Con questa applicazione è possibile calcolare il ravvedimento operoso per i principali codici tributo delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, Addizionali Comunali, Cedolare Secca ecc.) e visualizzare un semplice prospetto che può essere utilizzato per la compilazione del modello di versamento F24, con i codici tributo per sanzioni e interessi ed il riepilogo dei calcoli effettuati.

Per il calcolo degli interessi l’applicazione utilizza la tabella aggiornata degli interessi legali, utilizzata anche in altri ambiti, e tiene conto del cosiddetto "ravvedimento sprint" con sanzioni ridotte se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Il ravvedimento operoso è stato introdotto dall’ art. 13 del DLGS 472/97 e permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente il mancato (o insufficiente) versamento delle imposte prima che egli sia stato formalmente avvisato dall’amministrazione di eventuali procedure di ispezione, verifica o accertamento a suo carico.

Per quanto concerne le imposte gestite direttamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio le imposte sui redditi, le modifiche introdotte dal DLGS 158/2015 (nuovo comma 1-ter del citato art. 13) prevedono che il ravvedimento operoso sia possibile anche se è già iniziata un ispezione tributaria purché non sia stato notificato alcun atto di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

La regolarizzazione avviene attraverso il versamento dell’imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali, e di una sanzione ridotta il cui importo è tanto più basso quanto prima avviene il ravvedimento.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dell’imposta e al pagamento degli interessi; in altre parole il pagamento delle tre somme (imposta, sanzione e interessi) avviene tramite un solo modello F24 nel quale le tre voci vanno mantenute separate, ciascuna con il suo codice tributo.

E’ bene tuttavia precisare che, come stabilito dal comma 1-quater dell’art. 13, il ricorso al ravvedimento operoso non impedisce in ogni caso all’Amministrazione di intraprendere successive azioni di verifica e accertamento a carico del contribuente.

CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13, D.Lgs 471/97

Codice tributo:
Importo dovuto:
Scadenza versamento:
Data ravvedimento:

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Avvertenza:
Nonostante l'attenzione impiegata nella realizzazione di questa applicazione non è possibile escludere la presenza di errori nei calcoli.
L'applicazione è utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


Il calcolo della sanzione ridotta (art. 13, c. 1, DLGS 472/97)

La sanzione ridotta è pari a:

  • lett. a) 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.

  • lett. a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso.
    Nota: l'applicazione gestisce il ravvedimento per omesso versamento entro 90 giorni ma non la regolarizzazione degli errori commessi in dichiarazione.

  • lett. b) 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

  • lett. b-bis) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

  • lett. b-ter) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Il DLGS 158/2015 ha modificato l'altro decreto in materia di sanzioni (vedi l'art. 13 del DLGS 471/97) introducendo il dimezzamento della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni dalla scadenza.
In tal caso la sanzione scende dal 30% al 15% (vi rientra anche il ravvedimento per mancato o insufficiente versamento previsto alla lett. a-bis del comma 1).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (riduzione di 1/10 della sanzione ordinaria, come previsto dalla lett. a), ridotta della metà).

Nello stesso art. 13 modificato è prevista inoltre un’ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (c.d. "ravvedimento sprint").

In questo caso la sanzione, già ridotta al 15% in virtù del DLGS 158/2015, è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1% al giorno) per cui, in definitiva, la sanzione da versare in caso di ravvedimento sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (riduzione di 1/10, come previsto dalla lett. a), applicata sull’1% giornaliero).

Note:

Per facilitare le operazioni di "copia e incolla", ad esempio da un programma gestionale, una calcolatrice o un’altra applicazione web, le nostre applicazioni accettano vari formati numerici:

  • Separatore dei decimali sia con il punto che con la virgola (esempio: 12345,67 oppure 12345.67).

  • Numeri con o senza separatore delle migliaia (esempio: 12345,56 oppure 12.345,56). Nota: se si usa il separatore delle migliaia si è obbligati ad usare la virgola per i decimali.

  • Numeri preceduti dal simbolo dell’ Euro (€), con o senza spazio (esempio: €12.345,67 oppure € 12.345,67).

  • Numeri seguiti dal simbolo della percentuale (%), con o senza spazio (esempio: 35% oppure 35 %).

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