Cumulabilita' con Altri Redditi

A partire dal 1995 la pensione di reversibilita' o indiretta deve essere ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario:

- riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.

NOTA: I limiti di cumulabilita' previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ai genitori o a fratelli e sorelle.
Non si applicano invece nei casi in cui siano titolari della pensione i figli (minori, studenti o inabili anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.

Clausola di Salvaguardia
Il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridotta) non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo reddito.


Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:

Per il calcolo del reddito non si considerano le seguenti voci:



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