Con questa applicazione, realizzata appositamente per i termini processuali nell’ambito del processo civile, è possibile calcolare qualsiasi termine espresso in giorni (ex numeratio dierum) oppure in mesi o anni (ex nominatione dierum), tenendo conto della sospensione dei termini.
E’ possibile scegliere i termini dal menu a tendina oppure inserire direttamente il numero di giorni, mesi o anni nell’apposito campo
(per i termini plurimi ex. artt. 183 e 190 cpc utilizzate l’apposito calcolatore).
Selezionando "Giorni" si attiva il calcolo ex numeratio dierum, mentre selezionando "Mesi" o "Anni"
il calcolo viene effettuato ex nominatione dierum.
E’ possibile inoltre specificare se si tratta di un "termine libero" nel qual
caso sia il dies a quo che il dies ad quem non sono conteggiati nel termine.
Se la scadenza calcolata cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo viene indicato come termine
ultimo il primo giorno non festivo successivo con l’informazione sui giorni saltati (bottone ).
Termini aggiornati al DLGS 10/10/2022 n. 149 (riforma Cartabia), in vigore dal 28/02/2023.
Per i procedimenti pendenti o per qualsiasi altra esigenza di calcolo è possibile visualizzare l’elenco dei termini in vigore prima della riforma tramite l’apposito menu a tendina.
I termini nuovi o modificati nel nuovo rito sono evidenziati con uno sfondo di colore diverso.
Potrebbe servirti anche il:
Nell’ambito del calcolo dei termini "ex nominatione dierum" segnaliamo una sentenza del CGARS, la n. 428/2022, sulla modalità di computo del periodo di sospensione feriale nel termine lungo di impugnazione.
Nel calcolo a ritroso il termine ultimo diventa il primo giorno non festivo precedente, considerando il sabato come un giorno festivo. Si è stabilito di adottare tale approccio "prudenziale", come spiegato in questa nota, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Accanto alla data calcolata è sempre disponibile il bottone per l’integrazione con Google Calendar ed un help online per visualizzare il testo dell’articolo del Codice di Procedura Civile cui si riferisce il termine.
Tramite il bottone , puoi utilizzare la data di scadenza calcolata come "Dies a quo" per effettuare un nuovo calcolo.
Questo calcolatore è la naturale evoluzione in ambito giuridico della prima applicazione realizzata per il
calcolo delle scadenze e racchiude in sé i suggerimenti
e le richieste di sviluppi che abbiamo raccolto nel corso del tempo.
L’applicazione per il calcolo delle scadenze continuerà comunque ad essere disponibile, avendo valenza di carattere generale.
Si ricorda inoltre che per i termini plurimi ex. art. 183 e 190 è disponibile un’ applicazione dedicata
che richiede il solo inserimento del dies a quo.
Vediamo brevemente le funzionalità aggiuntive:
Anziché digitare manualmente il numero di giorni, mesi o anni è possibile selezionare il termine processuale da un menu "a tendina".
I termini sono elencati in ordine di articolo cpc e, una volta impostata la selezione, le opzioni della maschera sono aggiornate automaticamente.
Una volta selezionato un termine, è possibile modificare solo alcune delle impostazioni (sospensione dei termini e giorni liberi)
e ripetere il calcolo cliccando sull’apposito bottone.
L’opzione per la sospensione riguarda sia la sospensione feriale ordinaria, sia ogni eventuale sospensione straordinaria stabilita per legge.
La scelta di una nuova modalità di calcolo (giorni, mesi o anni) comporta la deselezione del termine corrente.
Per tornare all’inserimento manuale dopo aver effettuato un calcolo basta cliccare sul bottone "Nuovo Calcolo" oppure
deselezionare il termine scegliendo la prima riga del menù.
In aggiunta al calcolo dei termini "a giorni" è ora possibile calcolare i termini processuali a mesi e anni (ex nominatione dierum)
tenendo conto della sospensione dei termini processuali e la possibilità di effettuare anche in tal caso
calcoli a ritroso per particolari esigenze.
Nel nuovo calcolatore è stata introdotta la possibilità di calcolare un termine libero nel qual caso,
ai fini del conteggio dei giorni, il dies a quo è equiparato al dies ad quem
nel senso che anche quest’ultimo non è computato nel termine.
NOTA: questa opzione è disponibile solo nel calcolo a giorni.
Per ogni articolo del Codice di Procedura Civile, cui si riferisce il termine selezionato, è disponibile l’help online
che consente di visualizzarne il testo.
Per alcuni articoli il testo può variare in base al rito selezionato.
Nell’elenco dei termini processuali, posizionando il mouse sulle singole voci mentre si scorre il menù, è visibile un’ulteriore
descrizione sulla decorrenza del termine. Una volta selezionato il termine, tale descrizione rimane visibile nella riga sottostante
assieme al bottone per consultare l’articolo del cpc.
Nei termini a comparire si fornisce l’indicazione della data a partire dalla quale è possibile fissare l’udienza, senza applicare i commi 4 e 5.
Per i termini "a ritroso" si tiene conto della giurisprudenza considerata prevalente (v. nota esplicativa).
In ambito civile il calcolo dei termini processuali è disciplinato dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile riportato qui di seguito:
comma 1: Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
comma 2: Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
comma 3: I giorni festivi si computano nel termine.
comma 4: Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
comma 5: La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
comma 6: Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
NOTA: il comma 5 e il comma 6 sono stati introdotti dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 263 del 28/12/2005. Il comma 4 dell’art. 2 della medesima legge stabilisce che le disposizioni dell’art. 2 si applicano ai procedimenti instaurati (in primo grado) successivamente al 1° marzo 2006.
Il calcolo "a giorni", detto anche ex numeratio dierum, effettua il computo del termine tenendo conto di ogni singolo giorno.
In altre parole, si aggiungono alla data iniziale i giorni uno dopo l’altro fino a determinare la scadenza.
Una volta individuata la scadenza, si applica il dettato normativo dell’art. 155 cpc in base al quale, se la scadenza calcolata
cade di sabato, di domenica o in un giorno festico, il termine ultimo a pena di decadenza deve essere individuato nel primo giorno lavorativo successivo.
NOTA: tale regola si applica solo alla scadenza calcolata mentre i sabati, le domeniche e i festivi intermedi entrano
nel computo dei giorni da aggiungere alla data iniziale.
Il legislatore ha previsto che alcuni termini debbano essere calcolati "a mesi" o "ad anni" anziché "a giorni".
Questa modalità, detta anche "ex nominatione dierum", prevede di aggiungere alla data iniziale (o sottrarre nel calcolo a ritroso)
un determinato numero di mesi, mantenendo costante il giorno del mese della data iniziale.
Se nel mese del termine calcolato non è presente il giorno iniziale, il termine diventa automaticamente l’ultimo giorno del mese finale.
Ad esempio, il termine di 3 mesi dal 31 di agosto cadrà il 30 novembre dal momento che nel mese finale (novembre) non è presente il giorno 31.
Naturalmente, anche nel calcolo "a mesi" si applica alla scadenza calcolata la norma sullo slittamento al primo giorno lavorativo successivo nonché
la sospensione dei termini (sospensione feriale e sospensione straordinaria).
Come noto, l’art. 155 cpc disciplina la proroga dei termini quando il dies ad quem calcolato cade in un giorno festivo (comma 4)
o nella giornata di sabato (comma 5) ma non dice nulla espressamente quando tale circostanza ricorre nel calcolo dei termini "a ritroso".
Va detto, a tal proposito, che esistono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Il primo orientamento, divenuto maggioritario nel corso del tempo,
(cfr. Cass. civ. 21335/2017, Cass. civ. 26900/2020, Tribunale di Milano ordinanza del 04/05/2007)
ritiene che il comma 5, nelle intenzioni del legislatore,
abbia inteso equiparare il sabato ad un giorno festivo a tutti gli effetti (almeno per quanto riguarda le attività che devono essere svolte dalle parti fuori udienza),
e che pertanto, tale previsione normativa vada applicata anche nel calcolo a ritroso.
Il secondo orientamento (cfr. Tribunale di Treviso, 5 agosto 2008 e Tribunale di Enna, sentenza 16/02/2011) prende spunto dal comma 6 dell’ art. 155 ove si afferma che
"resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa",
per ribadire ciò che del resto potrebbe apparire come ovvio, ossia che, anche in assenza dell’art. 155 cpc, se un termine a ritroso cade di domenica,
il primo giorno naturalmente utile per non decadere è il sabato, giorno che il comma 6 considera appunto come "lavorativo".
