RISPOSTA: La riforma introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha imposto come regola generale quella dell' affidamento condiviso, ossia i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continuano ad esercitare la potestà sui figli ed a condividere le responsabilità educative verso di loro, nonostante la separazione.
Di conseguenza, anche dopo la separazione, entrambi i genitori continueranno ad occuparsi dei figli, con la possibilità di essere presenti nella loro vita con una maggiore intensità rispetto al passato, ove era previsto che i figli venissero affidati ad un solo genitore.
Questo non significa che la nuova normativa non attribuisca al giudice la facoltà di affidare i figli ad un solo genitore: infatti l'art. 155 bis c.c. prevede che "il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".
Si tratta naturalmente di una misura eccezionale, che potrà essere disposta in tutti quei casi in cui l'affidamento ad un solo genitore si presenti come l'unica soluzione possibile, tenuto conto delle condizioni oggettivamente difficili in cui versa l'altro o dei pessimi rapporti che corrono tra lui ed il figlio.
RISPOSTA: La legge di riforma che ha introdotto i principi di bigenitorialità, di affidamento condiviso e di condivisione, è entrata in vigore nel marzo 2006 ed ha modificato alcuni articoli del codice civile, ne ha aggiunti altri e sostanzialmente ha innovato la disciplina sia sostanziale che processuale in materia di separazione e divorzio.
Data la sua portata innovativa, la legge del 2006 ha previsto espressamente la possibilità, per coloro che hanno ottenuto la sentenza di divorzio, (o anche il decreto di omologa, la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, di richiedere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute (art. 4 comma 1), instaurando avanti al tribunale competente, che deciderà in camera di consiglio, un procedimento di modifica e di revisione delle condizioni ai sensi dell'art. 710 cpc. 10).
RISPOSTA: Il principio della bigenitorialità delinea, per i coniugi che intendono separarsi, un modello comportamentale nuovo nel loro rapporto con i figli: in questa diversa ottica, entrambi i genitori devono condividere le responsabilità educative verso i figli ed entrambi devono continuare ad essere un valido punto di riferimento, senza che alcuno prevarichi o escluda l'altro.
E' bene precisare comunque che, la "raccomandazione" legislativa che i figli continuino ad avere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo non implica necessariamente che essi, dal momento della separazione in poi, dovranno vivere con entrambi i genitori, a giorni o settimane alterne, in ugual misura.
Sarà il giudice che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, stabilirà tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo comunque sempre ben presente che i figli hanno l'esigenza di una propria stabile collocazione: proprio per tale motivo, anche in base alla nuova nuova normativa, il giudice necessariamente dovrà indicare il genitore collocatario che dividerà con i figli, anche dopo la separazione, la casa adibita a residenza di famiglia.
In altre parole viene sempre individuato il genitore "di riferimento", presso il quale dovranno vivere i figli, senza che ciò leda i principi e le regole comportamentali previste dall'affidamento condiviso.