I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti o nati da precedente matrimonio con l'altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilita' o alla pensione indiretta qualora, alla data del decesso del genitore, si trovino in una delle condizioni seguenti:
Sono aventi diritto anche i figli nati postumi entro il 35° giorno dalla data del decesso del genitore.
NOTE:
- I figli (o equiparati) studenti e maggiorenni sono considerati "a carico" se il loro reddito annuo non supera il trattamento minimo inps maggiorato del 30%.
- Il figlio studente o universitario perde il diritto alla pensione indiretta e di reversibilita' se inizia un'attivita'
lavorativa anche a carattere precario o saltuario (cfr. Corte-Cost n. 42 del 25/02/1999).
- Un figlio inabile al lavoro è "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore
a quello consentito per ottenere la pensione di invalidita' civile totale.
- Un figlio inabile al lavoro, che sia anche titolare dell'indennita' di accompagnamento, è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore
a quello per gli invalidi civili totali, aumentato dell'indennità di accompagnamento.
- L'inabilita' al lavoro deve essere certificata dal medico INPS.
I nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti sono equiparati ai figli conviventi se: