Redattore Sfratto per Morosita'

Con questa applicazione puoi creare l’atto contenente lo sfratto per morosità da redigere nel caso in cui il conduttore non abbia corrisposto i canoni di locazione e/o eventuali oneri condominiali entro i termini contrattuali.

Come funziona

Compila i campi richiesti o carica il fascicolo di parte precedentemente creto con l’apposita applicazione e clicca su [Crea il Documento].

Una volta creato il documento, puoi modificarlo direttamente online, salvarlo in PDF e creare con un click la relata di notifica in base alla tipologia scelta.

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REDATTORE SFRATTO per MOROSITA'
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Conduttore
Nomin. / Rag. Soc:
Residenza / Sede:
Pers. giuridica:
CF / P.IVA:
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Contratto di Locazione
L’indirizzo dell’immobile è quello del conduttore?
SiNo
Immobile ad uso commerciale:
SiNo
Data contratto:
(gg/mm/aaaa)
Contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di:
in data:
(gg/mm/aaaa)
numero:
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Canoni e Importi dovuti(1)
Oneri condominiali:
Inserisci i periodi in ordine cronologico crescente.
Se il canone dovuto si riferisce ad un solo mese indica solo il mese iniziale.
Da:
a:
Canone mensile:
Altro canone
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Premesso che
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Allegati
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Lo Sfratto per Morosità

Lo sfratto per morosità è disciplinato dall’ art. 5 L. n. 392/78 (c.d. equo canone) e dall’art. 658 cpc.

Ipotesi di sfratto

Il locatore può procedere con lo sfratto per morosità ricorrendo due ipotesi (che possono essere contestuali o anche alternative):

  • il conduttore (o inquilino) non paga il canone d’affitto, così come stabilito nel contratto: il locatore (proprietario) può procedere anche se il mancato pagamento riguarda un solo canone, però deve aspettare almeno 20 giorni dalla data di scadenza;

    è sufficiente che l’inquilino non paghi una mensilità del canone (scaduta da almeno 20 giorni) o, nel caso di oneri accessori, un importo equivalente a due mensilità del canone stesso.

  • il conduttore (o inquilino) non corrisponde le spese accessorie da lui dovute (principalmente gli oneri condominiali): quando il mancato pagamento riguarda solo le spese accessorie, il locatore può procedere con lo sfratto quando l’ammontare del credito raggiunge il valore di due mensilità di canone.

Lo sfratto per morosità può essere richiesto sia per immobili a uso abitativo che per quelli ad uso commerciale.

Art. 648 cpc

“Il locatore [c.c. 1571] può intimare al conduttore, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.”

“Se il canone consiste in derrate (5), il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.”

Oneri accessori

L’art. 9 L. n.393/78 indica quali sono gli oneri accessori a carico del conduttore:

“Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.”

“Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.”


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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