Questa applicazione calcola il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie confrontando gli interessi legali con quelli calcolati in base al rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi, oppure in base al rendistato, ovvero il rendimento medio di un paniere di titoli di stato pluriennali, oppure in base al tasso di inflazione Istat.
La possibilità di ottenere come risarcimento un "maggior danno" in caso di inadempimento
nelle obbligazioni pecuniarie è prevista dall' articolo 1224 del Codice Civile:
"1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro,
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di
aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti
interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi
moratori sono dovuti nella stessa misura.
2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta
l'ulteriore risarcimento. Questo non e` dovuto se è stata convenuta
la misura degli interessi moratori."
In altri termini il comma 2 prevede, per il creditore, il diritto di dimostrare e
richiedere al debitore il "maggior danno" subìto rispetto a quanto previsto al comma 1.
Nella seconda metà degli anni 70, periodo in cui l'inflazione reale oscillava tra il 15% ed il 20%, con un tasso di interesse legale al 5%
(v. tabella storica),
i risarcimenti basati sul saggio legale coprivano solo una piccola parte dei danni da mancato pagamento.
Inoltre, con un divario così ampio tra inflazione e tasso legale (v. storico indici Istat),
molti debitori ritenevano vantaggioso non onorare volutamente i propri debiti, potendo impiegare le somme di denaro non corrisposte in operazioni finanziare molto proficue
(il rendimento dei semplici BOT all'epoca sfiorava il 20% netto annuo).
D'altra parte anche il costume tipicamente italiano delle dilazioni di pagamento ha accentuato il fenomeno
delle insolvenze pecuniarie, non trovando peraltro un valido deterrente nella legge o nella giurisprudenza del momento.
La legge n. 662/1996 ha modificato le modalità di adeguamento del tasso di interesse legale e, dal 1999,
questo tasso viene aggiornato con maggior frequenza "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno".
Tuttavia, nonostante quest'ultimo l'intervento legislativo in materia, il tasso legale si è nuovamente trovato, in diverse occasioni, al di sotto dell'inflazione reale.
Basti pensare alla fase macroeconomica di questi ultimi anni, determinata in parte dalla crisi economica internazionale,
che in un certo qual modo sembra ripercorrere alcuni scenari storici sopra descritti:
un tasso legale basso (1% nel 2010 e 1,5% nel 2011) con un'inflazione al 3% in costante crescita (doppia rispetto al tasso legale) ed
i rendimenti dei BOT al 6% (i BTP sono oltre il 7%).
Dopo un periodo iniziale in cui la giurisprudenza di legittimità ha lasciato al debitore l'onere di dimostrare
l'esistenza del maggior danno ex. art. 1124, la giurisprudenza di merito e l'inflazione galoppante, hanno spinto
la Cassazione a prendere in considerazione, limitatamente a determinate categorie di creditori, alcuni elementi di 'presunzione',
come ad esempio il differenziale tra il tasso legale e l'inflazione Istat (la quarta opzione nel nostro calcolatore).
Successivamente la tematica del 'maggior danno' è stata per così dire 'accantonata' in quanto fino al 1996 il tasso di interesse è stato portato al 10%,
valore ben più alto dell'inflazione reale di quel periodo.
Recentemente però il problema della quantificazione del maggior danno è tornato alla ribalta a causa della congiuntura sfavorevole e delle
mutate dinamiche dei tassi di interesse.
Nel 2008, anno in cui l'inflazione, dopo molti anni, risulta nuovamente superiore al saggio di interesse legale del 3%,
interviene la sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni Unite che introduce per la prima volta
il rendimento degli investimenti finanziari "a basso rischio", nella fattispecie i titoli di stato
di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, come punto di riferimento nella determinazione del maggior danno.
Vengono inoltre abbandonati i criteri presuntivi, prima limitati ad alcune categorie di creditori, per estendere a tutti il riconoscimento del maggior danno in via presuntiva,
ferma restando la possibilità per il creditore di dimostrare un danno più ingente, come anche per il debitore di provare l'esistenza di un danno inferiore.
