RISPOSTA: L'usucapione, o prescrizione acquisitiva, è un modo di "acquisto" dei diritti reali, come la proprietà di un fondo o di un bene mobile oppure una servitù (ad es: di passo) su un terreno.
Infatti i diritti reali (che sono, per opportuna conoscenza, la proprietà, il diritto di usufrutto, di superficie, di servitù, di uso e abitazione e di enfiteusi) possono essere acquisiti in due modi: o mediante un contratto, come una vendita, una donazione, o per testamento, ed in entrambi i casi esiste un atto scritto, oppure per usucapione, per la quale non è necessario avere alcun "pezzo di carta".
Perché si possa dire di aver usucapito un diritto (proprietà o servitù di passo) sono necessari determinati requisiti:
- innanzitutto il possesso del diritto per almeno venti anni, senza che nessuno abbia mai avanzato sul bene alcuna pretesa o abbia mai contestato il suo possesso;
- in secondo luogo, la convinzione di essere l'effettivo titolare di quel determinato diritto, esercitando sul bene tutti quei poteri e facoltà connessi all'esercizio del diritto stesso.
Ad esempio: nel caso della proprietà di un terreno, chi intende promuovere un'azione di usucapione deve dimostrare di averlo coltivato, o comunque di essersene preso cura in maniera continuativa per almeno venti anni; così pure nel caso di una servitù di passo: chi può dimostrare di essere passato su un determinato fondo per venti anni senza alcuna protesta da parte di alcuno, nella convinzione di esercitare un proprio diritto, ha usucapito quel diritto e pertanto potrà eventualmente agire in giudizio per ottenere un provvedimento del giudice che ne accerti l'esistenza.
RISPOSTA: Nel caso in cui il proprietario di un terreno, ad un certo punto, ponga una recinzione o altro manufatto che impedisca di fatto ad un terzo di passare su quel terreno (passo che magari esercita da diversi anni) quest'ultimo può ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto: in via di urgenza, può ricorrere al giudice con l'azione detta di reintegrazione, disciplinata dall'art. 1168 c.c., con la quale chi si vede chiudere un passo può chiedere al giudice che condanni l'altro a rimuovere gli ostacoli in tempi brevi.
Successivamente può agire nei modi ordinari, citando in giudizio la controparte, affinché sia riconosciuto in maniera definitiva il suo diritto a passare su quel terreno, perché l'ha acquisito per contratto, per testamento o anche per usucapione.