Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità.
Lo Studio Legale dell'Avvocato Andreani offre dal 1997 assistenza e consulenza legale per tutte le problematiche attinenti al diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, questioni ereditarie ecc.).
Questa particolare branca del diritto si interessa anche della famiglia in senso stretto, intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli, stabilisce quali sono i reciproci diritti e doveri tra i membri della famiglia e disciplina compiutamente i rapporti familiari nel momento patologico (ed eventuale) della separazione e del divorzio.
In questa fase di grande conflittualità, ove ciascun coniuge, almeno nella maggior parte dei casi, non riesce a mantenersi lucido e sereno, si inserisce (o si può inserire) il lavoro dell'avvocato, che ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell'altro coniuge e dei figli, e di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria. La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l'aiuto e l'assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall'affidamento dei figli all'assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio lungo e stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.
Dopo la separazione i coniugi possono chiedere il divorzio e, ricorrendone le condizioni, l'annullamento del matrimonio davanti alla giurisdizione ecclesiastica (Sacra Rota).
Ma il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori in generale, compresi anche i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati; quando all'interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto sorgono determinate problematiche, che possono portare ad esempio alla necessità o opportunità di imporre limitazioni o restrizioni alla potestà di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare, il Tribunale dei Minori, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.
La materia del diritto di famiglia ha subito nel corso degli anni alcune rilevanti modifiche con il D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito con modifiche dalla L. 14/05/2005 n. 80, che ha riformato il processo di separazione e divorzio, riformulando completamente alcuni articoli del codice di procedura civile in materia di separazione e l'art. 4 della legge sul divorzio.
Successivamente, con la L. 08/02/2006 n. 54 sono state aggiunte alcune norme nel codice civile in materia di affido condiviso (prima si parlava di affidamento congiunto), e mantenimento dei figli e sono state introdotte alcune modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura civile.
Per quanto concerne poi l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali, ovvero i figli nati da genitori non coniugati, la Corte di Cassazione ha introdotto nel 2007 una significativa innovazione prevedendo un unico giudice per tutte.
Un'altra importante novità riguarda la filiazione.
Si tratta di una legge varata nel 2012 che finalmente supera la dicotomia tra figli naturali e figli legittimi.
Per approfondire l'argomento leggi l'articolo pubblicato.
E' entrato in vigore il c.d. "divorzio breve" che ha ridotto i tempi da tre anni a un anno in caso di separazione giudiziale e da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale.
Leggi gli articoli pubblicati sull'argomento.
Tra gli ultimi aggiornamenti in materia di separazione e divorzio troviamo anche D.L. 132/2014, convertito nella L. 162 del 10/11/2014, che ha introdotto due nuovi istituti:
la negoziazione assistita avanti agli avvocati (art. 6)
la procedura avanti all' ufficiale dello stato civile, nella persona del Sindaco (art. 12) ma solo in assenza di questioni patrimoniali (v. circolare n. 19).
Dall'intreccio dei rapporti e relazioni familiari scaturiscono diritti ed obblighi reciproci tra i componenti della famiglia: ad esempio, quando si parla di famiglia in senso ampio, comprensiva quindi dei parenti ed affini, essa assume rilievo, oltre che per questioni riguardanti l'eredità, per il diritto e il reciproco dovere di assistenza che grava sui suoi membri, allorché una persona versa in stato di bisogno, ossia quando, per i motivi più disparati, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; in tal caso ha diritto a chiedere gli alimenti ai membri della sua famiglia.