Questa utility consente di stabilire se un tasso di interesse applicato in una determinata operazione di finanziamento supera o meno la soglia stabilita per legge (L. 108/96 e D.L. 70/2011) oltre la quale si configura il reato di usura.

I parametri da inserire sono: la tipologia e l’importo del finanziamento (non necessario per alcune tipologie di operazioni), il tasso di interesse da verificare (facoltativo) ed il mese di riferimento.

Il Mese Finale serve per controllare il tasso si usura in un intervallo di tempo, altrimenti è sufficiente il campo "Mese Riferimento".

Ad esempio, inserendo nel campo "Mese Riferimento" il valore "Gennaio 2022" e nel campo "Mese Finale" il valore "Aprile 2023" sarà visualizzata una tabella con il tasso di usura per tutti i trimestri del 2022 e per i primi due trimestri del 2023, con l’indicazione se il tasso inserito supera o meno la soglia di usura in ciascun trimestre.

Tassi soglia aggiornati al 4° trimestre 2024

Nota: se ai fini dell’usura intendi considerare anche il tasso di mora devi aggiungerlo al tasso di interesse.


CALCOLO del TASSO di USURA
Finanziamento
Importo €
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Mese Finale

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Legenda Tipologie di Finanziamento (da gennaio 2010)

1. Apertura di credito in conto corrente:
Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzie.
2. Scoperti senza affidamento:
Scoperti senza affidamento. Nuova categoria da gennaio 2010.
3. Anticipi su crediti e sconti, anticipo fornitori:
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori.
4. Finanziamento alle imprese:
Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese. Da gennaio 2010 comprende anche i finanziamenti erogati dagli intermediari non bancari mentre fino al 2009 comprendeva i soli finanziamenti erogati dalle banche
Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.
5. Credito personale:
Credito personalo. Nuova categoria da gennaio 2010.
6. Credito finalizzato:
Credito finalizzato all'acquisto rateale. Da gennaio 2010 non comprende più il credito revolving.
7. Factoring:
Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
8. Leasing immobiliare a tasso fisso:
Leasing a tasso fisso per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da aprile 2011: specializza la precedente voce generica Leasing immobiliare.
9. Leasing immobiliare a tasso variabile:
Leasing a tasso variabile per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da aprile 2011: specializza la precedente voce generica Leasing immobiliare.
10. Finanziamento bancario alle famiglie:
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, incluse le operazioni di credito sul pegno). Fino al 2009 comprendeva anche i crediti personali che dal gennaio 2010 costituiscono una categoria a sé stante
Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.
11. Leasing autoveicoli e aeronavale:
Leasing autoveicoli e aeronavale. Nuova categoria da gennaio 2010.
12. Finanziamento non bancario alle famiglie:
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati da intermediari non bancari; dal 1^ gennaio 2010 questa categoria non contiene più i crediti personali né i finanziamenti alle imprese (si veda l'apposita categoria)
Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.
13. Leasing strumentale:
Leasing per l'acquisto di beni strumentali (macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature, arredi...). Da gennaio 2010 la categoria 'Leasing' è stata divisa in 3 sottocategorie.
14. Mutuo a tasso fisso:
Mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria e mutui con durata superiore ai 5 anni (dal 1^ gennaio 2007).
15. Mutuo a tasso variabile:
Mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria e mutui con durata superiore ai 5 anni (dal 1^ gennaio 2007).
16. Cessione del quinto:
Finanziamenti erogati ai sensi del DPR n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
17. Leasing immobiliare:
Leasing per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da gennaio 2010
Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2011.
18. Credito revolving:
Credito revolving. Nuova categoria da gennaio 2010.
19. Finanziamenti con carte di credito:
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito: nuova categoria da Gennaio 2018.
20. Altri finanziamenti:
Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese effettuati da qualsiasi ente finanziatore. Introdotta con DM 26/03/2010.

Da aprile 2011 il tasso medio del Leasing Immobiliare è suddiviso tra fisso e variabile (decreto 26 marzo 2010).


NOTA: nel 2010 è entrata in vigore una nuova griglia di rilevazione dei tassi medi introdotta per la prima volta con il decreto ministeriale del 26 marzo 2010. Le voci di questa nuova griglia di rilevazione dei tassi medi hanno poi subito ulteriori variazioni come indicato nella legenda.


Il Tasso di Usura

Il Ministero del Tesoro rileva ogni trimestre il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dall’intero sistema bancario e finanziario italiano; i tassi medi comprendono spese e commissioni ma non la commissione di massimo scoperto.

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’Art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
Esempio: se il tasso medio dei mutui a tasso fisso in un determinato trimestre è il 5%, il tasso di usura per lo stesso trimestre è il 7,5%.

I tassi "tassi di usura" o "tassi usurari" costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.


Nuovo Metodo di Calcolo in vigore dal 14 maggio 2011

L’Art. 8, comma d, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, modifica radicalmente il metodo di calcolo del tasso si usura stabilendo che, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il tasso effettivo globale medio (TEGM) del 25%, ad aggiungendo al valore ottenuto un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso di usura e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.

Sulla base dell’esempio precedente avremo quindi che il nuovo tasso di usura relativo ad un TEGM del 5% sarà uguale a: 5 + 1,25 + 4 = 10,25 (il valore 1,25 è il 25% di 5).

Per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo pubblicato.

Questa utility è stata aggiornata con le ultime disposizioni mantenendo comunque attiva la metodologia di calcolo per periodi antecedenti; poichè l’applicazione richiede l’inserimento di anno e mese, e non di una data, abbiamo stabilito convenzionalmente che fino a maggio 2011 (compreso) sarà applicato ancora il vecchio metodo di calcolo mentre da giugno 2011 (compreso) quello nuovo.

Quindi, chi vuole calcolare il tasso di usura in una data compresa tra il 14 ed il 31 maggio potrà utilizzare come mese di riferimento giugno 2011, mentre per calcolare il tasso di usura tra il 1° ed il 13 maggio si può usare come mese di riferimento maggio 2011.


Tasso di Interesse: TAN e TAEG

La percentuale da inserire nel campo "Tasso di interesse", per verificare se questo è superiore al tasso di usura, deve essere conosciuta preventivamente.

Inizialmente si considerava come riferimento per il raffronto con il tasso di usura il cosiddetto TAN (Tasso Annuale Nominale), che è un tasso stabilito contrattualmente quando si richiede un fido bancario o qualsiasi altra forma di finanziamento.

In altre parole, il TAN è il tasso di interesse richiesto dall’istituto di credito per la concessione del finanziamento, calcolato in percentuale sul capitale finanziato (qui si innesta la problematica dell’anatocismo, ovvero l’applicazione degli interessi sugli interessi).

Successivamente si è sentita le necessità di adeguare la normativa in modo da contemplare le molteplici realtà presenti nel mondo creditizio e nel contempo tutelare maggiormente i consumatori, arrivando a formulare una definizione più completa di "tasso di interesse", che tenesse conto anche di tutti gli oneri supplementari gravanti sul beneficiario del finanziamento.

Si arriva così a definire il cosiddetto TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che, oltre al TAN, incorpora anche tutte le spese e gli oneri (fissi e variabili) per l’erogazione del finanziamento.

NOTA:
Nel caso in cui si ritiene necessario considerare per il calcolo anche il tasso di mora, secondo quanto stabilito in alcune recenti sentenze della Cassazione, questo deve essere aggiunto al tasso di interesse prima di inserire il valore nel campo.


Normativa e Giurisprudenza

L’art. 644 del Codice Penale recita: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In altri termini per calcolare il tasso effettivamente applicato in una operazione di finanziamento si deve tener conto sia del tasso nominale calcolato sul capitale, sia di tutti quei costi che sono strettamente correlati al finanziamento stesso (il TAEG).

Oltre al codice penale, le disposizioni in materia di usura sono contenute nella legge L. 108 del 3/7/1996 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli affidamenti (fidi) sul conto corrente si è dibattutto spesso in passato se includere negli oneri di cui all’art. 644 c.p. quella che comunemente viene definita la commissione sul massimo scoperto (CMS), ovvero un costo aggiuntivo calcolato in percentuale sull’importo massimo dello scoperto rilevato in un determinato periodo.

A tal proposito segnaliamo le sentenze della Cassazione Penale n. 262/2010 e n. 12028/2010 in cui si ribadisce l’inclusione del CMS tra gli oneri da considerare ai fini del tasso di usura. La stessa Cassazione stabilisce inoltre che non si deve tener conto di eventuali indicazioni contrarie, anche se fornite dagli istituti di credito centrali, in quanto palesemente in contrasto con l’articolo 644 del codice penale.

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