Questa applicazione è un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.
Per chi ha necessità di utilizzare l'applicazione precedente, basata sul DM 140/2012, è disponibile questo link.

L'applicazione è aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.


PARAMETRI AVVOCATI 2014 - PROCEDIMENTI CIVILI
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Dati Documento: Cos’è questo?
Tabelle:
Competenza:
Scaglione:
Valore €
FASIMinMedMaxCompenso
Studio€ 460€ 919€ 1.379
Introduttiva€ 389€ 777€ 1.166
Istruttoria / trattazione€ 840€ 1.680€ 2.520
Decisionale€ 851€ 1.701€ 2.552
Totale:
Numero parti: aumento del:% art. 4, comma 2
Conciliazione: aumento del:% art. 4, comma 6
Class action: aumento del:% art. 4, comma 10
Manifesta fondatezza: aumento del:% art. 4, comma 8
Ulteriore valutazione: aumento del:% art. 4, comma 1
Predisposizioni x Pct: aumento del:% art. 4, comma 1 bis
Includi accessori
IVA: CPA:
Rit. acc.
Nascondi tipo compenso:

Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Penali

Calcolo Liquidazione per le Attività Stragiudiziali

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Ambito di applicazione (Art. 1, DM 55/2014 )
Il regolamento disciplina "... i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese...".

Note per l'utilizzo dell'applicazione

  • Compenso:
    I compensi riportati nella colonna centrale denominata "valori medi", sono esattamente i valori contenuti nelle tabelle ministeriali (nel decreto si usa proprio il termine "valori medi"). Per comodità l'applicazione riporta a titolo indicativo i valori minimi e massimi, che non sono espressamente indicati nelle tabelle allegate al DM, ma sono stati ottenuti applicando ai "valori medi" tabellari le variazioni in aumento e in diminuzione minime e massime previste dall' art. 4, comma 1, vale a dire:

    - diminuzione fino al 50% e aumento fino al 50% per tutte le fasi.

    Fino al 22/10/2022 era:
    - diminuzione fino al 50% e aumento fino all'80%,
    - diminuzione fino al 70% e aumento fino al 100% per la sola fase istruttoria (leggi l'articolo pubblicato).

    NOTA:
    Si ricorda che il DM 55/2014, laddove fa uso della locuzione "di regola", conferisce alle predette variazioni carattere assolutamente non vincolante, concetto ribadito più volte anche nella relazione illustrativa ministeriale.
    In virtù di questa considerazione è possibile determinare liberamente l'importo di ciascuna fase modificando il valore della colonna "compenso".

    Ricordiamo inoltre che il DM non si applica per la predisposizione del preventivo per il cliente da parte dell'avvocato in quanto attiene solamente alla liquidazione giudiziale del compenso e non alla fase "negoziale".

  • Cause di Valore Indeterminabile:
    Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
    E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
    Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:

    - Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
    - Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
    - Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)

    NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.

    Per le cause di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

  • Aumenti e Riduzioni:
    La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati è stata predisposta sulla base del Regolamento Ministeriale. Essa serve a simulare il compenso in base ai criteri di valutazione che potrebbero essere adottati in sede di liquidazione giudiziale, nel rispetto dei livelli di discrezionalità previsti.

  • Ulteriore Valutazione:
    Il campo "Ulteriore valutazione" era presente nella versione precedente dei parametri forensi ed è stato mantenuto per consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'opera prestata (particolare complessità, importanza, urgenza, pregio, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 4, comma 1).
    Naturalmente, per rimanere entro i limiti previsti dal DM, si consiglia di applicare l'ulteriore valutazione a partire dal compenso medio.
    La percentuale di aumento indicata come ulteriore valutazione sarà applicata all'importo tabellare totale.
    Il compenso così aumentato sarà utilizzato come base su cui calcolare gli eventuali aumenti o riduzioni previsti dagli altri commi del decreto.
    Lo stesso aumento in percentuale è applicato anche al compenso per la fase decisionale, che serve come base di calcolo per determinare l'aumento in caso di conciliazione.
    Naturalmente, la valutazione soggettiva può essere applicata anche scegliendo i valori minimi, massimi oppure specificando per ciascuna fase un compenso "personalizzato" nella colonna "compenso".

  • Numero Parti:
    Per quanto riguarda gli incarichi svolti a favore di più assistiti, anche a seguito della riunione di più cause, il nuovo decreto stabilisce una regola matematica per stabilire la percentuale massima di aumento in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.
    Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l'azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall'utente entro i limiti consentiti.
    NOTA:
    In caso di separazione consensuale seguita dallo stesso legale basta impostare 2 come numero parti in modo da selezionare la maggiorazione del 20% prevista dall' art.4 comma 3.

  • Conciliazione:
    L' art. 4, comma 6 stabilisce che "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
    Per gestire questo caso particolare abbiamo previsto un apposito campo per l'inserimento del valore di riferimento su cui calcolare l'aumento. Tale campo diventa visibile cliccando sul checkbox "Conciliazione" ed è legato al valore del compenso corrispondente alla fase decisionale.
    Ogni variazione del compenso della fase decisionale si riflette automaticamente sull'importo visualizzato e il campo può essere modificato anche manualmente.

  • Spese Esenti:
    In questo campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: contributo unificato, marche e diritti). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.

  • Spese di Trasferta:
    Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 11 e 27 del regolamento.
    Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso dell'avvocato, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso spese forfettario oppure a pié di lista). Le spese di trasferta inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a tutti gli effetti.

  • Spese Generali:
    Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
    Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano già state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense (v. l'articolo pubblicato).

  • Accessori di Legge:
    E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche gli accessori di legge, costituiti da IVA e cassa forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox separatamente. Se hai già calcolato una fattura o una notula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
    Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.

  • Valori Numerici:
    Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
    Questa caratteristica può essere utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
    Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgola come separatore dei numeri decimali.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.


Fasi del procedimento

Per maggior comodità riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" come indicato nell' art. 4, comma 5 del decreto.


Studio della controversia

L'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.


Fase introduttiva del giudizio

Gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.


Fase istruttoria

Le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;


Fase decisionale

Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase seguente.


Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo

La disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti.


Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo

Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.


Estratto Relazione Illustrativa (art. 4)

Di seguito l'estratto della relazione illustrativa ministeriale relativo agli aumenti e alle riduzioni previste dal DM 55/2014.

"... Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi.
La norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. Si articola in dieci commi. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate, potrà essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%.
Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento.
Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire "di regola": non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione. ...". Scarica il PDF


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