Questa semplice applicazione permette di calcolare i diritti dovuti alla cancelleria per il rilascio di copie di atti giudiziari davanti al tribunale o al giudice di pace con o senza attestazione di conformità.

Diritti di copia aggiornati con D.M. 9 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 03/8/2018, con adeguamento Istat per il periodo 2017 - 2020 ai sensi dell' art. 274 del DPR n. 115/2002.


CALCOLO DIRITTI DI COPIA NEL PROCESSO CIVILE

Ufficio Giudiziario:
Numero Copie:
Numero Pagine:
Formato: Cartaceo Elettronico
Autentica:
Urgente:

Valuta l'applicazione:
4.56 / 5 (1695voti)
Calcolo Diritti di Copia nel Processo CivileCalcolo Diritti di Copia nel Processo Civile sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

NOTA: L'opzione "Formato Elettronico" nella maschera dell'applicazione va utilizzata nel caso in cui sia possibile predeterminare il numero di pagine degli atti per i quali si richiede la copia in formato elettronico (ad esempio un documento Word o PDF).
In tutti gli altri casi si dovrà applicare la seguente tabella.


Normativa di riferimento

D.M. 9 luglio 2021: Adeguamento triennale degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (G.U. n. 184 del 03/8/2018).

D.M. 4 luglio 2018: Adeguamento triennale degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (G.U. n. 172 del 26/7/2018).


D.M. 7 maggio 2015: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (GU n.149 del 30/6/2015).


DL 24/06/2014 n. 90, pubblicato sulla G.U. Del 24/06/2014 n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
In seguito all'introduzione del processo civile telematico, il decreto ha modificato gli artt. 268 e 269 del T.U.:
Art. 268 (aggiunto il comma 1-bis):
"1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
Art. 269 (aggiunto il comma 1-bis):
"1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi".


Decreto Ministeriale 10 Marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/04/2014 (in vigore dal 3 maggio 2014) recante: "Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002".
Il DM ha aumentato del 4% gli importi dei diritti di copia di cui alle tabelle 6 e 7 (allegate al DPR 115) sulla base della variazione dell'indice Istat FOI (famiglie di operai e impiegati) registrata nel triennio precedente.


Circolare 18 Marzo 2010 n. 41305 del Ministero della Giustizia.
L’aumento dei diritti di copia ..omissis.. riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.


Legge 22/02/2010 n. 24: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010.
Art. 4, Comma 5: Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7(*) del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate.

(*) Nel D.L. 29 dicembre 2009 n.193, art. 4 comma 5, venivano aumentati del cinquanta per cento i diritti di copia di cui al solo Allegato n. 6 del T.U., ovvero i diritti di copia senza dichiarazione di conformità. Con la conversione in legge del decreto 193/2009, come ribadito dalla citata circolare ministeriale, sono stati aumentati della stessa percentuale anche gli importi dell'allegato 7, relativi ai diritti per il rilascio di copie autentiche, sia per quanto riguarda il diritto di copia forfettizzato che il diritto di certificazione di conformità.


DM n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia)
Gli articoli che disciplinano i diritti di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile vanno dal n. 266 al n. 272. A questi si aggiunge l' art. 274 che prevede l'adeguamento Istat triennale dei diritti di copia.


Servizi correlati

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi