A partire dal 1995 la pensione di reversibilita' o indiretta deve essere ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario:
- riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
NOTA: I limiti di cumulabilita' previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ai genitori o a fratelli e sorelle.
Non si applicano invece nei casi in cui siano titolari della pensione i figli (minori, studenti o inabili anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.
Clausola di Salvaguardia
Il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridotta) non può essere inferiore a quello che
sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo reddito.
Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:
tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori,
i redditi conseguiti all’estero,
le pensioni estere dirette.
Per il calcolo del reddito non si considerano le seguenti voci:
la casa di abitazione e le relative pertinenze,
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è già beneficiario,
le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
la pensione sociale e l'assegno sociale,
le pensioni di guerra e indennità accessorie,
le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva,
le rendite vitalizie Inail,
gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.