Tabella Decurtazione Punti Patente

Questa utility consente di visualizzare le violazioni per le quali è prevista la decurtazione punti dalla patente di guida secondo quanto previsto dall’articolo 126 bis del nuovo codice della strada.

E’ possibile visualizzare tutte le violazioni corrispondenti ad un determinato punteggio oppure effettuare una ricerca testuale digitando una o più parole chiave.

Per ciascuna violazione l’applicazione visualizza i punti patente sottratti ed il relativo articolo di referimento con il link al testo aggiornato.

La tabella è aggiornata al 14/12/2024, data in cui è entrata in vigore la legge 177/2024 che ha modificato diversi articoli del Codice della Strada

Per quanto riguarda le modifiche relative alla decurtazione dei punti patente si segnala:

  • L’aumento da 5 a 8 punti in caso di mancata osservazione della prescrizione di lenti e/o occhiali per la guida.

  • L’aumento da 5 a 10 punti in caso di uso di telefoni, tablet, cuffie sonore ecc. qualora la stessa violazione sia commessa più di una volta nell’arco di due anni.

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TABELLA delle VIOLAZIONI con
DECURTAZIONE PUNTI dalla PATENTE di GUIDA

Seleziona un punteggio o effettua la ricerca testuale
Punti Patente:
Ricerca testuale:

RADDOPPIO PUNTI:
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella di cui sopra, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

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Note per la ricerca
Per visualizzare tutte le violazioni corrispondenti ad un determinato punteggio è sufficiente selezionare il punteggio dal menu a tendina.
La ricerca testuale viene effettuata tra tutte le violazioni, a prescindere dal punteggio selezionato.
E’ possibile ricercare una parola senza digitarla completamente; ricercando ad esempio "trasp" saranno visualizzate tutte le violazioni la cui descrizione contiene la parola "trasporto", "trasporti" oppure "trasportato".
La ricerca di più parole contemporaneamente restituisce le descrizioni che contengono tutte le parole specificate.
Digitando ad esempio "sorpasso tram" saranno visualizzate le violazioni nelle quali si trovano contemporaneamente sia la parola "sorpasso" che la parola "tram".
Non si effettua alcuna distinzione tra lettere maiuscole e minuscole e tra vocali accentate e non accentate.
La lunghezza minima ammessa per le parole è di 3 caratteri.


La Patente a Punti (Art. 126-bis)

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003, con il D.L. 27 giugno 2003 n. 151, attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene via via decurtato in caso di infrazioni.
Le infrazioni per cui è prevista una decurtazione dei punti dalla patente non sono tutte quelle del codice della strada ma un sottoinsieme, come disciplinato dal nuovo articolo 126 bis (v. tabella).
All’esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.
Anche dopo l’introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità della della sospensione immediata della patente di guida.
Qualora non sia stato possibile identificare il conducente, l’"obbligato in solido" a cui è stato notificato il verbale, ovvero colui al quale è intestato il veicolo, è tenuto a comunicare entro 60 giorni, all’ufficio o al comando che ha accertato la violazione, i dati personali e gli estremi della patente del conducente responsabile della violazione.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi è prevista una sanzione da un minimo di 269 euro fino ad un massimo di 537,50 euro.
Il proprietario dell’auto ha comunque la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere i dati del conducente sulla base di motivazioni adeguatamente documentate.
Il meccanismo della decurtazione dei punti è previsto per i seguenti "titoli di guida":
- Patente di guida: Conducenti maggiorenni di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e minicar
- CQC ovvero Carta di Qualificazione del Conducente (compreso KB etc.): autoveicoli nel solo ambito del trasporto professionale (trasporto merci e persone)
- "Patentino": conducenti maggiorenni di ciclomotori e minicar


Riduzioni del Punteggio

Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato sempre nel verbale di contestazione.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,.
Se sono accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
Alla perdita totale del punteggio non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione che la dispone (durante questo periodo l’automobilista può continuare a circolare).
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro i 30 giorni previsti, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
NOTA:
dal 13 agosto 2010 la revisione della patente di guida è prevista anche nel caso in cui sia commessa un’infrazione da almeno 5 punti, e nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna.

Sospensione Breve

In caso di contestazione immediata il nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024 prevede che, se sulla patente del conducente siano presenti meno di 20 punti, l’agente o l’organo di polizia che accerta la violazione disponga la sospensione immediata della patente, senza cioè passare dal Prefetto.

Questa sanzione accessoria, detta anche sospensione breve è disciplinata dal nuovo art. 218 ter che, nei casi previsti dal comma 1 prevede la sospensione breve con le seguente modalità:

1) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti e maggiore o uguale a 10 punti;

2) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.

La sospensione breve può essere raddoppiata se il conducente ha causato un incidente.


Saldo Punti

Sul portale dell’automobilista il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio per la verifica online del saldo punti sulla propria patente di guida.
Per usufruire del servizio è necessario registrarsi sul portale.
E’ disponibile anche il numero telefonico a pagamento 848 782782.
E’ possibile telefonare solo da linea fissa ed il costo è quello di una chiamata urbana in base alle tariffe del proprio operatore telefonico.


Recupero del Punteggio

Il recupero dei punti "persi" può avvenire sostanzialmente con due modalità distinte: tramite un sistema "premiale" o frequentando appositi "corsi di recupero" appositamente predisposti.
Il meccanismo premiale prevede che, se per il periodo di due anni consecutivi non si è soggetti a nessuna decurtazione di punti, venga nuovamente attribuito sulla patente il punteggio iniziale completo.
Inoltre, per i titolari di patente che per almeno due anni mantengano inalterati i 20 punti, è previsto l’accreditamento di 2 punti fino ad un saldo complessivo massimo di 30 punti.
A partire dal 13 agosto 2010, ai patentati da meno di tre anni che non commettono violazioni con decurtazione di punti viene attribuito un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
Infine, il punteggio perso può essere recuperato in tempi più rapidi frequentando dei corsi specifici, con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

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