

Per gli incaricati alle vendite a domicilio (o porta a porta), di cui all'art. 19 Dlgs 114/1998, l' art. 2, comma 12 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) ha stabilito che la base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto è costituita dalle provvigioni maturate ridotte del 22%.
Tale abbattimento dell'imponibile costituisce una sorta di rimborso forfettario delle spese di produzione del reddito e in questo caso la ritenuta è dovuta a titolo d'imposta.


Riferimenti normativi

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