Art. 257-bis c.p.c.  (testimonianza scritta)

"Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato."


Documentazione

Normativa


Modelli di Testimonianza

Istruzioni per la Compilazione

Valuta il servizio:
4.59 / 5 (61voti)

 

AVVERTENZE GENERALI

Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a leggere per intero le presenti istruzioni.
Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l'uso di matite o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati.
Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili.
Sotto ogni dichiarazione o risposta data il testimone deve apporre la propria firma nell'apposito spazio a ciò dedicato.
La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle firme è in ogni caso gratuita ed esente dall'imposta di bollo o da ogni altro diritto (art. 103-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).
Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le presenti istruzioni dovrà spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario indicato a pagina n. 1 del modulo, entro il termine indicato nella medesima pagina.

Conseguenze della mancata spedizione o consegna delle risposte

Il testimone che non spedisce o non consegna le risposte scritte entro il termine stabilito può essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).

Conseguenze della spedizione o consegna di risposte false o reticenti

Il testimone che compila il modulo con risposte false o omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate commette un reato.
Ai sensi dell'articolo 372 del codice penale "chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni".

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 2 e 3

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti da 1 a 5

Le caselle dalla n. 1 alla n. 5 devono essere compilate in ogni caso.
Le informazioni contenute nelle caselle dal n. 1 al n. 5 sono indispensabili per consentire la identificazione dell'autore delle dichiarazioni e devono essere in ogni caso fornite dal testimone.

 

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti da 6 a 8

La compilazione delle caselle nn. 6, 7 ed 8 è facoltativa, ma è opportuno compilarle, ove possibile, per facilitare le comunicazioni con l'ufficio giudiziario che ha disposto la testimonianza.

 

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti 9 e 10

Il testimone deve barrare le caselle n. 9 e n. 10 ed apporre la propria firma nello spazio dedicato sotto ciascuna di esse solo dopo aver letto le presenti istruzioni.
Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 9 il testimone dichiara di aver integralmente letto le presenti istruzioni e di aver compreso di essere obbligato a riferire la verità e di conoscere le conseguenze penali nel caso di testimonianza falsa o reticente.
Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 10 il testimone deve impegnarsi a riferire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza, consapevole delle conseguenze indicate nelle Avvertenze Generali delle presenti istruzioni.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 11

La dichiarazione contenuta nella casella n. 11 deve essere compilata esclusivamente dal testimone che ha l'obbligo di astenersi o che intende esercitare la facoltà di astenersi dal rispondere.


Chi ha l'obbligo di astenersi:
- I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che la legge stabilisce che devono rimanere segreti, salvi i casi in cui la legge stessa prevede l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria.
- I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti che in forza di una specifica disposizione di legge sono coperti dal segreto di Stato.


Chi ha facolta' di astenersi:
Hanno facoltà di astenersi dal rispondere:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale;
e) i giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.


Su quali domande il testimone ha la facoltà di astenersi:
I soggetti indicati nei punti a), b), c) e d) hanno la facoltà di astenersi dal deporre soltanto su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ma devono comunque rispondere alle domande nei casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria per denunciare notizie di reato o per farne oggetto di referto.
I soggetti indicati al punto e) possono astenersi dal deporre solo relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 12

La dichiarazione contenuta nella casella n. 12 deve essere compilata dal testimone soltanto se è legato da un rapporto di parentela o di affinità con una delle parti indicate nel foglio n. 1.
Per rapporto di parentela si intende il vincolo tra persone che discendono da uno stesso comune antenato.
Nella dichiarazione vanno indicati soltanto i rapporti di parentela fino al sesto grado.
Per rapporto di affinità si intende il vincolo con i parenti del proprio coniuge.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 13

La dichiarazione contenuta nella casella n. 13 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di lavoro con una delle parti indicate nel foglio n. 1.
Devono essere indicati eventuali rapporti di lavoro subordinato, a qualsiasi titolo, sia a tempo pieno che parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, a progetto, nonché rapporti di collaborazione continuata e coordinata.
Il testimone, in particolare, deve indicare:

1) la parte o le parti con cui intrattiene il rapporto di lavoro;
2) il tipo di rapporto di lavoro;
3) le mansioni svolte;
4) la data di inizio e di eventuale fine del rapporto di lavoro.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 14

La dichiarazione contenuta nella casella n. 14 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di carattere personale con una delle parti indicate nel foglio n. 1.
Devono essere indicati eventuali rapporti di tipo personale solo se comportano una frequentazione stabile, abituale o ricorrente, quali, in particolare, i rapporti di convivenza o di coabitazione.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 15

La dichiarazione contenuta nella casella n. 15 deve essere compilata dal testimone soltanto se ha un interesse personale collegato direttamente all'oggetto della causa.
L'interesse deve essere personale (cioè proprio del testimone e non di altri suoi congiunti o conoscenti) e concreto (cioè non meramente generico ed eventuale).
In caso di dubbio il testimone è comunque obbligato a rendere la dichiarazione, che sarà poi valutata dall'ufficio giudiziario.
Dalla dichiarazione non derivano, in ogni caso, conseguenze di carattere pregiudizievole per il testimone.

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 4 e SEGUENTI

Per ciascuna domanda il testimone deve fornire una risposta separata.
La risposta deve essere il più possibile specifica e deve avere ad oggetto solamente i fatti indicati nella domanda.
Nella risposta devono essere esposti solamente fatti storici e non devono essere riferite opinioni o valutazioni, proprie o altrui, sui medesimi fatti.
Il testimone deve specificare se ha avuto conoscenza diretta e personale dei fatti o se li ha appresi da altri soggetti.
In tal caso deve indicare, ove possibile, le generalità dei soggetti dai quali ha appreso i fatti indicati nella risposta.
Se il testimone non comprende il significato della domanda è tenuto specificarlo utilizzando lo spazio dedicato alla risposta.


Istruzioni per la Compilazione

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.02 secondi