Lo studio legale Andreani, nel tutelare le ragioni di chi vanta un
credito nei confronti di persona fisica e/o società
inadempiente, promuove le azioni che si rendono necessarie per il
recupero coattivo del dovuto, facendo ricorso agli strumenti
giuridici previsti nel codice di procedura civile volti a tale risultato.
Se il debitore non adempie spontaneamente all'obbligazione versando
il corrispettivo pattuito al creditore, questi può scegliere
se promuovere una causa civile ordinaria nei confronti del proprio
debitore o se fare ricorso a strumenti giudiziari alternativi che,
ricorrendo determinati presupposti, consentono di ottenere un
titolo esecutivo in tempi più rapidi: tali strumenti sono il
procedimento per ingiunzione (c.d. decreto ingiuntivo) e il
procedimento sommario di cognizione, introdotto dalla L. 69/2009.
Lo studio legale Andreani peraltro opera anche nell'interesse di
diverse società estere, che intrattengono rapporti
commerciali in Italia.
Nel caso in cui si renda necessario svolgere la funzione procuratoria per conto di società estere e non
sia possibile incontrare personalmente in Italia il legale
rappresentante di dette società per autenticare, in
qualità di avvocato, la firma apposta sulla procura ad
litem, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del
05/10/1961 (tra cui l'Italia), è prevista una procedura
semplificata di legalizzazione della procura ad litem, rilasciata
da una autorità pubblica straniera, che la rende valida ed
efficace anche nel territorio italiano, la c.d. Apostille: essa
consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico
ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto e
l'autenticità del suo sigillo o timbro.
Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare
l'Apostille: in Italia, per gli atti notarili, giudiziari e dello
stato civile competente è il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'atto è
formato, mentre in Spagna, ad esempio, competente ad apporre
l'Apostille agli atti notarili è l'Ordine dei Notai della
provincia dove viene rogato l'atto (che naturalmente dovrà
essere in duplice lingua).
Ma vediamo più in dettaglio quali sono gli strumenti giuridici, alternativi alla causa ordinaria,
previsti dall'ordinamento italiano per il recupero dei crediti.
Il procedimento per ingiunzione o ricorso per decreto
ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e segg del c.p.c..
L'art. 633 c.p.c. così recita testualmente: "Su
domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o
di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice
competente pronuncia ingiunzione di pagamento o consegna se del
diritto fatto valere si dà prova scritta....omissis".
Pertanto, il creditore munito di prova scritta del credito -
ad es: fatture, scritture contabili, documenti in cui il debitore
riconosce l'esistenza del debito ecc - può conseguire
un provvedimento del giudice in breve tempo, senza contraddittorio
con il debitore e senza necessità di ulteriore istruttoria
(come invece richiesto in una causa ordinaria); tale provvedimento,
c.d. decreto ingiuntivo, che deve essere notificato (cioè
comunicato a mezzo ufficiale giudiziario) al debitore, può
essere immediatamente esecutivo - e in tal caso il creditore
potrà subito iniziare una procedura esecutiva nei confronti
del debitore (qualora questi perseveri nell'inadempimento); oppure
può non essere munito della provvisoria esecutività,
con la conseguenza che il creditore dovrà attendere 40 gg,
decorrenti dalla notifica del decreto al debitore, perchè
tale atto diventi esecutivo.
Se però nel predetto termine il debitore propone opposizione al decreto ingiuntivo (immediatamente
esecutivo o no), ossia impugna il provvedimento contestando
l'esistenza del credito, si instaura una causa ordinaria vera e
propria, che si concluderà con una sentenza di conferma o
revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In difetto di opposizione, invece, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e
non potrà più essere impugnato.
L'art. 634 cpc contiene un elenco di massima di ciò che la legge considera
prova scritta per la concessione del decreto ingiuntivo:
"Sono prove scritte idonee .... le polizze e promesse
unilaterali per scrittura privata, e i telegrammi, anche se
mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile....
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per
prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano
un'attività commerciale sono altresì prove scritte
gli estratti autentici delle scritture contabili..."
Il predetto elenco non è tassativo, e al riguardo sono
interessanti le pronunce di diversi tribunali, che hanno emesso un
decreto ingiuntivo sulla base del contenuto di alcune e-mail,
ampliando così il concetto di "prova scritta",
che, come abbiano già evidenziato, costituisce il
presupposto indefettibile per la concessione di questa tipologia di
provvedimento.
I Tribunali di Cuneo e Ancona, ad esempio, hanno
accolto il ricorso per decreto ingiuntivo di società,
creditrici di una somma di denaro nei confronti di altre
società, condividendo implicitamente la tesi dei ricorrenti
che nel loro ricorso sostenevano che le e-mail, nelle quali il
debitore assicura il pagamento del dovuto al creditore,
costituiscono senza dubbio una promessa unilaterale o ricognizione
di debito e al tempo stesso che dette e-mail possano ritenersi un
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, idoneo a
soddisfare il requisito legale della forma scritta ai sensi e per
gli effetti degli artt. 633 e 634 cpc. (c.f.r. Trib. Cuneo in data
15/12/2003).
Oltre al procedimento per decreto ingiuntivo, nel 2009
il legislatore ha introdotto e disciplinato un nuovo procedimento,
c.d. "procedimento sommario di cognizione", previsto
dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater, il quale si caratterizza
per essere un modello processuale alternativo al rito ordinario e
volto a conseguire in tempi più brevi un provvedimento
finale, laddove non sia possibile il ricorso per decreto
ingiuntivo, già illustrato, per difetto dei requisiti
previsti dal codice.
Tale procedimento, che è ancora in via
sperimentale, essendo stato introdotto solo nel 2009, in linea di
massima è esperibile quando la causa, per il tipo di
accertamento che esige, possa essere decisa all'esito di una
attività istruttoria breve e semplificata, destinata a
concludersi rapidamente.
Questo può capitare quando il giudice debba risolvere una questione di diritto che non richiede
attività istruttoria, oppure quando la causa possa essere
decisa sulla base di documenti prodotti, senza quindi che vi sia la
necessità di sentire una serie interminabile di
testimonianze su fatti che devono ancora essere accertati nel loro
accadimento, oppure, ancora, quando la controversia possa essere
definita con la sola consulenza tecnica d'ufficio, ossia con una
perizia da parte di uno specialista che aiuti il Giudice a
risolvere questioni tecniche di non particolare complessità
o, ancora, quando per l'accertamento dei fatti è sufficiente
l'audizione di pochi testimoni che possono essere sentiti in
un'unica sessione di udienza.
A questo proposito qualche interprete ha anche prospettato la possibilità che le parti conducano i
propri testimoni direttamente alla prima udienza, per essere
eventualmente sentiti dal giudice, senza alcun rinvio e all'insegna
della celerità, come impone il rito sommario.
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