Calcolo Danno da Perdita del Rapporto Parentale

Tabelle del Tribunale di Milano

Con questa applicazione è possibile calcolare il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale secondo il nuovo metodo elaborato nel 2022 dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Come funziona

Per il calcolo basta indicare il rapporto di parentela tra il congiunto che chiede il risarcimento, (vittima secondaria), e la vittima che è venuta a mancare (vittima primaria), specificando le rispettive età ed alcuni parametri utili ad inquadrare lo status familiare, come ad esempio l’eventuale convivenza tra i due, la presenza di altri familiari in vita e la qualità o intensità della relazione affettiva persa, espressa in termini di "punteggio aggiuntivo" (personalizzazione del danno).

Nota:
In caso di matrimonio, convivenza di fatto o unione civile si assume sempre come implicita la convivenza.

CALCOLO DANNO da PERDITA del RAPPORTO PARENTALE
Secondo il metodo del Tribunale di Milano
Tabella di Riferimento:
Il Congiunto è:
della vittima
Età del congiunto:
Età della vittima:
Valore del punto:
Convivenza con la vittima:
Altri familiari:
Intensità della relazione:
minmedmax
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I nuovi criteri del Tribunale di Milano

Nel 2022 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale in seguito all’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021 di cui si riporta la massima.

“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”

Per il calcolo del danno da perdita parentale, si è quindi partiti dai valori monetari "assoluti", previsti dalla precedente formulazione della tabella milanese, per arrivare ad un sistema "a punteggio" che, oltre all’attribuzione di un valore economico del "punto" diverso per macro-categorie di parentela/affinità, prevede l’attribuzione di specifici punti in base all’età della vittima primaria e secondaria nonché al contesto familiare, ferma restando la possibilità di personalizzare l’eneità del risarcimento, come illustrato di seguito.

Personalizzazione del danno

La qualità e l’intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto sono l’elemento di valutazione che permette di personalizzare il risarcimento entro un range prestabilito.

A questo scopo è necessario valutare e quantificare tale intensità attribuendo dei punti aggiuntiuvi che tengano conto sia della sofferenza interiore patita sia dello stravolgimento della vita della vittima secondaria che chiede il risarcimento.

Per una migliore valutazione degli aspetti dinamico-relazionali si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

  • frequentazioni e contatti (in presenza oppure telefonici o tramite internet)

  • condivisione di festività e ricorrenze

  • condivisione di vacanze

  • condivisione di attività lavorativa, hobby o sport

  • attività di assistenza sanitaria e/o domestica

  • agonia, penosità e particolare durata della malattia della vittima primaria laddove abbia determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;

Per ulteriori informazioni consulta le FAQ dell’Osservatorio.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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