Infine, aspetto questo di non poco conto, si riconosce espressamente la possibilità di dimostrare l'ulteriore maggior danno anche nel caso in cui
il creditore, a causa dei pagamenti insoluti, sia costretto a ricorrere giocoforza al credito bancario.
La sentenza parte dalla considerazione che "la più comune e prudente forma di investimento del denaro ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale, con la
conseguenza che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria, in linea di massima continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere tempestivamente, così lucrando la
differenza tra quello che è agevolmente in grado di ricavare dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e quello che dovrà al creditore quando adempirà la propria
obbligazione".
Tale riflessione, apparentemente ovvia ma in realtà fortemente innovativa alla luce della precedente giurisprudenza,
individua nell'inadempimento di tipo pecuniario una sorta di "finanziamento implicito",
ponendosi l'ambizioso obbiettivo di incrementare l'efficacia del maggior danno come deterrente all'insolvenza nei pagamenti.
Ecco in sintesi i principi di diritto della sentenza:
"...nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il
maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi
legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in
via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi
superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo
individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il
tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi
ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 1;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno
o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno
remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente
versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è
tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore,
mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al
tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro
l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle
dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o
il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza
dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o
parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe
stata impiegata utilmente nell'impresa".
Infine, la recente sentenza n. 21982 del 24/10/2011
ha ribadito ulteriormente i principi di diritto sopra enunciati, precisando altresì che,
nel caso specifico, "...la condotta inadempiente e morosa del debitore ha reso insufficiente e comunque più oneroso
il normale e ordinario autofinanziamento...".
1) Nella tabella allegata alla sentenza n. 19499/2008, dove si evidenzia il divario tra i rendimenti dei titoli di stato
ed il saggio legale, sono riportati i tassi del cosiddetto
rendistato,
ovvero il rendimento medio di un paniere di titoli di stato pluriennali, pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia.
La parte dispositiva della sentenza tuttavia è molto chiara e parla di rendimenti netti dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi,
ovvero tutte le tipologie di BOT emessi dallo Stato Italiano.
Alla luce di questa discrasia contenuta nella sentenza e per una maggiore completezza delle funzionalità di calcolo,
abbiamo previsto la possibilità di calcolare il maggior danno anche rispetto al rendistato.
2) Talvolta, in alcuni testi che trattano del maggior danno, si fa riferimento al rendimento medio dei BOT annuali (esclusi quindi i BOT trimestrali e semestrali).
questo dato è generalmente superiore rispetto al rendimento medio complessivo di tutti i BOT e pertanto,
pur essendo la citata sentenza molto chiara al riguardo, abbiamo mantenuto la doppia possibilità di calcolo:
- la prima opzione (rendimento medio dei BOT a 3, 6 e 12 mesi) calcola il maggior danno applicando alla lettera il dispositivo della sentenza.
- la seconda opzione (rendimento medio dei soli BOT annuali) effettua il confronto con il rendimento dei soli BOT annuali.
3) Poichè nella citata legge del 1996, che disciplina i criteri con cui è determinato il saggio di interesse legale, si fa riferimento al rendimento lordo dei titoli di stato,
abbiamo previsto, a titolo puramente indicativo, la doppia modalità di calcolo, con la possibilità di scegliere tra tassi di rendimento netti o lordi.
4) Nell'ottica di una maggiore flessibilità dello strumento, abbiamo inoltre previsto la doppia possibilità di calcolo:
- annuale: è la modalità prevista dalla sentenza 19499: per l'intero anno si confrontano gli interessi legali con un tasso di riferimento annuale, calcolato come media dei singoli tassi mensili.
- mensile: il confronto è sviluppato mese per mese, utilizzando i tassi medi rilevati mensilmente dalla Banca d'Italia o dall'Istat.
Si ringrazia l'Avv. Luciano Pinna del foro di Sassari per aver proposto la realizzazione di questa utility.