Procura alle liti

Con questa applicazione puoi creare velocemente la procura alle liti per avvocati e studi legali.

Dati richiesti dall'applicazione:

- Informazioni generali sulla procura tra cui i dati della causa e l'utilizzo della propria "carta intestata" (per utenti registrati).
- Dati di uno o più avvocati con l'indicazione dell'elezione di domicilio e della facoltà di autenticare le firme.
- Dati di una o più parti assistite.

La procura alle liti può essere modificata online, salvata in PDF per la firma digitale o stampata per la firma su carta (e successivamente scansionata per il deposito telematico).

Gli utenti registrati non devono inserire i dati dell'avvocato ma solamente quelli dell'eventuale co-difensore e/o del domiciliatario.

L'applicazione visualizza anche un breve promemoria con le indicazioni per la firma e l'utilizzo della procura nel Processo Civile Telematico (PCT).

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REDATTORE PROCURA alle LITI
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Dati del documento
Intestazione:
Incipit:
Dati della causa:
opzionale
Luogo:
Data:
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Avvocati(1)
Sposta l'elemento di una posizione in alto. Sposta l'elemento di una posizione in basso. Cancella l'elemento dalla lista.
Nome e Cognome:
Eletto domicilio:
Autentica firme:
Indirizzo studio:
obbl.
Codice fiscale:
Ordine avvocati:
Nuovo avvocato
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Parti assistite
Sposta l'elemento di una posizione in alto. Sposta l'elemento di una posizione in basso. Cancella l'elemento dalla lista.
Nomin. / Rag. Soc:
Pers. giuridica:
CF / P.IVA:
Nuova parte assistita
Valuta il servizio:
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Ruolo dell'avvocato

Per la composizione del testo della procura è necessario indicare se presso l'avvocato viene eletto domicilio e se lo stesso ha facoltà di autentica delle firme.

Nota 1: vi può essere un solo avvocato presso cui le parti eleggono domicilio e almeno un avvocato con facoltà di autentica.

Nota 2: in caso di domicilio eletto presso la cancelleria del tribunale, ipotesi peraltro residuale, è sufficiente non mettere alcuna spunta sul campo "Domicilio".

Esempio 1:
il dominus che si avvale di un domiciliatario "non in delega" inserirà nella procura due avvocati nel seguente modo:
1) Sé stesso (per gli utenti registrati i dati sono inseriti automaticamente) con la spunta su "Autentica" ma non su "Domicilio".
2) Il nominativo del domiciliatario con la spunta su "Domicilio" ma non su "Autentica" in quanto non è in delega.
Nel caso invece di domiciliatario "in delega" basterà aggiungere a quest'ultimo la spunta su "Autentica".

Esempio 2:
due avvocati co-difensori di cui il primo ha l'elezione di domicilio:
1) Primo avvocato con spunta su "Domicilio" e "Autentica".
2) Secondo avvocato con spunta solo su "Autentica".

Suggerimenti

E' possibile inserire delle informazioni aggiuntive dopo il nominativo delle parti assistite e dei rappresentanti legali delle società.
Queste informazioni vanno separate dal nominativo con una virgola o un trattino. In questo modo l'applicazione potrà inserire nella procura alle liti il nominativo in grassetto e mettere le sue iniziali maiuscole qualora non lo fossero già.
Ad esempio, un nominativo inserito nel seguente modo:
verdi lorenzo, V.le XX settembre, 186
diventa:
Verdi Lorenzo, V.le XX settembre, 186

Puoi aggiungere, cancellare, modificare o spostare gli avvocati e le parti assistite anche dopo aver creato la procura.
I dati rimangono disponibili per tutta la durata della sessione di lavoro anche se apri un'altra pagina e finché non chiudi il browser; il tempo massimo di inattività per una sessione è di 30 minuti.

NOTA:
Tutti i dati relativi agli avvocati ed alle parti assistite, non sono memorizzati in modo permanente sul server, ma rimangono disponibili esclusivamente per la durata della sessione di lavoro.
Se sei un utente registrato l'applicazione utilizza le informazioni presenti nella tua scheda professionale ed il modello di procura eventualmente personalizzato.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


La procura nel processo civile telematico

Riportiamo di seguito alcune indicazioni utili per creare una procura alle liti da utilizzare in ambito telematico.

Deposito telematico di procura cartacea

ecco i passi da seguire:

  1. creare la procura alle liti con un editor di testi oppure con questa applicazione e stampare il documento.

  2. sottoporre il documento al cliente per la firma e certificarne l'autenticità con firma autografa.

  3. creare una copia informatica del documento cartaceo effettuando una scansione con salvataggio in formato PDF.

  4. firmare digitalmente il documento ottenuto (in CADES con estensione .p7m o in PADES direttamente nel PDF).

Deposito telematico di procura interamente digitale

E' il caso di una procura alle liti che non ha necessità di essere stampata per la firma e successivamente scansionata perché tutti i soggetti coinvolti (avvocato e cliente) sono dotati di un dispositivo per la firma digitale.
Ecco i passi da seguire in questo caso:

  1. creare la procura alle liti con un editor di testi oppure con questa applicazione.

  2. salvare la procura in formato PDF (si tratta quindi del c.d. “pdf nativo”, ossia un file PDF non originato da scansione di un documento cartaceo).

  3. far firmare al cliente la procura PDF con il suo dispositivo di firma digitale.

  4. apporre sul documento firmato la propria firma digitale (in CADES o PADES) utilizzando la funzione di “controfirma” che ha lo scopo ben preciso di sottoscrivere una firma digitale già presente nel documento (quella del cliente).


L'attestazione di conformità

E' importante sottolineare che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.c., nel caso di procura ottenuta come copia per immagine del corrispondente documento cartaceo, non è necessaria alcuna attestazione di conformità ma è sufficiente che l'avvocato apponga la propria firma digitale sulla procura scansionata dopo essere stata firmata dal cliente e dall'avvocato stesso.


La procura in calce o a margine

La normativa attuale prevede sempre la possibilità di inserire la procura in calce o a margine dell'atto.

Tuttavia i redattori per il deposito telematico richiedono espressamente la procura come allegato a sé stante e quindi è necessario che la stessa si predisposta su documento separato.

Per vedere come fare a creare rapidamente una procura alle liti su file separato a partire da un atto che la contiene già a margine o in calce leggi l'articolo pubblicato.


Normativa

Art. 83 c.p.c. (Procura alle liti).

“Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.
In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.”


Art. 18 DM 44/2011 (Notifica telematica degli avvocati).

“la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine.”

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