Con questa applicazione è possibile determinare rapidamente il termine ultimo entro il quale proporre l'impugnazione contro
qualsiasi provvedimento in ambito civile, amministrativo e tributario.
Per il calcolo è necessario inserire le seguenti informazioni:
- il tipo di procedimento scegliendo tra: "Civile", "Amministrativo" e "Tributario".
- l'impugnazione per la quale si desidera calcolare il termine ultimo: "Ricorso in Appello", "Ricorso per Cassazione", "Revocazione", "Opposizione di Terzo".
- la data di decorrenza del termine, specificando se si riferisce alla data di notifica o di pubblicazione della sentenza oppure alla data di scoperta dei "vizi".
Il risultato sarà visualizzato nella parte inferiore della maschera, con le consuete indicazioni sul sabato e i giorni festivi unitamente al
bottone per inserire automaticamente la data in Google Calendar.
Si segnala la sentenza n. 11/2022 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 3 settembre 2022 sulla modalità di computo del periodo di sospensione feriale nel termine lungo di impugnazione.
La pronuncia si discosta nettamente dalla sentenza del CGARS n. 428/2022 precedentemente citata.
Nota 1:
L'applicazione tiene sempre conto della sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza coronavirus (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e succ. mod. ed applica automaticamente il corretto periodo di sospensione in base al tipo di processo selezionato:
Per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Per la notifica dei ricorsi nel processo amministrativo la sospensione va dall' 8 marzo al 3 maggio 2020 (art. 84, DL 18/2020 e art. 36, c. 3, DL 23/2020).
Nell'ambito del processo amministrativo, la proroga della sospensione straordinaria "covid-19", disposta dall'art. 36, c. 3 del DL 23/2020, deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi amministrativi (primo grado, secondo grado ecc.), come indicato a pag. 29 della relazione illustrativa del DDL 2461 di conversione del suddetto decreto.
Nota 2:
Per i giudizi instaurati in 1° grado dopo il 4 luglio 2009 il termine lungo per l'impugnazione è stato ridotto da 1 anno a 6 mesi (art. 58 L. 69/2009).
Per calcolare quindi il termine di 1 anno (per i giudizi instaurati fino a tale data) puoi utilizzare l'applicazione per il calcolo dei termini processuali, inserendo manualmente il termine di 1 anno.
Nota 3:
Il comma 5 dell'art. 155 c.p.c. (proroga della scadenza nella giornata del sabato) è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 263 del 28/12/2005. Il comma 4 del citato art. 2 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo si applicano ai procedimenti instaurati (in primo grado ndr) successivamente al 1° marzo 2006.
Per quanto concerne i termini espressi in giorni il calcolatore utilizza la consueta modalità ex numeratio dierum mentre per i termini a mesi si adotta il criterio ex nominatione dierum nel quale, anziché contare i giorni singolarmente, si incrementa il numero di mesi mantendendo fisso il giorno; laddove il giorno nel mese finale non esista si passa automaticamente all'ultimo giorno del mese.
Inserendo la spunta nel campo "Sospensione Feriale" l'applicazione tiente conto della sospensione feriale dei termini.
La sospensione straordinaria 2020 ex Art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08/04/2020 è sempre considerata nel calcolo.
Nota:
Per le impugnazioni nel processo amministrativo la sospensione straordinaria decorre dal 08/03/2020 (anziché dal 9), come disciplinato dal Art. 84, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Il ricorso in appello nel processo civile deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla sua pubblicazione.
Il ricorso per cassazione richiede invece sessanta giorni dalla notifica, e gli stessi mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per la revocazione, regolata dal'art. 395 c.p.c., vi sono trenta giorni dalla notifica della sentenza o dalla scoperta dei vizi di cui ai commi 1,2,3 e 6 e sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, limitatamente ai commi 4 e 5.
Nel caso dell'opposizione di terzo vi sono sempre trenta giorni di tempo a partire dalla data in cui sono stati scoperti i vizi (v. art. 404 c.p.c.).
Per proporre appello dinanzi al consiglio di stato vi sono sessanta giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dalla sua pubblicazione.
Il ricorso in cassazione, per i soli motivi di giurisdizione, va presentato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza oppure entro sei mesi dalla pubblicazione.
Per la revocazione di cui ai commi 4 e 5 art. 395 c.p.c vi sono sessanta giorni di tempo dalla scoperta dei vizi o sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per la revocazione di cui ai commi 1,2,3,6 e per l'opposizione di terzo vi sono sessanta giorni di tempo per presentare l'impugnazione a partire dalla data di scoperta dei vizi.
Riferimento normativo:
Art. 92 del
Codice del processo amministrativo
Nel processo tributario, sia il ricorso alla commissione tributaria regionale, che il ricorso per cassazione vanno presentati entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla sua pubblicazione.
Per quanto riguarda la revocazione e l'opposizione di terzo si applicano gli stessi termini previsti per il rito amministrativo.
Riferimento normativo:
Art. 38 comma 3 e art. 51 del
DLGS n. 546 del 31/12/1992
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; (1)
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (2)
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 ha dichiarato la illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360, n. 4 del codice di procedura civile ed affette dall'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Con successiva sentenza 20 dicembre 1989, n. 558 la stessa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. Infine con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dello stesso n. 4 nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. (1) (2) (3) (4)
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 7 giugno 1984, n. 167 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 25 ottobre 1985, n. 237 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607.
(4) La Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 1995, n. 192 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione,
sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla
legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata
al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che
scadono nella giornata del sabato.
1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni
tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del
codice di procedura civile.
Vedi anche:
Circolare n. 56/2007 Agenzia delle entrate
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Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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