La casa editrice CEDAM ha organizzato, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati
di Massa Carrara un incontro con il Prof. Marcon sul tema del Risarcimento Diretto
ossia il nuovo sistema di liquidazione del danno da sinistro stradale introdotto con il
DPR 18/07/2006 n. 254
ed entrato in vigore dal primo febbraio 2007.
Nel corso del dibattito, il relatore ha, come era del resto prevedibile,
messo in evidenza le contraddizioni e soprattutto i pericoli a cui la nuova normativa
espone sia gli utenti che le imprese di assicurazione, e nell'illustrare le lacune
della nuova normativa ha portato all'attenzione della platea alcuni esempi e casi pratici.
Naturalmente le preoccupazioni del relatore sono in gran parte condivisibili,
in particolare se si pensa che la formula del risarcimento diretto aprirà la strada
a contrattazioni e compromessi tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione da
cui rimarrà esclusa, almeno nella fase stragiudiziale, l'assistenza del legale, e
tale "novità" non è detto che si risolva in un vantaggio per gli assicurati.
La normativa lascia perplessi anche da un punto di vista processuale: ad esempio
un collega del foro di Massa ha posto un quesito piuttosto interessante e che però
in quella sede non ha trovato una risposta univoca.
Poniamo il caso che il danneggiato, che ha riportato nel sinistro stradale lesioni
che il suo medico valuta nella misura dell'11%, si rivolge alla Compagnia di
Assicurazione del responsabile civile, in quanto il suo caso non rientra nelle
ipotesi disciplinate dalla nuova legge.
Successivamente, l'assicurazione del danneggiante, sulla base della perizia
stilata dal proprio medico di fiducia, riconosce una percentuale inferiore di postumi,
ad es: 8%.
A questo punto, si pone un interrogativo: se il danneggiato non accetta l'offerta
della compagnia e decide di intentare la causa, contro chi dovrà agire?
Dovrà citare in causa la compagnia del responsabile civile con cui ha trattato durante la fase
stragiudiziale oppure dovrà citare la propria compagnia, profilandosi l'eventualità
che i postumi siano quantificabili nella misura dell'8%?
Non è questione di poco conto ai fini pratici ed io personalmente avrei qualche
problema nel momento stesso in cui dovessi individuare il legittimato passivo
(o convenuto che dir si voglia), per cui spero che si arrivi presto ad una
determinazione univoca.
Nel corso del convegno, il relatore ha anche affrontato, del tutto incidentalmente,
la tematica del tamponamento da una prospettiva che mi ha personalmente colpito,
e sulla quale ho da esprimere alcune riserve.
Il prof. Marcon ha sollevato alcune critiche circa i criteri predeterminati di
valutazione delle responsabilità in determinate ipotesi; in particolare,
non condivide l'assunto che, in caso di tamponamento, la responsabilità
sia da imputare al 100% al conducente del veicolo tamponante!
Secondo il suo parere, anche in caso di tamponamento deve essere calibrata la responsabilità tra i due
conducenti, a seconda delle circostanze (ad es: il conducente del veicolo tamponato
magari ha frenato bruscamente o ha fatto una manovra tale da creare un disagio al
veicolo che segue ??).
Questo ragionamento, a mio modesto parere, è piuttosto pericoloso per l'automobilista,
in quanto può essere un invito per le compagnie di assicurazione a contestare e negare
il risarcimento anche in quei (pochi) casi in cui la responsabilità
è ben individuata, come appunto nel caso del tamponamento.
Il conducente del veicolo tamponato non può essere ritenuto corresponsabile, dal momento
che il codice della strada impone sia una distanza di sicurezza tra
i veicoli sia limiti di velocità che hanno il precipuo scopo di prevenire anche
manovre improvvise e impreviste da parte del conducente del veicolo che precede
(si pensi al classico cane che attraversa la strada).
Vedi Sentenze
Non riteniamo pertanto corretto introdurre delle limitazioni o dei "distinguo" per il
tamponamento, a meno che il conducente del veicolo non abbia fatto retromarcia (!),
causando lui stesso l'urto con il veicolo che segue (ma questo è un caso palesemente diverso).
In conclusione, in un momento in cui entra in vigore una nuova normativa che lascia
grossi spazi vuoti e che, a mio parere, non tutela a sufficienza i cittadini,
mi pare poco opportuno introdurre ulteriori elementi di incertezza
che non sono di aiuto per chi deve applicare la normativa stessa.
Invito i colleghi che si trovino a leggere queste mie osservazioni, a dare voce alla propria esperienza e a segnalare eventuali orientamenti che nella materia dell'infortunistica si fossero già formati (lascia un messaggio).