Con questa utility è possibile può calcolare una fattura o una parcella per professionisti e lavoratori autonomi con la possibilità di effettuare anche lo scorporo dell'importo indicato, ossia calcolare la cosiddetta fattura inversa.

L'applicazione consente di calcolare automaticamente l' IVA, la ritenuta d'acconto e l'eventuale contributo previdenziale con la possibilità di indicare le "spese esenti" ex art. 15, DPR 633/72 (non imponibili) e le spese "imponibili", queste ultime sia in misura fissa che in percentuale sull'importo ("spese forfettarie").

In caso di fattura emessa da liberi professionisti è possibile compilare la riga del "Contributo Previdenziale" obbligatorio, spesso indicato anche con il termine "contributo integrativo" o talvolta "rivalsa previdenziale", specificandone la descrizione e la relativa percentuale (ad es. il 4% per la cassa previdenziale di avvocati, periti industriali e geometri).

A tal proposito si ricorda che per i professionisti che versano i contributi alla loro cassa nazionale il contributo previdenziale è soggetto all’IVA ma non alla ritenuta d’acconto.

Viceversa, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, tale contributo è soggetto anche alla ritenuta d’acconto.
In questo caso, per indicare al calcolatore di includere il contributo nel calcolo della ritenuta, è necessario inserire la parola "inps" nella descrizione del contributo previdenziale (ad esempio: "Rivalsa Inps" oppure "Contributo Inps").

Nella riga "Spese Forfettarie" vi è la possibilità di indicare una percentuale, con relativa descrizione, da calcolare sull’importo della fattura per spese ed oneri determinati in modo forfettario, come ad es. le "spese generali" per gli avvocati. Tale voce rientra sia nell’imponibile IVA che in quello per la ritenuta d’acconto.

NOTA: ai fini dello scorporo, le spese esenti e quelle imponibili si intendono già comprese nell’importo da scorporare.


CALCOLO FATTURA PROFESSIONISTI e SCORPORO

Dati Documento Cos’è questo?
Importo €
Spese Esenti € (art. 15, DPR 633/72)
Spese Imponibili €
IVA: %
Contributo Previdenziale: %
Spese Forfettarie: %
Ritenuta d'Acconto:
Iva per Cassa (art. 32 bis, D.L. 83/2012)
Split Payment: (art. 17-ter, DPR 633/72)
Regime Semplificato Ricorda le impostazioni

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Servizi correlati


Iva per Cassa

Chi ha optato per il regime fiscale "Iva per Cassa" introdotto dall art. 32 bis, D.L. 83/2012, può selezionare l'opzione per inserire automaticamente la dicitura obbligatoria nella fattura.

Ricordiamo infine che per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, anche se in questo caso la normativa di riferimento è diversa (art.6, c.5, D.P.R. 633/1972), non è obbligatoario inserire alcuna dicitura nel documento, essendo tale tipologia di esegibilità Iva implicitamente applicabile per la natura del destinatario.


Split Payment (scissione dei pagamenti)

Dal 1° luglio 2017 il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti), già in vigore per la Pubblica Amministrazione, è stato esteso ad alcune società controllate da soggetti pubblici e a quelle quotate i borsa (anche se operano come sostituti d'imposta).
Il campo "Split Payment" permette di creare facilmente una fattura conforme alla nuova modalità di versamento dell'IVA.
Per saperne di più leggi l'articolo pubblicato.

"Decreto Dignità 2018"
A partire dal 14 luglio 2018 i liberi professionisti non sono più soggetti al regime dello split payment.
Il campo per lo split payment resta comunque disponibile nella maschera per le fatture e i documenti emessi da altri soggetti.
Per maggiori informazioni leggi l'articolo pubblicato.


Come si calcola una parcella per i lavoratori autonomi

- il contributo previdenziale richiesto al cliente ("rivalsa previdenziale") va calcolato sul totale dei compensi e degli onorari.
- se la prestazione principale indicata in fattura è soggetta a IVA, anche la rivalsa previdenziale entra a far parte della base imponibile per il calcolo dell'IVA.
- se la prestazione è esente IVA (ad es. le professioni sanitarie), anche la rivalsa previdenziale mantiene 1'esenzione IVA.
- se il destinatario della fattura è un sostituto di imposta, ad es. una società o un altro lavoratore autonomo, occorre indicare in fattura anche la ritenuta d'acconto.

Attenzione:
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto cambia in base alla tipologia di lavoratore autonomo:

1) se il soggetto che emette la fattura è un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza dell'ordine professionale di appartenenza, la ritenuta d'acconto va calcolata solo sull'ammontare dei compensi e delle eventuali spese imponibili, senza tenere conto del contributo previdenziale.
2) se il soggetto che emette la fattura è un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps per il calcolo della ritenuta si tiene conto anche del contributo previdenziale.
NOTA BENE: in questo caso è obbligatorio inserire la parola "Inps" nella descrizione del contributo previdenziale per indicare al calcolatore di includere la rivalsa previdenziale nell'imponibile per la ritenuta d'acconto (ad esempio: "Contribuzione Inps", "Rivalsa Inps" ecc.)

In altri termini, per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza dell'ordine di appartenenza, la base imponibile per il calcolo dell'IVA (compenso professionale + eventuali spese imponibili + contributo previdenziale) è diversa da quella per la ritenuta d'acconto (compenso professionale + eventuali spese imponibili), mentre per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, la base imponibile è la stessa.
- se il destinatario della fattura è un soggetto privato, si calcolano sempre il contributo previdenziale e l'IVA ma non la ritenuta d'acconto in quanto i privati non operano in qualità di sostituti di imposta.

- per quanto riguarda infine l'IVA, se il soggetto emittente ed il destinatario della fattura rientrano tra i soggetti che operano in regime di split payment va indicata in fattura l'annotazione "scissione dei pagamenti" ed il corrispettivo dovuto al professionista sarà decurtato dell'IVA che comunque va calcolata ed evidenziata nella fattura.


Il decreto 103/1996

Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti (v. testo vigente).

Il decreto ha introdotto la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La normativa si applica anche a coloro che svolgono contemporaneamente attività in qualità di lavoratori dipendenti.

In particolare, l' art. 8 del citato decreto disciplina gli aspetti legati agli obblighi di contribuzione degli iscritti gli albi, ivi compresa la contribuzione obbligatoria a carico degli utenti (clienti) che si avvalgono dell'opera prestatata dai professionisti (leggi il testo dell'art. 8).


Imposta di bollo e addebito al cliente

Le fatture emesse in regime semplificato, se di importo superiore a € 77,47, sono soggette all'imposta di bollo di € 2,00.

Novità 2022
Con la risposta n. 428 del 12/0/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso del bollo addebitato al cliente rientra a tutti gli effetti tra i compensi del professionista; ne consegue che, non essendo più considerato come una spesa esente ex. art. 15, farà parte dell’imponibile per il calcolo della rivalsa previdenzale.


La ritenuta d'acconto e i contributi previdenziali

Rientrano nella base imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell'interesse del quale sono state sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps del 4% addebitato al cliente da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Viceversa, NON sono soggetti alla ritenuta d'acconto:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
- l'addebito al cliente del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio il 4% per gli avvocati).
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.

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