Codice Procedura
Civile
Art. 410
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro.
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro.
Sezione I
Disposizioni generali.
Tentativo obbligatorio di conciliazione.
[I]. Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo
413.
[II]. La comunicazione della richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la
durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
[III]. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da
tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
[IV]. Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni
provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
[V]. Commissioni di conciliazione possono essere
istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al
precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione.
[VI]. Le commissioni, quando
se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la
composizione prevista dal precedente comma 3.
[VII]. In ogni caso per la validità della riunione è
necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori
di lavoro e di uno dei lavoratori.
[VIII]. Ove la riunione della commissione non sia
possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica
l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.
Codice Procedura
Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro.
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro.
Sezione I
Disposizioni generali.
Procedibilità della domanda.
[I]. L'espletamento del tentativo di conciliazione
costituisce condizione di procedibilità della domanda.
[II]. L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
[III]. Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso
il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata
presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
[IV]. Trascorso il termine di cui al primo comma
dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni.
[V]. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.
[VI]. Il mancato
espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III
del titolo I del libro IV.
LIBRO QUINTO Codice Civile (1942)
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa.
CAPO I
Dell' impresa in generale.
Sezione III
Del rapporto di lavoro.
§ 2.
Dei diritti e degli obblighi delle parti.
Mansioni del lavoratore.
[I]. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta [36 Cost.], e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[II]. Ogni patto contrario è nullo.