Cassazione civile , sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282
abstract
In caso di tamponamento tra veicoli - che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale - per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (applicabile ratione temporis al sinistro per cui è causa), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de factodi inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Tribunale Roma, 20 febbraio 2005
abstract
poiché ai sensi dell'art. 149 del c.d.s. il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, l'avvenuta collisione antero-posteriore tra due veicoli pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Tribunale Roma, 26 gennaio 2004
abstract
Nella collisione antero-posteriore tra due veicoli si presume la responsabilità del secondo conducente per inosservanza della distanza di sicurezza. Il conducente che segue altri veicoli nella marcia ha l'obbligo di adottare tutte le misure perché possa garantire, in ogni caso, il tempestivo arresto del proprio veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede. Per garanzia s'intende valutazione congiunta e preventiva di tutte le circostanze: di condizioni atmosferiche, di traffico, di emergenza, che possano alterare la marcia del veicolo dal quale si è preceduti.