Con questa applicazione puoi calcolare le imposte di successione dovute da ciascuno degli eredi (beneficiari) in caso di successione legittima o testamentaria.
Per calcolare le imposte di successione dovute da un singolo erede è sufficiente specificare il suo grado di parentela/affinità del beneficiario rispetto al defunto, indicare il valore dei beni ricevuti in eredità e cliccare sul bottone "[Calcola Imposte]".
L’applicazione effettua una simulazione di calcolo e pertanto, ai fini del versamento, fanno fede esclusivamente gli importi indicati dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di liquidazione.
Il valore degli immobili non è il valore di mercato ma il valore catastale che si calcola a partire dalla rendita catastale.
Se non conosci il valore catastale degli immobili puoi calcolarlo con questa applicazione (il link è disponibile direttamente nella maschera).
Se hai dubbi sul grado di parentela o affinità puoi determinarlo facilmente con questa utility.
I Titoli di Stato o equiparati sono esenti dall’imposta di successione e non è obbligatorio indicarli nella dichiarazione di successione.
Con il termine imposte di successione intendiamo l’insieme delle imposte che ciascuno degli eredi (o dei legati) è tenuto a versare all’Erario in una successione ereditaria.
Le imposte di successione comprendono:
L’imposta di successione calcolata sull’intero patrimonio ereditato in base a determinate aliquote e franchigie stabilite dall’art. 2 comma 48, del D.L. n. 262/2006.
L’imposta ipotecaria calcolata sul valore catastale complessivo degli immobili ereditati (non sono previste franchigie).
L’imposta catastale calcolata sul valore catastale complessivo degli immobili (non sono previste franchigie).
L’imposta di successione si calcola applicando determinate aliquote in base al grado di parentela o affinità dell’erede sulla quota del patrimonio eccedente la franchigia (ove prevista).
Se il patrimonio ereditato dal beneficiario è inferiore o uguale alla franchigia l’imposta di successione non è dovuta, mentre sono sempre dovute l’imposta ipotecaria e catastale ma solo se nel patrimonio sono presenti beni immobili.
Le aliquote e le franchigie sono le seguenti:
Erede | Aliquota | Franchigia |
---|---|---|
Coniuge | 4% | € 1.000.000 |
Discendente in linea retta (figlio, nipote ecc.) | 4% | € 1.000.000 |
Ascendente in linea retta (genitore, nonno ecc.) | 4% | € 1.000.000 |
Fratello o sorella | 6% | € 100.000 |
Parente fino al quarto grado | 6% | nessuna |
Affine fino al terzo grado | 6% | nessuna |
Altro soggetto diverso dai precedenti | 8% | nessuna |
Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, la franchigia è sempre di € 1.500.000 a prescindere dal grado di parentela o affinità.
Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Scaduto il termine, si applicano le sanzioni e gli interessi di mora.
È possibile pagare l’imposta di successione anche a rate (solo per importi superiori a € 1.000):
almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
il restante 80% in otto rate trimestrali che salgono a dodici per importi superiori e € 20.000.
L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono dovute quando nell’attivo ereditario sono presenti beni immobili e sono determinate in misura fissa o proporzionale in base alla tipologia:
Immobile | Imposta Ipotecaria | Imposta Catastale |
---|---|---|
Prima Casa | € 200,00 | € 200,00 |
Altri immobili | 2% | 1% |
L’importo minimo dell’imposta ipotecaria per gli immobili non adibiti a prima casa è pari a € 200,00.
L’importo minimo dell’imposta catastale per gli immobili non adibiti a prima casa è pari a € 200,00.
Se l’imposta ipotecaria o catastale sono calcolate in percentuale l’aliquota va applicata non al valore di mercato ma al valore catastale degli immobili.
Inoltre per usufruire della tassazione "prima casa" devono essere rispettati i seguenti requisiti:
l’abitazione non deve appartenere alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi storici…),
l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’erede risiede o svolge la propria attività,
l’erede non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà / usufrutto / uso / abitazione di altro immobile ubicato nello stesso Comune,
l’erede non deve essere titolare, anche in parte o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà / usufrutto / uso / abitazione / nuda proprietà di altro immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa".
La dichiarazione di successione va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione ereditaria.
La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti obbligati che sono (art. 28, comma 2, del Testo Unico):
i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, o i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (quando non è stata ancora dichiarata la morte presunta);
gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacente;
gli esecutori testamentari.
I "chiamati all’eredità" sono i soggetti che, per disposizione testamentaria o per legge, sono legittimati ad accettare l’eredità e a diventare eredi a tutti gli effetti.
I "legatari" sono coloro a cui il defunto lascia uno o più beni ma non diventano eredi a tutti gli effetti (devono tuttavia versare di imposte di successione).
L’eredità si dice "giacente" quando non vi sono eredi oppure gli eredi non hanno ancora accettato l’eredità.
Sono esonerati invece dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione:
i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità (o al legato) prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
i chiamati che abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.
Inoltre non vi è obbligo di presentare la dichiarazione, se ricorrono le seguenti condizioni:
l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto;
il patrimonio complessivo ha un valore non superiore a 100.000 euro;
l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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