In questa pagina è possibile calcolare i coefficienti da utilizzare per la rivalutazione del TFR ("Trattamento di Fine Rapporto" o "Liquidazione") a partire dal mese di Gennaio 1982.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR è una percentuale, calcolata mese per mese, utilizzata per incrementare (rivalutare) il fondo TFR accantonato fino all'anno precedente.
La rivalutazione del TFR è stata introdotta per la prima volta con la riforma dell'82 (L. 297/1982) che ha modificato l'Art. 2120 del Codice Civile.
Il calcolo del coefficiente non è complesso di per sé perché si basa sull' indice Istat FOI (indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione in un determinato mese si calcola il 75% della variazione dell'indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente e si somma il risultato ad un tasso fisso stabilito per legge nella misura dell’1,5%, ottenendo così il "tasso di rivalutazione annuale del TFR".
Poiché il tasso dell’1,5% è annuale va rapportato al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno.
La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.
NOTE:
1) Nel caso in cui vi sia un cambio della base di calcolo tra un anno e l'altro la variazione degli indici Istat tiene conto del coefficiente di raccordo tra le basi.
2) In caso di variazione negativa dell'indice (deflazione) la percentuale di scostamento si considera pari a zero.
La rivalutazione del fondo TFR è soggetta ad una tassazione che si è modificata nel corso del tempo:
Tassazione ordinaria fino al 2000:
la rivalutazione si somma al fondo TFR e ne costituisce la base imponibile per il calcolo delle imposte in sede di liquidazione.
Tassazione separata a partire dal 2001:
sulla rivalutazione si applica un'aliquota fissa dell’11%, che dal 2015 è stata portata al 17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
In questo caso la rivalutazione incrementa sempre il fondo TFR ma, essendo tassata separatamente, non confluisce nella base imponibile.
Com'è noto, il lavoratore può decidere se destinare una quota del TFR al fondo pensione di categoria, detto anche pensione complementare o integrativa.
La domanda più ricorrente sull'argomento riguarda la convenienza o meno di tale scelta.
Su questo aspetto vi sono opinioni discordanti per cui, senza avere la pretesa di esaurire l'argomento in queste poche righe, riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti che possono costituire qualche spunto di riflessione.
Innanzitutto è indubbio che, in virtù delle attuali modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione del TFR sopra descritte, tale coefficiente risulta sempre più alto rispetto al tasso di inflazione perché, anche in caso di rivalutazione nulla o minima, il fondo del lavoratore viene incrementato ogni anno di almeno l’1,5%.
Questa semplice considerazione, unita al fatto di usufruire dal 2001 di una tassazione della rivalutazione più conveniente, sono alcune delle argomentazioni sostenute da coloro che ritengono preferibile far maturare il TFR in azienda anziché trasferirne una parte al fondo pensione.
Tra i vari argomenti a sostegno di tale tesi troviamo anche il fatto che un fondo pensione, oltre ad avere dei costi di gestione annuali che gravano sulle quote del fondo, è sempre soggetto alle oscillazioni di mercato (non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro), oscillazioni che naturalmente dipendono dalle politiche di investimento del fondo stesso e dall'andamento dei mercati finanziari.
La presenza poi del fondo di garanzia per il TFR del lavoratore, che scatta in caso di fallimento dell'azienda, ed il fatto che la scelta di aderire al fondo pensione non è reversibile, sono altri elementi a favore del mantenimento del TFR in azienda.
Va detto infine che, anche per quanto riguarda la tassazione del TFR liquidato a saldo, la legge prevede una tassazione separata (non vi è cumulo del TFR con gli altri redditi) ed un calcolo dell'"aliquota media" spesso vantaggioso per il contribuente (v. calcolo del TFR).
Avvertenza:
Le situazioni personali e patrimoniali di ciascun lavoratore, così come le caratteristiche e le politiche di investimento dei singoli fondi pensione, variano da caso a caso, per cui si raccomanda sempre di consultare un esperto in materia che potrà formulare le opportune e motivate valutazioni sulla convenienza o meno nel destinare una parte del proprio TFR alla previdenza complementare.