Calcolo Assegno Unico Universale

Importi aggiornati al 2024 (+5,4%)

Comunicazione INPS n. 572 del 08/02/2024.

Con questo simulatore gratuito puoi calcolare subito, in un unico passaggio, a quanto ammonta il nuovo Assegno Unico Universale 2024 introdotto dal DLGS 29 dicembre n. 230 ed erogato dall’INPS dietro presentazione di apposita domanda.

Non devi fare altro che inserire, oltre al reddito ISEE ed altre semplici informazioni, i figli che fanno parte del tuo nucleo familiare (figli conviventi), senza preoccuparti di stabilire se sono a carico oppure no, indicando per ciascuno di essi l’età e l’eventuale grado di disabilità.

Nota: se un figlio non ha ancora compiuto 1 anno inserisci zero nel campo età.

Il calcolatore tiene conto:

  • del numero dei figli minorenni, dei figli disabili e dei figli maggiorenni fino al 21° anno di età,

  • della maggiorazione per i figli di età inferiore a 1 anno e per quelli da 1 a 3 anni,

  • delle maggiorazioni previste per i figli con disabilità,

  • della maggiorazione per più di 2 figli a carico,

  • della maggiorazione forfettaria per le famiglie numerose,

  • della maggiorazione per le madri di età inferiore a 21 anni,

  • della maggiorazione nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori,

  • della maggiorazione transitoria prevista dall’art. 5, valida fino a febbraio 2025.

Come funziona

Inserisci i parametri generali (ISEE, madre di età inferiore a 21 anni, presenza del secondo genitore lavoratore) e i figli che compongono il tuo nucleo familiare, indicando per ciascuno di essi l’età (anni compiuti), l’eventuale condizione di disabilità e la presenza di uno dei requisiti richiesti per i figli maggiorenni fino al 21° anno di età.

L’applicazione calcola automaticamente anche l’eventuale maggiorazione transitoria prevista dall’art. 5, se sono rispettati i requisiti richiesti (bottone sulla destra del campo).

Note:
- Il calcolatore effettua una semplice simulazione dell’assegno unico e l’unico importo ufficiale valido è quello fornito dall’INPS.
- In alcuni casi potrebbero risultare alcune differenze negli importi base per fascia di reddito, dovute alle operazioni di arrotondamento nei calcoli.

-
CALCOLO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
DLGS attuativo 21 dicembre 2021, n.230
-
Parametri Generali
ISEE:
Madre di età inferiore a 21 anni:
(art. 4, comma 7)
Genitori entrambi lavoratori:
(art. 4, comma 8)
Maggiorazione transitoria:
(art. 5)
-
Figli(2)
Età
Disabilità
Requisiti art.2
Nuovo figlio
Valuta l'applicazione:
4.49 / 5 (57voti)
Calcolo Assegno Unico UniversaleCalcolo Assegno Unico Universale sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

Cos’è l’ Assegno Unico Universale

L’ Assegno Unico Universale è un beneficio economico calcolato su base mensile e corrisposto in presenza di figli "a carico" a partire dal 1° marzo 2022.

L’assegno unico è attribuito dall’INPS solo dietro presentazione di apposita domanda ed è erogato nel periodo compreso tra il mese di marzo di ogni anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

A chi spetta l’Assegno Unico

I beneficiari dell’assegno sono coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di figli facenti parte del nucleo familiare, come indicato ai fini ISEE.

L’assegno spetta in presenza di figli minori e per i figli maggiorenni fino al 21° anno di età; per questi ultimi deve essere valida almeno una delle seguenti condizioni (art. 2, comma 1):

  1. frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o un corso di laurea e in particolare:

    • sia iscritto ad una scuola (pubblica o privata) di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;

    • sia iscritto ad un percorso di formazione professionale regionale (Centri di Formazione Professionale) finalizzata a ottenere una qualifica professionale oppure il diploma professionale di "Tecnico";

    • sia iscritto a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), pubblici e privati aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;

    • sia iscritto a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;

    • sia iscritto ad un corso di Laurea riconosciuto dall’ordinamento.

  2. svolga un tirocinio ovvero un’ attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

  4. svolga il servizio civile universale;

Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Per i nuovi nati è necessario comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare entro 120 giorni dalla nascita del figlio e in tal caso l’INPS riconoscerà l’assegno a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli in condizioni di disabilità l’assegno è previsto senza limiti di età e senza tener conto delle condizioni di cui all’art. 2.

Come si Calcola l’Assegno Unico per i Figli

Il calcolo dell’assegno unico tiene conto dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare al momento di presentazione della domanda.

Le modalità di calcolo sono disciplinate dall’art. 4 del citato DLGS e prevedono sostanzialmente due tipologie di importi: gli "importi base", previsti per ciascun figlio avente diritto, e le "maggiorazioni" che possono anche essere di tipo forfettario.

Alcune voci sono determinate in misura fissa mentre altre si riducono progressivamente all’aumentare dell’ISEE, fino ad una soglia minima e sono riportate nella "Tabella 1" allegata al decreto.

L’assegno è corrisposto anche in assenza di ISEE ma in tal caso, per le voci variabili, saranno considerati gli importi minimi.

Vediamo in dettaglio le singole voci che contribuiscono a determinare l’assegno unico ed i valori in vigore per il 2024 con i relativi commi di riferimento all’interno dell’art. 4.

Importi base e maggiorazioni per figli disabiliImportocomma
Maggiorazione per ogni figlio con disabilità media < 21 anni€ 96,904.3
Maggiorazione per ogni figlio con disabilità grave < 21 anni€ 108,204.2
Maggiorazione per ogni figlio disabile non autosufficiente < 21 anni€ 119,604.1
Assegno per ogni figlio maggiorenne di età inferiore a 21 anni
Per ISEE maggiori di 17.090,61 euro l'importo si riduce gradualmente fino a € 28,50 e resta costante oltre i 45.574,96 euro.
€ 96,902
Assegno per ogni figlio minorenne e/o disabile senza limiti di età
Per ISEE maggiori di 17.090,61 euro l'importo si riduce gradualmente fino a € 57,00 e resta costante oltre i 45.574,96 euro.
€ 199,401

A partire dal 2023, per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno, gli importi spettanti sono incrementati del 50%

Per i nuclei con 3 i più figli è riconosciuto un aumento del 50% per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, ma solo per livelli di ISEE fino a 45.575 Euro.

Altre maggiorazioniImportocomma
Maggiorazione per madre di età inferiore a 21 anni (per ciascun figlio)€ 22,807
Maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo
Per ISEE maggiori di 17.090,61 euro l'importo si riduce gradualmente fino a € 17,10 e resta costante oltre i 45.574,96 euro.
€ 96,903
Maggiorazione se entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (per ciascun figlio minorenne)
Per ISEE maggiori di 17.090,61 euro l'importo si riduce gradualmente fino a € 0,00 per ISEE superiori a 45.574,96 euro.
€ 34,108

Gli importi dell’assegono e le fasce ISEE sono adeguati annualmente in base alle variazioni dell’indice del costo della vita (indice Istat).

La Maggiorazione Transitoria

L’art. 5 del decreto attuativo prevede una ulteriore maggiorazione mensile di carattere transitorio che ha lo scopo di compensare parzialmente eventuali perdite in termimi economici rispetto alla precedenti detrazioni fiscali per i figli a carico.

Si ha diritto alla maggiorazione transitoria se:

  • L’ISEE del nucleo familiare del richiedente non supera i 25.000 euro.

  • Nel 2021 il richiedente, o un altro componente del nucleo familiare, ha percepito gli ANF (assegni per il nucleo familiare) in presenza di figli minori.

La maggiorazione transitoria, se dovuta, spetta per l’intero nel 2022 e si riduce progressivamente a 2/3 e 1/3 fino ad azzerarsi da marzo 2025.

Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità l’importo della maggiorazione transitoria su base mensile è aumentato di 120 Euro.

Per il calcolo della maggiorazione si fa riferimento alle Tabelle "A", "B", "C" e "D" allegate al citato DLGS.

Tramite le prime due tabelle si individua la cosidetta "componente familiare" mensile della maggiorazione, in base al valore dell’ISR (indicatore delle situazione reddituale), ed al numero di componenti del nucleo familiare.

Queste due tabelle riportano i valori per nuclei familiari fino ad un massimo di 12 componenti.
Per nuclei più numerosi sono previsti ultoriori aumenti che tralasciamo per brevità.

Le tabelle "C" e "D" servono per determinare la "componente fiscale" mensile della maggiorazione, ossia l’importo medio che si sarebbe percepito come detrazione teorica per figli a carico, in base al reddito di uno o entrambi i genitori ed al numero di figli a carico.
Il reddito da considerare in questo caso è quello risultante dalla DSU, ossia dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e va desunto dall’ultimo ISEE presentato.

Se l’assegno unico universale e maggiore o uguale alla somma delle due componenti non spetta alcuna maggiorazione.

Modalità e Termini di Presentazione della Domanda

La domanda per l’assegno unico universale deve essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno ed è relativa al periodo che va dal mese di marzo a febbraio dell’anno successivo.

La domanda va inoltrata:

  • Tramite il Sito dell’INPS (serve lo SPID almeno di livello 2 e una carta di identità elettronica 2.0 oppure una CNS, Carta Nazionale dei Servizi).

  • Tramite Contact Center Integrato al n. verde 803164 (gratuito da rete fissa, a pagamento da rete mobile in base alla tariffe del proprio operatore).

  • Tramite gli istituti di Patronato.

Erogazione dell’Assegno Unico

L’assegno unico universale può essere erogato dall’INPS interamente al richiedente oppure in parti uguali a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
La scelta può essere indicata nella domanda oppure successivamente e in tal caso i dati bancari del secondo beneficiario possono essere comunicati anche in un secondo momento.

In caso di genitori coniugati o anche separati e divorziati, previo accordo, si può scegliere per il pagamento al 100% oppure la ripartizione al 50%.

In caso di affidamento esclusivo di un minore l’assegno è corrisposto interamente al genitore affidatario mentre in caso di affidamento condiviso si può scegliere la ripartizione in parti uguali.

I figli maggiorenni possono presentare direttamente la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere il versamento della quota loro spettante, compresa la maggiorazionne se disabili.

Compatibilià con Altri Benefici

L’assegno unico universale è compatibile con tutte le eventuali altre misure di sostegno alle famiglie erogate a livello Regionale e dagli Enti Locali.

In presenza del reddito di cittadinanza l’assegno unico è corrisposto assieme al primo e con le stesse modalità di erogazione.

Aspetti Fiscali

A partire da marzo 2022 l’assegno unico sostituisce la quasi totalità delle detrazioni fiscali per figli a carico che spetteranno esclusivamente per i figli da 21 anni in su.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’eventuale assegno unico precepito.

Restano le detrazioni per i familiari "fiscalmente a carico", ossia aventi un reddito fino a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi