Il coniuge superstite ha diritto alla reversibilita' o alla pensione indiretta anche se risulta:
- separato consensualmente.
- separato "con addebito", ma solo se titolare dell'assegno di mantenimento.
- divorziato, non risposato e gia' titolare dell'assegno alimentare prima della sentenza di divorzio.
NOTA: In presenza di piu' titolari aventi diritto (contitolari),
la ripartizione dell'assegno spettante deve essere stabilita con una sentenza del Tribunale che ripartisce la pensione tra gli interessati.
Generalmente il criterio adottato per la ripartizione è in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ma la sentenza 419/1999 della Corte Costituzionale ha
stabilito che, oltre a questo, si debbano valutare altri elementi, quali ad esempio le condizioni economiche dei contitolari aventi diritto.