A sostegno di quest’ultima tesi occorre considerare inoltre che, con il primo orientamento,
ciò che il comma 5 prevede come un opzione nel caso dei termini "in avanti" (è facoltà del difensore avvalersi o meno della proroga del sabato),
si trasforma invece in un obbligo nel caso dei termini "a ritroso", con la conseguenza che, spostando dal sabato al venerdi il termine ultimo a pena di decadenza,
il difensore avrebbe un giorno in meno per l’adempimento.
NOTA BENE:
In ragione di tale doppio orientamento, nel caso di termini a ritroso, si è deciso di adottare nell’applicazione di calcolo il criterio più prudenziale,
onde evitare di incorrere in possibili decadenze.
Pertanto, se un termine calcolato a ritroso cade di domenica o di sabato, il termine ultimo sarà sempre il venerdi precedente (naturalmente se è un giorno lavorativo).
Esempio.
10 giorni prima del 13 Novembre 2013: la scadenza è domenica 3 e il termine viene indicato, in via prudenziale, venerdi 1.
Inoltre, poiché il 1° novembre è una festività nazionale, il termine si anticipa ulteriormente a giovedi 31 Ottobre.
L’opzione "Sospensione dei termini" consente di calcolare le scadenze considerando i periodi di sospensione previsti, ossia la sospensione feriale e le sospensioni straordinarie stabilite in particolari circostanze (v. coronavirus).
La sospensione straordinaria 2020 ex Art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08/04/2020 è sempre considerata nel calcolo.
La fonte della disciplina legislativa della sospensione feriale dei termini processuali è la
Legge n. 742 del 1969.
In particolare, l’art. 1 della suddetta legge, sospende il decorso dei termini processuali delle giurisdizioni ordinarie
dal 1° a 31 agosto (*) di ciascun anno, posticipando la decorrenza del termine dal 1° settembre in poi.
Questo il testo dell’Art. 1:
"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e’ sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto (*)
di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito
dall’articolo 201 del codice di procedura penale."
La sospensione dei termini in ambito civile non si applica ai procedimenti di cui all’articolo 92 del RD n.12/1941 ovvero:
"Alle cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione,
nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,
ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso,
con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile".
(*) AGGIORNAMENTO:
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 16, comma 3)
che la modifica dei termini di sospensione (dal 1° al 31 agosto) acquista efficacia a decorrere dall’anno 2015.
Fino al 2014 infatti il periodo di sospensione dei termini va dal 1° agosto al 15 settembre.
L’Art. 1 della legge 742/1969,
secondo la giurisprudenza più recente, va interpretato nel senso che il 16 settembre (1° settembre dal 2015) deve essere compreso nel novero
dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna l’inizio del decorso del termine e non l’inizio del termine
(cfr. Cass. civ. 19874 del 14/11/2012, Cass. civ. 688 del 16/01/2006, Cass. civ. 06/04/2006 n.8102 e Cass. civ. 31/01/2006 n. 2140).
In altre parole, ciò che viene differito alla fine del periodo di sospensione è il decorso del termine stesso e non il dies a quo.
E’ pertanto errato spostare tutto il termine al 16 settembre (1° settembre dal 2015) e considerare tale data come dies a quo,
facendo in tal modo partire il computo dei giorni dal 17.
Esempio: 20 giorni dal 12 Luglio 2013 con sospensione: il termine è Lunedi 16 Settembre.
Se una scadenza "in avanti" cade di venerdi ed è un giorno festivo si applica il comma 4 e pertanto il termine ultimo diventa il primo giorno
non festivo successivo, che, in considerazione del comma 6, è il sabato (a meno che non sia a sua volta un giorno festivo).
Il comma 5 si applica invece nel caso in cui la data di scadenza calcolata cada esattamente di sabato.
Esempio 1. 30 giorni dal 2 Ottobre 2013: in questo caso la scadenza è venerdi 1° Novembre (festa nazionale) ed il termine ultimo diventa quindi sabato 2 Novembre.
Esempio 2. 20 giorni dal 4 Dicembre 2016: la scadenza cade di sabato 24 Dicembre; applicando il comma 5 il termine ultimo diventa il primo giorno non festivo successivo
che è il 27, essendo il 25 Natale ed il 26 S. Stefano.