Codice della Strada

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 239 c.d.s.
Norme transitorie relative al titolo VII.

1.Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2.Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.


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