Codice della Strada

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 240 c.d.s.
Entrata in vigore delle norme del presente codice.

1.Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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